Lexipedia

0.748.127.198.18

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e
il Governo della Repubblica di Serbia2
concernente i trasporti aerei3

RU 2004 1167

Traduzione1

Concluso il 31 maggio 2002

Entrato in vigore mediante scambio di note il 28 agosto 2003

(Stato 8 dicembre 2015)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Serbia,

(di seguito chiamati «Parti»);

animati dal desiderio di concludere un accordo per stabilire ed esercitare servizi aerei regolari tra i loro territori e oltre;

animati dal desiderio di promuovere un sistema di trasporti aerei internazionale basato sulla libera concorrenza tra le imprese di trasporti aerei sul mercato;

animati dal desiderio di facilitare lo sviluppo di servizi aerei internazionali;

riconoscendo che servizi aerei internazionali efficaci e concorrenziali promuovono il commercio, il benessere dei consumatori e la crescita economica;

animati dal desiderio di consentire alla imprese di trasporti aerei di offrire al pubblico (passeggeri e speditori di merci) un ventaglio di prestazioni e solleciti a incoraggiare le imprese di trasporti aerei a stabilire e a introdurre prezzi innovativi e concorrenziali;

animati dal desiderio di garantire il più alto livello di sicurezza e di protezione nei trasporti aerei internazionali e confermando la loro profonda preoccupazione in rapporto ad atti e minacce che, diretti contro la sicurezza degli aeromobili, compromettono la sicurezza delle persone o dei beni, si ripercuotono svantaggiosamente sull’esercizio di servizi aerei e minano la fiducia del pubblico nella sicurezza dell’aviazione civile; e

in quanto Parti alla Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 4 ,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Per l’applicazione del presente Accordo e dell’Allegato, sempre che non sia disposto altrimenti:

  1. il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include ogni allegato adottato giusta l’articolo 90 della Convenzione e ogni emendamento agli Allegati o alla Convenzione conformemente agli articoli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano applicabili per le due Parti contraenti;
  2. il termine «Accordo» significa il presente Accordo, il suo Allegato, che ne costituisce parte integrante, e ogni Protocollo che modifica il presente Accordo o il suo Allegato;
  3. la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’aviazione civile, per la Repubblica di Serbia5, la Direzione dell’aviazione civile della Repubblica di Serbia6 o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuita a dette autorità;
  4. la locuzione «imprese di trasporti aerei designate» indica una o più imprese di trasporti aerei che una Parte ha designato e autorizzato conformemente all’articolo 5 del presente Accordo per l’esercizio dei servizi aerei convenuti;
  5. la locuzione «servizi convenuti» indica i servizi aerei per il trasporto dei passeggeri, delle merci e degli invii postali, singolarmente o in combinazione fra loro;
  6. le locuzioni «servizi aerei», «servizi aerei internazionali», «imprese di trasporti aerei» e «scali non commerciali» hanno il senso che assegna loro l’articolo 96 della Convenzione;
  7. il termine «territorio», in relazione a uno Stato, ha il senso che gli attribuisce l’articolo 2 della Convenzione;
  8. la locuzione «tasse di utilizzazione» indica le tasse pagate dalle imprese di trasporti aerei per l’utilizzazione di un aeroporto, delle sue installazioni, delle installazioni e dei servizi tecnici o di altro genere nonché le tasse pagate per l’utilizzazione delle installazioni di navigazione aerea, degli impianti per la sicurezza dell’aviazione, delle installazioni e dei servizi di telecomunicazione.
  9. il termine «tariffa» indica il prezzo per il trasporto dei passeggeri, dei bagagli e delle merci e le condizioni applicabili per tali prezzi, comprese le provvigioni e altre rimunerazioni supplementari per agenti o la vendita di titoli di trasporto, tuttavia senza rimunerazione e condizioni inerenti al trasporto degli invii postali.

I titoli di ogni articolo del presente Accordo non limitano o ampliano in nessun modo il significato di ogni singola disposizione del presente Accordo.

Art. 2 Concessione di diritti

Le Parti s’accordano l’un l’altra i seguenti diritti specificati nel presente Accordo per l’esercizio di servizi aerei internazionali regolari da parte dell’impresa di trasporti aerei designata dell’altra Parte:

  1. il diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell’altra Parte;
  2. il diritto di effettuare, su detto territorio, scali a scopi non commerciali;
  3. il diritto di imbarcare e sbarcare, in traffico internazionale, su detto territorio e nei punti specificati nell’Allegato, passeggeri, merci e invii postali, in modo separato o combinato.

Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non conferiscono ad alcuna impresa designata di una Parte il diritto di imbarcare, tra punti sul territorio dell’altra, mediante rimunerazione, passeggeri, bagagli, merci e invii postali.

Art. 3 Esercizio di diritti

1. Le imprese designate fruiscono di possibilità pari ed eque per l’esercizio dei servizi convenuti nel presente Accordo.

Ciascuna Parte consente alle imprese designate di determinare la frequenza e la capacità dei servizi aerei internazionali offerti in funzione di considerazioni commerciali riferite al mercato. Conformemente a tale diritto, nessuna Parte impone unilateralmente limiti al volume di traffico, alla frequenza, al numero di destinazioni o alla regolarità dei voli, oppure ai tipi di aeromobile esercitati dalle imprese designate dall’altra Parte, a meno che si tratti di esigenze legate al diritto doganale, ad aspetti tecnici od operativi oppure alla protezione dell’ambiente, nel cui caso devono essere applicate condizioni uniformi, in conformità con l’articolo 15 della Convenzione. 7

I servizi convenuti mirano essenzialmente a offrire una capacità di trasporto corrispondente alla domanda di traffico fra il territorio della Parte che ha designato le imprese e i punti serviti sulle linee indicate.

Il diritto di ciascuna impresa designata di effettuare trasporti in traffico internazionale sulle linee indicate fra il territorio dell’altra Parte e i territori di Paesi terzi deve essere esercitato conformemente ai principi generali di sviluppo normale sostenuti dalle due Parti e a condizione che la capacità sia adeguata:

  1. alla domanda di traffico da e verso il territorio della Parte che ha designato le imprese;
  2. alla domanda di traffico delle regioni attraverso le quali passano i servizi, considerati i servizi locali e regionali;
  3. alle esigenze di un esercizio economico dei servizi convenuti.

Nessuna delle Parti ha il diritto di porre unilateralmente restrizioni all’esercizio delle imprese designate dell’altra Parte, salvo secondo quanto previsto dal presente Accordo o a condizioni uniformi quali quelle previste dalla Convenzione.

Art. 4 Applicazione di leggi e regolamenti

Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una Parte, l’entrata o l’uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale, o i loro voli sopra detto territorio, sono applicabili alle imprese designate dell’altra Parte.

Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una Parte, l’entrata, la permanenza e l’uscita di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci o invii postali, come le modalità di entrata, uscita, emigrazione e immigrazione, nonché le prescrizioni doganali e sanitarie, sono applicabili a passeggeri, equipaggi, bagagli, merci e invii postali trasportati da aeromobili delle imprese designate dell’altra Parte quando essi si trovano su detto territorio.

Nessuna Parte ha il diritto di favorire le proprie impresa rispetto a quelle designate dell’altra Parte quanto all’applicazione delle leggi e dei regolamenti indicati nel presente articolo.

Art. 5 Designazione di imprese di trasporti aerei e autorizzazione

1. Ciascuna Parte ha il diritto di designare un’impresa di trasporti aerei o imprese di trasporti aerei per l’esercizio dei servizi convenuti. La designazione è notificata per scritto fra le autorità aeronautiche delle due Parti.

Una volta ricevuta la notificazione per una simile designazione, le autorità aeronautiche delle due Parti accordano senza indugio alle imprese designate dall’altra la necessaria autorizzazione d’esercizio, salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere che le imprese designate dall’altra provino d’essere in grado di adempiere alle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti applicati da dette autorità per l’esercizio dei servizi aerei internazionali, conformemente alle disposizioni della Convenzione.

Ciascuna Parte ha il diritto di rifiutare un’autorizzazione d’esercizio di cui al paragrafo 2 del presente articolo oppure, nei limiti che essa ritiene necessari, di vincolare a condizioni l’esercizio dei diritti definiti nell’articolo 2 del presente Accordo, qualora non abbia la prova che le imprese di trasporti aerei hanno la sede principale nel territorio della Parte che le ha designate e che sono titolari di un certificato di operatore aereo (AOC) valido rilasciato dalla suddetta Parte. 8

Ricevuta l’autorizzazione d’esercizio prevista nel paragrafo 2 del presente articolo, le imprese designate possono, in ogni momento, esercitare qualsiasi servizio convenuto.

