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Accordo tra la Svizzera e la Tunisia concernente i trasporti aerei Conchiuso a Tunisi il 21 maggio 1960 Approvata dall’Assemblea federale il 21 giugno 1961 Entrato in vigore il 22 novembre 1962

RU 1962 1638;FF 1961 385

Traduzione1

(Stato 22 novembre 1962)

Il Consiglio Federale Svizzero
e
il Governo della Repubblica Tunisia,

desiderosi d’incrementare per quanto sia possibile la cooperazione internazionale nel settore degli aerotrasporti, secondo le direttive della Convenzione relativa alla navigazione aerea civile internazionale conchiusa a Chicago il 7 dicembre 1944 2 e

determinati, pertanto, a conchiudere un accordo inteso a stabilire dei servizi aerei tra i rispettivi territori ed oltre,

hanno designato all’uopo i loro plenipotenziari, i quali, debitamente autorizzati, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Art. 1

b. Ciascuna Parte designa una o più imprese d’aerotrasporti per l’esercizio dei servizi convenuti.

a. Per esercitare i servizi aerei internazionali, designati nell’allegato, le Parti contraenti, salve restando le disposizioni del presente accordo, si concedono reciprocamente il diritto:

  1. di sorvolare il territorio dell’altra Parte, senza atterrarvi;
  2. di effettuarvi scali non commerciali;
  3. d’imbarcarvi o sbarcarvi, in traffico internazionale e nei punti menzionati in allegato, passeggeri, posta e merci.

Art. 2

a. Con riserva del disposto dell’articolo 9, la necessaria autorizzazione d’esercitare dev’essere rilasciata, senz’indugio, alla o alle imprese designate da ciascuna Parte. b. Tuttavia le imprese designate, prima d’essere autorizzate a iniziare i servizi convenuti, possono essere invitate a dimostrare, all’autorità aeronautica dell’altra Parte, ch’esse soddisfano le condizioni poste dalle leggi e dai regolamenti normalmente applicati, da detta autorità, ai servizi aerei internazionali.

Art. 3

a. Nell’esercizio dei servizi convenuti tra i territori delle Parti, le imprese designate godono di uguali diritti. b. Le imprese designate devono, sui percorsi comuni, prendere in considerazione i loro interessi reciproci, evitando d’arrecare difficoltà ingiustificate ai rispettivi servizi. c. I servizi convenuti sono essenzialmente intesi ad offrire una capacità di trasporto che, considerato un ragionevole coefficiente d’utilizzazione, risulti commisurata alla domanda di collegamenti tra la Parte cui appartiene l’impresa designata e i Paesi di destinazione.

d. Il diritto d’imbarcare e sbarcare, sul territorio d’una Parte e nei punti menzionati in allegato, persone o cose del traffico internazionale diretto o proveniente da Paesi terzi, dev’essere esercitato giusta il principio dello sviluppo armonico, proclamato dalle Parti, nonché in modo tale che la capacità venga adattata:

  1. alla domanda di prestazioni di trasporto per o dal territorio della Parte che ha designato l’impresa;
  2. alle esigenze di un esercizio economico dei servizi convenuti;
  3. alla domanda di prestazioni di trasporto da parte delle regioni attraversate, tenuto conto dei servizi locali e regionali.

Art. 4

Le tariffe dei servizi convenuti devono risultare modiche, ancorché compilate sulla base di tutti gli elementi utili – compresi il costo dell’esercizio, un beneficio ragionevole e le caratteristiche dei voli – e devono corrispondere alle tariffe riscosse dalle altre imprese d’aerotrasporti che già esercitassero quelle linee, completamente o in parte. Le tariffe saranno formate giusta le disposizioni seguenti:

  1. Le tariffe devono essere possibilmente stabilite di comune intesa tra le imprese designate, consultate le altre imprese che già esercitassero in tutto o in parte, la stessa linea. L’intesa, ove ciò sia possibile, dev’essere conseguita nel quadro di un’associazione internazionale d’aerotrasporti che raggruppi le imprese designate dalle due Parti. Le tariffe così stabilite sono proposte all’approvazione delle autorità aeronautiche delle Parti. Le autorità aeronautiche di una Parte, se non approvano le tariffe, ne danno comunicazione scritta alle autorità aeronautiche dell’altra, entro quindici giorni dalla data in cui le tariffe erano state proposte all’approvazione od entro un altro termine da stabilire.
  2. Se le imprese designate non arrivano a un’intesa, o se le autorità aeronautiche d’una Parte non approvano le tariffe, la soluzione va ricercala mediante accordi tra le autorità aeronautiche delle due Parti.
  3. Permanendo delle divergenze, si deve ricorrere alla procedura arbitrale disposta all’articolo 10.
  4. Durante l’allestimento di una nuova tariffa, conforme alle disposizioni del presente articolo, o dell’articolo 10, permangono in vigore le tariffe già applicate.

