Per l’applicazione del presente Accordo, tranne ove il contesto richieda una diversa accezione:
il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 19444 e include:
- ogni emendamento entrato in vigore conformemente all’articolo 94 e ratificato dalle due Parti;
- ogni allegato o qualsiasi emendamento adottati conformemente all’articolo 90 della Convenzione, sempreché entrati in vigore per le due Parti al momento dell’applicazione;
la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’aviazione civile e, per il Venezuela, il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato ad esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità o funzioni simili;
la locuzione «impresa designata» indica un’impresa di trasporti aerei che una Parte ha designato conformemente all’articolo 7 del presente Accordo per esercitare i servizi aerei convenuti;
il termine «tariffa» indica i prezzi per il trasporto dei passeggeri, dei bagagli e delle merci e le condizioni d’applicazione, comprese le provvigioni e rimunerazioni degli agenti, eccettuate le rimunerazioni e condizioni inerenti al trasporto degli invii postali;
il termine «Accordo» indica il presente Accordo e il suo Allegato, inclusi i relativi emendamenti;
il termine «territorio», se riferito a uno Stato, ha il significato datogli dall’articolo 2 della Convenzione;
le espressioni «servizio aereo», «servizio aereo internazionale», «impresa di trasporti aerei» e «scalo non commerciale» hanno il significato loro attribuito dall’articolo 96 della Convenzione.