Art. 6 Revoca e sospensione dell’autorizzazione

Ciascuna Parte ha il diritto di revocare o di sospendere temporaneamente l’autorizzazione d’esercizio per l’attuazione, a opera delle imprese designate dell’altra, dei diritti menzionati nell’articolo 2 del presente Accordo, oppure di imporre condizioni ch’essa reputa necessarie per l’attuazione di suddetti diritti se:

  1. l’impresa non può provare che adempie alle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti applicati dalle autorità aeronautiche per l’esercizio dei servizi aerei internazionali, conformemente alle disposizioni della Convenzione;
  2. 9 non ha la prova che suddette imprese hanno la sede principale nel territorio della Parte che le ha designate e che sono titolari di un certificato di operatore aereo (AOC) valido rilasciato dalla suddetta Parte;
  3. la suddetta impresa ha inosservato le leggi e i regolamenti della Parte che ha accordato i diritti;
  4. l’impresa omette in altro modo di esercitare i servizi convenuti conformemente alle condizioni prescritte nel presente Accordo.

Sempre che la revoca immediata, la sospensione temporanea o l’imposizione delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non siano necessarie per evitare altre infrazioni a leggi e regolamenti, i diritti definiti nel presente articolo potranno essere esercitati solamente dopo consultazione con l’altra Parte, conformemente all’articolo 17 del presente Accordo.

Art. 7 Sicurezza dell’aviazione

Conformemente ai loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano che l’obbligo reciproco di proteggere l’aviazione civile dagli atti d’intervento illecito, per assicurare la sicurezza, è parte integrante del presente Accordo. Senza limitare il complesso dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti agiscono in particolare conformemente alle disposizioni della Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, conchiusa a Tokyo il 14 settembre 1963 10 , della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, conchiusa all’Aia il 16 dicembre 1970 11 , della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, conclusa a Montreal il 23 settembre 1971 12 , del Protocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all’aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 1988 13 , e di ogni altra convenzione od ogni altro protocollo relativi alla sicurezza dell’aviazione civile ai quali le Parti aderiscono.

Le Parti si accordano mutuamente, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle installazioni di navigazione aerea, nonché qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell’aviazione civile.

Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell’aviazione stabilite dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale e designate come Allegati alla Convenzione, per quanto queste disposizioni si applichino alle Parti medesime; esse esigono che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei loro propri registri o che hanno la sede principale delle loro attività o la loro residenza permanente sul loro territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul loro territorio, si conformino a dette disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione.

Ciascuna Parte conviene che tali esercenti di aeromobili siano tenuti a osservare le disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione, menzionati nel paragrafo 3 del presente articolo, che un’altra Parte prescrive per l’entrata, l’uscita o il soggiorno sul territorio di quest’altra Parte. Ciascuna Parte provvede affinché sul proprio territorio siano applicate effettivamente misure adeguate per proteggere gli aero-mobili e per garantire l’ispezione dei passeggeri, degli equipaggi, dei bagagli a mano, dei bagagli, delle merci e delle provviste di bordo, prima e dopo l’imbarco o il carico. Ciascuna Parte esamina anche di buon grado qualsiasi domanda indirizzatale dall’altra Parte allo scopo di ottenere l’adozione di ragionevoli misure di sicurezza speciali per far fronte a una particolare minaccia.

In caso d’incidente o minaccia d’incidente, di cattura illecita di aeromobili civili o di altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri o equipaggi, degli aeroporti e degli impianti di navigazione aerea, le Parti si assistono mutuamente facilitando le comunicazioni e altre misure appropriate, intese a mettere fine con rapidità e sicurezza a tale incidente o a tale minaccia d’incidente.

Se una Parte ha motivo di credere che l’altra deroghi alle disposizioni del presente articolo, le sue autorità aeronautiche possono domandare consultazioni immediate con le autorità aeronautiche dell’altra. Se non pervengono a un’intesa soddisfacente entro sette (7) giorni dalla data di una tale domanda, vi è un motivo sufficiente di differire, revocare o limitare l’autorizzazione d’esercizio e l’omologazione tecnica delle imprese dell’altra Parte o di imporre condizioni. Se una situazione d’emergen-za lo esige, una Parte può prendere provvedimenti unilaterali prima che siano trascorsi sette (7) giorni.

