Se, allo spirare di un termine di 60 giorni a partire dalla designazione del secondo arbitro, il Presidente del tribunale non è stato ancora designato, il Segretario
generale dell’Organizzazione, su richiesta della Parte più diligente, procede, entro un nuovo termine di 60 giorni, alla sua designazione, scegliendo il Presidente da una lista di persone qualificate, redatta in precedenza alle condizioni previste dal precedente articolo 4. Tale lista è separata sia dalla lista di esperti prevista all’articolo IV della Convenzione che dalla lista di conciliatori prevista al precedente articolo 4; la stessa persona può tuttavia figurare sia nella lista dei conciliatori che in quella degli arbitri. Una persona che avesse agito in qualità di conciliatore in una controversia non potrebbe tuttavia essere scelta quale arbitro per la stessa questione.
Se entro un termine di 60 giorni a partire dalla data di ricevimento della richiesta, una delle Parti non ha proceduto alla designazione di un membro del tribunale che è tenuta a compiere, l’altra Parte può informare direttamente il Segretario generale dell’Organizzazione che provvede alla designazione del Presidente del tribunale
entro un termine di 60 giorni scegliendo dalla lista di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Il Presidente del Tribunale, dal momento della sua designazione, chiede alla Parte che non ha nominato l’arbitro di provvedere a nominarlo nella stessa forma e alle stesse condizioni. Ove essa non provveda alla designazione che le è in tal modo richiesta, il Presidente del Tribunale chiede al Segretario generale dell’Organizzazione di provvedere a tale designazione nella forma e alle condizioni previste al
paragrafo precedente.
Il Presidente del Tribunale, qualora venga designato in base alle disposizioni del presente articolo, non deve avere od avere avuto la nazionalità di una delle Parti, a meno che non vi sia il consenso dell’altra Parte o delle altre Parti.
In caso di decesso o di assenza di un arbitro che doveva essere nominato da una Parte, questa designa il suo sostituto entro un termine di 60 giorni a partire dalla data del decesso o dell’assenza. In caso di mancata nomina da parte della predetta Parte, il procedimento verrà proseguito con gli arbitri restanti. In caso di decesso o di assenza del Presidente del Tribunale, il suo sostituto è designato alle condizioni previste al precedente articolo 14 o, in mancanza di accordo fra i membri del tribunale nei 60 giorni che seguono il decesso o l’assenza, alle condizioni previste dal presente articolo.