Ai fini della presente Convenzione:
- l’espressione «esplosivi» significa i prodotti esplosivi comunemente denominati «esplosivi plastici», compresi gli esplosivi sotto forma di foglio duttile o elastico illustrati nell’annesso tecnico alla presente Convenzione;
- l’espressione «fattore di rilevamento» significa una sostanza descritta nell’annesso tecnico alla presente Convenzione che viene aggiunta ad un esplosivo per renderlo identificabile;
- l’espressione «contrassegno» significa l’aggiunta ad un esplosivo di un fattore di rilevamento in conformità con l’annesso tecnico alla presente Convenzione;
- l’espressione «manufattura» significa ogni procedimento, compreso il ritrattamento, che dà luogo alla manufattura di esplosivi;
- l’espressione «dispositivi militari debitamente autorizzati» significa, senza peraltro che la lista sia esauriente, granate, bombe, proiettili, mine, missili, razzi, cariche cave, granate a mano e perforatori fabbricati esclusivamente a fini militari o di polizia in conformità con le leggi ed i regolamenti dello
Stato che è Parte interessata; - l’espressione «Stato produttore» significa ogni Stato sul cui territorio sono fabbricati esplosivi.