Art. 8 Sicurezza

Per l’esercizio dei servizi aerei previsti nel presente Accordo, ciascuna Parte deve riconoscere come validi i certificati di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o convalidati dall’altra Parte e ancora validi, a condizione che le esigenze richieste per ottenere questi documenti corrispondano almeno alle esigenze minime stabilite in base alla Convenzione.

Ciascuna Parte può tuttavia rifiutare di riconoscere, per i voli effettuati sopra il suo territorio, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o riconosciuti validi ai propri cittadini dall’altra Parte o da qualsiasi altro Stato.

Ciascuna Parte può domandare consultazioni sulle norme di sicurezza applicate dall’altra per i membri d’equipaggio, gli aeromobili o il loro esercizio. Siffatte consultazioni devono svolgersi entro un termine di trenta (30) giorni a partire dalla data in cui la domanda sarà pervenuta.

Se, dopo siffatte consultazioni, una Parte constata che in tutti i campi menzionati nel paragrafo 3 del presente articolo l’altra Parte non mantiene né applica efficacemente gli standard di sicurezza corrispondenti almeno alle esigenze minime stabilite nella Convenzione, essa notifica a quest’altra Parte tali constatazioni e i passi ritenuti necessari per adempiere a queste esigenze minime e l’altra Parte deve prendere le misure adeguate. Se l’altra Parte omette di adottare misure adeguate entro quindici (15) giorni, oppure, nel caso di un periodo più lungo concordato, entro tale periodo, ciò costituisce motivo per l’applicazione dell’articolo 6.

Nonostante gli obblighi menzionati all’articolo 33 della Convenzione, è convenuto che qualsiasi aeromobile esercitato da imprese di una Parte oppure, nel quadro di un contratto di leasing, a suo nome, per servizi da e verso il territorio dell’altra Parte, durante il soggiorno su detto territorio può essere ispezionato dai rappresentanti autorizzati di quest’altra Parte a bordo e nell’ambito dell’aeromobile in merito alla validità dei documenti dell’aeromobile e delle licenze degli equipaggi nonché allo stato apparente dell’aeromobile e delle sue attrezzature (nell’articolo detta «ispezione dell’area di traffico»), a condizione che l’ispezione non causi ritardi esagerati.

la Parte che effettua l’ispezione, in virtù dell’articolo 33 della Convenzione è libera di desumere che le esigenze in base alle quali sono stati rilasciati o riconosciuti i certificati o i brevetti per questo aeromobile o al suo equipaggio, oppure che le esigenze in base alle quali l’aeromobile è esercitato, non corrispondono alle esigenze minime oppure superano quelle prescritte conformemente alla Convenzione.

Se una simile ispezione dell’area di traffico o diverse simili ispezioni dell’area di traffico dà adito a seri motivi di temere che:

  1. un aeromobile o l’esercizio di un aeromobile non corrisponde alle esigenze minime prescritte nella Convenzione, o che
  2. sussiste una lacuna nel mantenimento effettivo e nell’esecuzione delle esigenze minime prescritte nella Convenzione,

Nel caso in cui l’accesso per un’ispezione dell’area di traffico a un aeromobile esercitato da imprese di una Parte o a suo nome conformemente alle disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo sia negato da rappresentanti di queste imprese, l’altra Parte è libera di desumere che sussistono seri motivi del genere di quelli menzionati nel paragrafo 6 del presente articolo e di trarne le conclusioni previste in quel paragrafo.

Ciascuna Parte si riserva di sospendere o di modificare subito temporaneamente l’autorizzazione d’esercizio di un’impresa dell’altra Parte nel caso in cui, in seguito a un’ispezione dell’area di traffico, a un negato accesso per un’ispezione dell’area di traffico, a consultazioni o altrimenti, una Parte giunga alla conclusione che sono necessarie misure urgenti per la sicurezza dell’esercizio di un’impresa di trasporti aerei.

L’applicazione delle procedure previste nel presente articolo deve essere abolita appena non sussistono più le ragioni di tali misure.

Art. 9 Esenzione da dazi, diritti e tasse

All’entrata nel territorio dell’altra Parte, gli aeromobili impiegati in servizio internazionale dalle imprese designate di una Parte nonché le attrezzature normali, le riserve di carburanti e lubrificanti e le provviste di bordo (comprese le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi) trasportate a bordo di siffatti aeromobili, sono esenti da ogni dazio o altro diritto all’importazione, spesa di ispezione e altre tasse o altri diritti, a condizione che dette attrezzature, riserve e provviste rimangano a bordo degli aeromobili sino a che non lasciano nuovamente il territorio di quest’altra Parte.

