Il personale competente è autorizzato, quando l’intervento è richiesto, ad attraversare in ogni momento, con il proprio equipaggiamento, la frontiera terrestre o lacuale, anche fuori dei punti di passaggio autorizzati. In quest’ultimo caso, i servizi di Polizia di Frontiera e Doganali, d’entrata e di uscita più vicini, devono essere preavvertiti telefonicamente dalla Parte richiedente.
Si può soltanto esigere che il capo dei distaccamento certifichi con un documento la sua qualità. Egli consegna, inoltre, agli Organi di Polizia di Frontiera un elenco del personale che lo accompagna.
L’autorizzazione di libero passaggio della frontiera si estende al materiale, all’equipaggiamento e ai mezzi di trasporto necessari al buon esito dell’intervento. Al passaggio della frontiera, o al più presto, si consegna l’inventario delle attrezzature dei mezzi speciali d’intervento e dei materiali.
I veicoli, le imbarcazioni e gli aeromobili, nonché il materiale necessario all’intervento, sono considerati sotto il regime dell’ammissione temporanea sul territorio della Parte richiedente; i carburanti e i materiali di consumo sono esenti da diritti di confine e da ogni altra imposizione all’importazione, nella misura in cui sono utilizzati per l’intervento e durante tutto il suo svolgimento.