Art. 5

Ciascuna Parte si obbliga a garantire all’altra il libero trasferimento, al saggio ufficiale, dei redditi netti conseguiti, sul proprio territorio, col trasporto di passeggeri, bagagli, posta e merci, dalle imprese designante di quest’altra Parte. Ove il servizio dei pagamenti fosse disciplinato tra le Parti mediante accordo speciale, si applicheranno le pertinenti disposizioni del medesimo.

Art. 6

a. I carburanti e i pezzi di ricambio, introdotti o imbarcati, nel territorio di una Parte, da o per il conto dell’altra Parte, dalle imprese designate ed esclusivamente destinati agli aeromobili di queste, godranno, con riserva della reciprocità, di un trattamento altrettanto favorevole di quello che la Prima parte applica alle analoghe imprese nazionali o della nazione più favorita, per tutto quanto concerna i dazi, le tasse d’ispezione ed ogni altro diritto o tassa. b. Gli aeromobili che le imprese designate da una Parte usano per i servizi convenuti, come pure i carburanti, i lubrificanti i pezzi di ricambio, l’attrezzatura normale e le provviste ch’essi recano a bordo, vanno esenti, nel territorio dell’altra Parte, ogni dazio, diritto o tassa; ciò vale anche per gli approvvigionamenti destinati ad essere impiegati o consumati durante il volo sopra detto territorio. c. Ciascuna Parte dichiara che le tasse, imposte o autorizzate, per l’impiego dei propri aeroporti ed altri sussidi al volo da parte delle imprese designate dell’altra, non saranno più elevate di quelle che sarebbero riscosse, allo stesso titolo, presso i propri aeromobili adibiti ad analoghi servizi internazionali.

Art. 7

I certificati di navigabilità, i brevetti d’idoneità e le licenze, rilasciati o convalidati dall’una delle Parti e non scaduti, devono essere riconosciuti dall’altra ai fini dell’esercizio dei servizi convenuti, specificati nell’allegato. Tuttavia ogni Parte si riserva il diritto di non riconoscere, per la circolazione sopra il proprio territorio, i brevetti d’idoneità e le licenze che a un proprio cittadino fossero stati rilasciati da un terzo Stato.

Art. 8

a. Le leggi e i regolamenti che, rispetto al territorio di una Parte, disciplinano l’entrata e l’uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione internazionale nonché il loro volo in transito, si applicano parimente alle imprese designate dall’altra Parte. b. Le leggi e i regolamenti che, rispetto al territorio di una Parte, disciplinano l’entrata, la permanenza e l’uscita dei passeggeri, equipaggi, colli postali o merci, segnatamente quanto alle formalità d’immigrazione, ai passaporti, alla dogana e alla quarantena, si applicano, su detto territorio, ai passeggeri, equipaggi, colli postali o merci trasportati dagli aeromobili delle imprese designate dall’altra Parte. c. I passeggeri in transito nel territorio di una Parte sottostanno a un controllo semplificato. Per i bagagli e le merci in transito non saranno riscossi ne dazi ne tasse. d. Ogni Parte consente a non accordare preferenze alle proprie imprese, rispetto alle imprese designate dall’altra, quanto all’applicazione dei regolamenti su le dogane, i visti, l’immigrazione, la quarantena, i cambi, nonché degli altri regolamenti che concernono anche i trasporti aerei.

Art. 9

Ciascuna Parte si riserva il diritto di negare o revocare l’autorizzazione d’esercizio ad un’impresa designata dall’altra Parte, quando manchi la prova che la proprietà preponderante e il controllo effettivo di detta impresa sono nelle mani di cittadini della medesima, oppure quando l’impresa abbia violato le leggi e i regolamenti o disatteso agli obblighi previsti dal presente accordo.

Art. 10

Le Parti cureranno di comporre ogni controversia, sull’interpretazione o l’applicazione del presente accordo, mediante contatti diretti tra le autorità aeronautiche; le soluzioni così raggiunte saranno approvate per via diplomatica. Ove non si conseguisse alcuna soluzione, le Parti negozieranno per via diplomatica, mantenendosi frattanto lo «statu quo». Tuttavia è in facoltà delle Parti di adire, d’accordo, un tribunale arbitrale od altra persona o organismo designato. Le Parti s’obbligano ad attenersi alla sentenza.