Sono parimenti esenti dagli stessi diritti e dalle stesse tasse, fatte salve le rimunerazioni per servizi resi:

  1. le provviste di bordo prese sul territorio di una Parte per essere consumate a bordo degli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall’altra Parte;
  2. i pezzi di ricambio e le attrezzature di bordo importati sul territorio di una Parte per la manutenzione o la riparazione degli aeromobili impiegati in servizio internazionale dalle imprese designate dell’altra Parte;
  3. i carburanti e lubrificanti per l’approvvigionamento degli aeromobili impiegati in servizio internazionale dalle imprese designate dell’altra Parte, anche se detti approvvigionamenti sono utilizzati dagli aeromobili in volo sopra il territorio della Parte ove furono imbarcati.

Le Parti possono esigere che le riserve, le provviste, i pezzi di ricambio e le attrezzature menzionati nel precedente paragrafo 2 (a), (b) e (c) siano posti sotto la vigilanza o il controllo delle autorità doganali.

Le normali attrezzature di bordo nonché il materiale e gli approvvigionamenti a bordo degli aeromobili impiegati dalle imprese designate di una Parte, possono essere sbarcati sul territorio dell’altra Parte solamente con il consenso delle autorità doganali di questo territorio; sono posti sotto la vigilanza di dette autorità fintanto che non siano riesportati o adibiti ad altro uso, conformemente ai regolamenti doganali.

Sono parimenti esenti da dazi e da altri diritti all’importazione e altre tasse all’importazione, nel territorio dell’altra Parte, i documenti necessari all’impresa designata di una Parte, ivi compresi i titoli di trasporto, le lettere di trasporto aereo e il materiale di pubblicità.

Per finire, è esente dagli stessi diritti e dazi e dalle stesse tasse ogni tipo di attrezzatura di telecomunicazione quali telescriventi, walkie-talkie o altri equipaggiamenti senza filo nonché i sistemi di computer per le imprese di trasporti aerei che li utilizzano per le prenotazioni o per esigenze operative nel perimetro dell’aeroporto, a condizione che tali materiali e attrezzature servano al trasporto dei passeggeri e delle merci.

Le esenzioni previste dal presente articolo si applicano parimenti quando le imprese designate di una Parte hanno concluso accordi con altre imprese sulla locazione o il trasferimento, sul territorio dell’altra Parte, di oggetti specificati nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, a condizione che dette imprese beneficino anche di tali esenzioni di quest’altra Parte.

Art. 10 Transito diretto

I passeggeri, i bagagli e le merci in transito diretto sul territorio di una Parte, se rimangono nella zona dell’aeroporto loro riservata saranno sottoposti solamente a un controllo semplificato, a condizione che misure di sicurezza connesse ad azioni violente, alla pirateria aerea nonché al contrabbando di sostanze stupefacenti non esigano diversamente. I bagagli e le merci in transito diretto sono esenti da dazi e tasse analoghe.

Art. 11 Tasse di utilizzazione

1. Ciascuna Parte si adopera affinché le tasse di utilizzazione, imposte o ammesse all’imposizione dalle sue autorità competenti alle imprese designate dell’altra Parte, siano eque e ragionevoli. 2. Le tasse pagate per l’utilizzazione degli aeroporti e delle installazioni e servizi di navigazione aerea offerti da una delle Parti alle imprese designate dell’altra non devono risultare superiori a quelle che devono essere pagate dagli aeromobili nazionali impiegati in servizio internazionale. 3. Ciascuna Parte promuove le consultazioni tra le autorità o gli organi competenti in materia di tasse sul suo territorio e le imprese designate che utilizzano i servizi e le installazioni e incoraggia tali autorità od organi e le imprese designate a scambiarsi le informazioni indispensabili che rendono possibile un controllo esatto dell’adeguatezza delle tasse in conformità dei principi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Ciascuna Parte incoraggia le autorità competenti in materia a informare gli utenti entro un termine ragionevole su proposte intese a modificare le tasse di utilizzazione, affinché gli stessi possano segnalare il loro parere prima dell’applicazione delle modifiche.

Art. 11bis14 Leasing

Ciascuna Parte può impedire, per i servizi contemplati nel presente Accordo, l’utilizzo di aeromobili in leasing che non soddisfano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8.

