Per l’applicazione del presente accordo e dell’allegato:
- il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 19442,
- l’espressione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio aeronautico federale3 e, per Trinità e Tobago, il Ministro dell’aviazione civile o, in ambedue i casi, qualsiasi ente o persona autorizzata ad assumere le funzioni attualmente esercita da dette autorità;
- l’espressione «impresa designata» indica un’impresa di trasporti aerei che una Parte ha designato, conformemente all’articolo 3 del presente accordo, per svolgere i servizi aerei convenuti;
- il termine «tariffa» è usato in un’accezione includente ogni tassa, pedaggio, spesa di trasporto, prezzo di biglietto aereo, nonché ogni condizione, disposizione, regola, ordinanza, prescrizione e prestazione relative al trasporto.