Art. 11

Il presente accordo ed ogni intesa successiva saranno registrati presso l’OACI.

Art. 12

Ove le Parti venissero ad essere vincolate da un accordo multilaterale, il presente accordo e il suo allegato dovranno essere adattati alle disposizioni di quello.

Art. 13

a. Le autorità aeronautiche delle Parti si consulteranno di tanto in tanto per accertare, con spirito di stretta collaborazione, se i principi posti dal presente accordo siano applicati e se i suoi scopi siano sufficientemente realizzati. b. Le autorità aeronautiche delle Parti poteranno stabilire, di comune intesa, delle modificazioni all’allegato del presente accordo. c. Le autorità aeronautiche delle Parti si comunicheranno reciprocamente, a domanda, le statistiche periodiche e le altre informazioni che consentono di farsi un’idea esatta del traffico concernente i servizi convenuti, nonché l’origine e la destinazione del medesimo.

Art. 14

Ciascuna Parte può, in ogni tempo, comunicare all’altra la disdetta del presente accordo; uguale comunicazione dev’essere data simultaneamente all'ACI. In tal caso, l’accordo prende fine dodici mesi dopo che l’altra Parte abbia ricevuto la disdetta, a meno che questa non sia stata frattanto ritirata di comune intesa. Mancando la notificazione di ricevimento dell’altra Parte, la disdetta è considerata ricevuta 14 giorni dopo il suo ricevimento da parte dell’OACI.

Art. 15

Il presente accordo sarà ratificato. Esso sarà applicato provvisoriamente a contare dal giorno della firma ed entrerà in vigore il giorno in cui, mediante uno scambio di note, ne sarà stata reciprocamente notificata la ratificazione. Fatto a Tunisi, il 21 maggio 1960, in doppio esemplare, in lingua francese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Lucien Guillaume
Incaricato d’affari ad interim
di Svizzera in Tunisia

Per il Governo
della Repubblica tunisina:

Ezzeddine Abassi
Segretario di Stato ai Trasporti e
all’Industria

Allegato

Tavola delle linee

I. Servizi che possono essere esercitati, nei due sensi, dalla o dalle imprese designate dalle Svizzera:

  1. Punti in Svizzera – Tunisi.
  2. Punti in Svizzera – punti intermedi in Europa – Tunisi.
  3. Punti in Svizzera – punti intermedi in Europa – Tunisi – Tripoli e/o Bengasi e eventualmente oltre, verso punti situati nel continente africano.
  4. Punti in Svizzera – Tunisi – Kano – Lagos e/o Accra e/o Monrovia e oltre, verso punti situati nel continente africano e/o sudamericano.

II. Servizi che possono essere esercitati, nei due sensi, dalla o dalle imprese designate dalla Tunisia:

  1. Punti in Tunisia – punti in Svizzera.
  2. Punti in Tunisia – punti intermedi in Europa – punti in Svizzera.
  3. Punti in Tunisia – punti in Svizzera – punti al di là (Francia-Belgio-Olanda-Germania-Scandinavia-Finlandia-Gran Bretagna-America del Nord).
  4. Punti in Tunisia – punti intermedi in Europa – punti in Svizzera – punti al di là (Francia-Belgio-Olanda-Germania-Scandinavia-Finlandia-Gran Bretagna-America del Nord).

Nei servizi definiti qui sopra, la o le imprese designate, svizzere o tunisine potranno sopprimere degli scali, come loro convenga, per tutti i voli o per una parte di essi.

I mutamenti delle rotte definite qui sopra che concernano degli scali su territori terzi, non saranno considerati come una modificazione del presente allegato. Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte potranno pertanto procedere unilateralmente a detti mutamenti, purché curino di notificarli senza indugio alle autorità aeronautiche dell’altra.

Queste ultime, ove reputassero, giusta il disposto dell’articolo 3 dell’accordo, che il mutamento, instaurando dei collegamenti tra il loro Paese e i nuovi scali nel Paese terzo, risulti nocivo agli interessi della o delle proprie imprese designate, si consulteranno con l’autorità aeronautica che ha proceduto al mutamento, per ricercare assieme una soluzione soddisfacente.

Accordo tra la Svizzera e la Tunisia concernente i trasporti aerei Conchiuso a Tunisi il 21 maggio 1960 Approvata dall’Assemblea federale il 21 giugno 1961 Entrato in vigore il 22 novembre 1962 | Lexipedia | Lexipedia