Fatto salvo quanto stabilito dal precedente paragrafo 1, le imprese designate di ciascuna Parte possono prendere in leasing aeromobili (oppure aeromobili ed equipaggi) da qualsiasi impresa, incluse altre imprese di trasporti aerei, a condizione che ciò non porti l’impresa locatrice dell’aeromobile a esercitare diritti di traffico che non le competono.

Art. 12 Attività commerciali

Fatti salvi le leggi e i regolamenti nazionali, le imprese designate di una delle Parti hanno il diritto di impiantare e tenere sul territorio dell’altra Parte rappresentanze che possono comprendere personale commerciale, operativo e tecnico, trasferito o assunto sul posto.

Ciascuna Parte accorda alle imprese designate dell’altra il diritto di vendere titoli di trasporto sul suo territorio, direttamente e, all’arbitrio dell’impresa, per il tramite dei suoi agenti. Le imprese sono autorizzate a vendere simili titoli di trasporto e ognuno è libero di acquistarli, in moneta nazionale o estera.

Art. 13 Conversione e trasferimento degli introiti

Fatti salvi le leggi e i regolamenti nazionali, ciascuna impresa designata ha il diritto di convertire e trasferire nel suo Paese, al tasso ufficiale, le eccedenze di introiti realizzate con il trasporto di passeggeri, bagagli, merci e invii postali.

Se il servizio dei pagamenti tra le Parti è disciplinato da un accordo speciale, questo è applicabile.

Art. 14 Tariffe

Ciascuna Parte può esigere che le tariffe per i servizi aerei internazionali proposte conformemente al presente Accordo siano comunicate o sottoposte alle sue autorità aeronautiche.

Senza limitare l’applicazione della normativa generale in materia di concorrenza e di consumatori nel territorio di ciascuna Parte, gli interventi delle Parti si limitano a:

  1. impedire tariffe o pratiche discriminanti inique;
  2. proteggere i consumatori da tariffe esageratamente elevate o restrittive ottenute grazie all’abuso di una posizione dominante o di accordi in materia di prezzi tra le imprese; e
  3. proteggere le imprese da tariffe mantenute artificialmente basse grazie a sussidi statali diretti o indiretti o ad aiuti.

Nessuna delle Parti intraprende passi unilaterali per impedire l’introduzione o il mantenimento di una tariffa riscossa o applicata dalle imprese designate di una Parte per esercitare servizi aerei internazionali tra i loro territori. Una Parte, se crede che una tariffa non sia conforme alle considerazioni enunciate nel presente articolo, può domandare consultazioni e notificare all’altra le ragioni del suo disaccordo entro un termine di quattordici (14) giorni dopo aver ricevuto la domanda. Simili negoziati si svolgono al più tardi quattordici (14) giorni dopo la ricezione della domanda. Se non si giunge a un’intesa, la tariffa viene applicata o rimane in vigore.

Art. 15 Orari e voli supplementari

Ciascuna Parte ha il diritto di esigere che gli orari previsti dalle imprese designate dell’altra Parte siano sottoposte alle proprie autorità aeronautiche almeno quindici (15) giorni prima dell’inizio dei servizi convenuti. Lo stesso disciplinamento s’applica a qualsiasi successiva modificazione d’orario.

Per i voli supplementari fuori degli orari approvati per i servizi convenuti, le imprese designate di una Parte devono previamente chiedere l’autorizzazione delle autorità aeronautiche dell’altra. Di regola, l’istanza è presentata almeno due (2) giorni prima della prevista effettuazione del volo.

Art. 16 Statistiche

Le autorità aeronautiche delle Parti si comunicano, su richiesta, statistiche periodiche o altri dati analoghi concernenti il traffico sui servizi convenuti.

Art. 17 Consultazioni

Le Parti, o le loro autorità aeronautiche, possono chiedere reciproche consultazioni. Le consultazioni, chieste da una Parte o dalle sue autorità aeronautiche, dovranno iniziare entro sessanta (60) giorni dalla ricezione della domanda, sempre che le Parti non abbiano convenuto altrimenti. Ciascuna Parte si prepara per questi negoziati, nel corso dei quali presenta prove utili a sostenere la sua posizione, al fine di facilitare decisioni appropriate e realizzabili dal profilo economico conoscendo appieno la situazione.

