Per l’applicazione del presente Accordo e dell’Allegato, sempre che non sia disposto altrimenti:
- il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include ogni allegato adottato giusta l’articolo 90 della Convenzione e ogni emendamento agli Allegati o alla Convenzione conformemente agli articoli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano applicabili per le due Parti contraenti;
- il termine «Accordo» significa il presente Accordo, il suo Allegato, che ne costituisce parte integrante, e ogni Protocollo che modifica il presente Accordo o il suo Allegato;
- la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’aviazione civile, per la Repubblica di Serbia5, la Direzione dell’aviazione civile della Repubblica di Serbia6 o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuita a dette autorità;
- la locuzione «imprese di trasporti aerei designate» indica una o più imprese di trasporti aerei che una Parte ha designato e autorizzato conformemente all’articolo 5 del presente Accordo per l’esercizio dei servizi aerei convenuti;
- la locuzione «servizi convenuti» indica i servizi aerei per il trasporto dei passeggeri, delle merci e degli invii postali, singolarmente o in combinazione fra loro;
- le locuzioni «servizi aerei», «servizi aerei internazionali», «imprese di trasporti aerei» e «scali non commerciali» hanno il senso che assegna loro l’articolo 96 della Convenzione;
- il termine «territorio», in relazione a uno Stato, ha il senso che gli attribuisce l’articolo 2 della Convenzione;
- la locuzione «tasse di utilizzazione» indica le tasse pagate dalle imprese di trasporti aerei per l’utilizzazione di un aeroporto, delle sue installazioni, delle installazioni e dei servizi tecnici o di altro genere nonché le tasse pagate per l’utilizzazione delle installazioni di navigazione aerea, degli impianti per la sicurezza dell’aviazione, delle installazioni e dei servizi di telecomunicazione.
- il termine «tariffa» indica il prezzo per il trasporto dei passeggeri, dei bagagli e delle merci e le condizioni applicabili per tali prezzi, comprese le provvigioni e altre rimunerazioni supplementari per agenti o la vendita di titoli di trasporto, tuttavia senza rimunerazione e condizioni inerenti al trasporto degli invii postali.
I titoli di ogni articolo del presente Accordo non limitano o ampliano in nessun modo il significato di ogni singola disposizione del presente Accordo.