Ai fini della presente Convenzione:
- L’espressione «incidente industriale» significa un avvenimento risultante da uno sviluppo incontrollato nel corso di qualsiasi attività implicante sostanze a rischio, sia:i)in un impianto, ad esempio durante la fabbricazione, l’uso, l’immagazzinamento, la gestione o la rimozione,ii)durante il trasporto, nella misura in cui ciò è previsto dal paragrafo 2(d) dell’articolo 2;
- l’espressione «attività a rischio» significa ogni attività in cui una o più sostanze a rischio sono presenti o possono essere presenti in quantità o in eccedenza dei quantitativi-limite elencati all’Annesso I3 al presente documento, attività suscettibile di causare effetti transfrontalieri;
- l’espressione «effetti» significa ogni conseguenza negativa diretta o indiretta, immediata o differita causata da un incidente industriale a danno di interalia:i)gli esseri umani, la flora e la fauna,ii)il terreno, l’acqua, l’aria ed il paesaggio,iii)l’interazione tra i fattori di cui ad (i) e (ii),iv)i beni materiali ed il patrimonio culturale, compresi i monumenti storici;
- l’espressione «effetti transfrontalieri» significa i gravi effetti nell’ambito della giurisdizione di una Parte come risultato di un incidente industriale sopravvenuto nell’ambito della giurisdizione di un’altra Parte;
- il termine «operatore» significa ogni persona fisica o giuridica, comprese le Autorità pubbliche incaricate di un’attività come ad esempio la supervisione, che hanno in programma di esercitare o stanno esercitando un’attività;
- il termine «Parte» significa, a meno che il testo non indichi diversamente, una Parte contraente alla presente Convenzione;
- il termine »Parte di origine» significa ogni Parte o Parti sotto la cui giurisdizione avviene, o può avvenire un incidente industriale;
- l’espressione «Parte colpita» significa ogni Parte o Parti colpite o suscettibili di essere colpite dagli effetti transfrontalieri di un incidente industriale;
- l’espressione «Parti interessate» significa ogni Parte di origine ed ogni Parte colpita;
- il termine »Pubblico» significa una o più persone fisiche o giuridiche.