Art. 18 Composizione delle controversie

1. Qualsiasi controversia inerente al presente Accordo che non venisse composta mediante negoziati diretti o per via diplomatica, può, su richiesta di una delle Parti, essere sottoposta per decisione a un tribunale arbitrale.

In tal caso, ciascuna parte designa un arbitro; i due arbitri cooptano un Presidente, cittadino di uno Stato terzo. Se, entro un termine di due mesi a decorrere dal giorno in cui una delle Parti ha designato il proprio arbitro, l’altra Parte non designa il suo o se, nel corso del mese successivo alla designazione del secondo arbitro, i due arbitri non s’intendono sulla scelta del Presidente, ciascuna Parte può chiedere al presidente del Consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale di procedere alle designazioni necessarie.

Il tribunale arbitrale stabilirà la propria procedura. Ciascuna Parte assumerà le spese del proprio arbitro. Le spese del tribunale arbitrale saranno divise in parti uguali.

Le Parti si conformano a qualsiasi decisione presa in applicazione del presente articolo.

Art. 19 Modifiche

1. Se una delle Parti giudica auspicabile modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, tale modifica, se è convenuta tra le Parti, entra in vigore appena le due Parti si sono notificate l’adempimento delle formalità costituzionali.

L’Allegato del presente Accordo può essere modificato per convenzione diretta tra le autorità aeronautiche delle Parti. Le modifiche entrano in vigore dopo essere state confermate mediante scambio di note diplomatiche.

In caso di conclusione di una convenzione generale multilaterale relativa al trasporto aereo, che vincolasse ciascuna delle Parti, il presente Accordo sarà emendato al fine di essere conforme alle disposizioni di detta convenzione.

Art. 20 Denuncia dell’Accordo

Ciascuna Parte può, in ogni momento, notificare per scritto all’altra la sua decisione di voler porre fine al presente Accordo; la notificazione va fatta simultaneamente all’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

In questo caso, l’Accordo si conclude dodici (12) mesi dopo la ricezione della notificazione e a meno che la denuncia non sia revocata di comune intesa prima della fine di tale periodo.

Qualora l’altra Parte non ne attestasse la ricevuta, la notificazione si reputa pervenutale quattordici (14) giorni dopo che l’OACI ne avrà ricevuto comunicazione.

Art. 21 Registrazione

Il presente Accordo, e ogni ulteriore emendamento, saranno registrati presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

Art. 22 Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dell’ultima nota diplomatica mediante la quale le Parti si saranno notificate di avere adempiuto alle condizioni prescritte dalla propria legislazione nazionale. Con l’entrata in vigore del presente Accordo, verranno abrogati l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia concernente il traffico aereo di linea, firmato a Belgrado il 26 ottobre 1977 15 , e il Protocollo d’Intesa tra il Consiglio federale e il Consiglio esecutivo federativo dell’Assemblea della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia concernente la vendita di titoli di trasporto, firmato a Belgrado l’8 maggio 1989 e in relazione con l’Accordo del 26 ottobre 1977 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia concernente i trasporti aerei. Il presente Accordo sarà applicato provvisoriamente dal giorno della sua firma .

In fede di che, i sottoscritti, debitamente incaricati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna, il 31 maggio 2002, in doppio esemplare, nelle lingue tedesca, serba e inglese, i tre testi facendo parimenti fede. In caso di divergenze di realizzazione, interpretazione o applicazione, prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Otto Arregger

Per il Governo
della Repubblica di Serbia:

Milan Lesaic

Allegato

Tavole delle linee

Tavola I

Linee sulle quali le imprese designate dalla Repubblica di Serbia possono esercitare servizi aerei:

Punti di partenza

Punti intermedi

Punti in Svizzera

Punti oltre

Punti nella
Repubblica di Serbia

Da designare
più avanti

Punti in Svizzera

Da designare più avanti

Tavola II

Linee sulle quali le imprese designate dalla Svizzera possono esercitare servizi aerei:

Punti di partenza

Punti intermedi

Punti nella RF di Jugoslavia

Punti oltre

Punti in Svizzera

Da designare
più avanti

Punti nella
Repubblica di Serbia

Da designare più avanti

Note:

  1. L’esercizio dei diritti di traffico in 5a libertà può essere convenuto tra le autorità aeronautiche.
  2. Le imprese designate di ciascuna Parte possono servire punti intermedi e punti oltre sulle linee specificate senza di diritti di traffico in 5a libertà.