Per un’applicazione efficace ed uguale della Convenzione sono essenziali sia le consultazioni frequenti, sia la cooperazione. Il presente articolo prevede pertanto che i rappresentanti delle autorità competenti si aduneranno quando occorra, ma comunque almeno una volta all’anno. Si ricorre all’espressione «rappresentanti delle autorità competenti» per permettere ai capi delle autorità competenti ed a qualsiasi funzionario o ispettore del loro servizio di assistere a riunioni a dipendenza del tipo di problemi sul tappeto. Poiché i compiti di queste riunioni sono molteplici, mette conto, ogni qualvolta sia possibile, assumere gli sviluppi attuali ed i lavori svolti presso le altre organizzazioni internazionali.
Uno dei primi compiti sarà quello di studiare, sulla falsariga dei lavori dell’OMS, del Consiglio d’Europa (Accordo parziale) e delle organizzazioni industriali, tutti i particolari delle norme generali preposte alle buone pratiche di fabbricazione in auge ed a presentare poscia raccomandazioni in tal senso.
Finora, tranne nella regione nordica, non esiste un’ampia cooperazione internazionale fra gli ispettori nazionali. Taluni Paesi dispongono di sistemi per il controllo di prodotti particolari o di aspetti particolari della fabbricazione di detti prodotti. Questi sistemi non sono però conosciuti dagli ispettori degli altri Paesi. La Convenzione prevede dunque uno scambio regolare d’informazioni ed esperienze sui mezzi e sui metodi migliori d’ispezione acciocché ciascun Stato contraente possa fruire dell’esperienza altrui.
Inoltre, le riunioni favoriscono la formazione reciproca degli ispettori in quanto o vi ci si può familiarizzare con i metodi ed i sistemi in atto, o vi si assiste a seminari in cui si esaminano metodicamente taluni problemi. In questo modo gli ispettori acquisiscono man mano conoscenze ed esperienze equivalenti. Ne dovrebbe risultare una facilitazione massima nell’applicazione della Convenzione poiché si ispira fiducia reciproca sui criteri d’ispezione degli Stati contraenti.
Le riunioni devono pure promuovere la cooperazione fra le autorità competenti, sia nei dettagli applicativi delle regole della convenzione ma soprattutto in tutti i problemi afferenti lo scambio d’informazioni, scambio che deve essere semplificato. In questo ordine di idee uno dei primi problemi da esaminare sarà quello dei rapporti scritti.
Con il tempo, i partecipanti alle riunioni potrebbero ritenere necessario emendare una o l’altra disposizione della convenzione; in cotal caso non dovrebbero frapporsi ostacoli a proposte in tal senso.