Il presente articolo si applica alle imprese iscritte in un registro cantonale di commercio che esercitano un’attività nel settore svizzero dell’aeroporto, che sono residenti in Svizzera ai sensi della Convenzione fiscale del 1966 e la cui attività è legata all’aeronautica o è necessaria all’esercizio ordinario dell’aeroporto conformemente alla Convenzione del 1949 e ai suoi allegati. Le imprese che esercitavano già un’attività nel settore svizzero dell’aeroporto al 23 gennaio 2016 sono esonerate dall’obbligo di dimostrare l’adempimento di tali condizioni.
La quota del capitale delle imprese di cui al paragrafo 1 attribuibile alle organizzazioni stabili situate nel settore svizzero dell’aeroporto è imponibile unicamente in Svizzera. Per la Svizzera, la competenza sulla tassazione e sulla riscossione dell’imposta sul capitale per questa quota spetta al Cantone di Basilea Città.
Al fine di evitare l’assoggettamento a imposte, dazi e tasse di natura identica o analoga in vigore tanto in Francia quanto in Svizzera, le imprese di cui al paragrafo 1 sono esentate in Francia dalla contribuzione economica territoriale e dalle tasse salariali annesse, così come dalle imposte, dai dazi e dalle tasse di natura identica o analoga istituite in loro sostituzione.
Nonostante i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, in mancanza di un’imposizione in Svizzera della quota del capitale delle imprese di cui al paragrafo 1 attribuibile alle organizzazioni stabili situate nel settore svizzero dell’aeroporto, le imposte, i dazi e le tasse di cui al paragrafo precedente possono essere prelevati in Francia.
Le Parti contraenti possono modificare, di comune accordo, il paragrafo 3 del presente articolo se imposte, dazi e tasse di natura identica o analoga dovessero essere istituite in sostituzione delle imposte, dei dazi e delle tasse ivi contemplati.
Le Parti contraenti si notificano reciprocamente qualsiasi introduzione o soppressione di un’imposta, un dazio o una tassa passibile di incidere sull’applicazione del presente Accordo e si consultano, per quanto possibile in via preliminare, a questo proposito. In ogni caso, le Parti contraenti si riuniscono cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, o su richiesta di una di esse, ed esaminano l’applicazione del paragrafo 3. Con l’accordo delle autorità competenti, le autorità fiscali del Cantone di Basilea Città sono associate a questo esame.
Le autorità competenti possono decidere di comune accordo, in caso di necessità, modalità concrete di applicazione del presente articolo.