Le dichiarazioni, comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro, conformemente all’articolo 35 paragrafo 2 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro dovranno indicare:
- i territori per cui il Membro interessato s’impegna ad applicare senza modificazioni le disposizioni convenzionali;
- i territori per cui s’impegna ad applicare con modificazioni le disposizioni convenzionali e il contenuto di tali modificazioni;
- i territori cui ritiene inapplicabile la convenzione ed i motivi della negata applicazione;
- i territori per cui si riserva di decidere, dopo esame più attento delle condizioni dei medesimi.
Gli impegni menzionati nel presente articolo paragrafo 1 capoversi a) e b) costituiscono parti integranti della ratificazione e esplicheranno identici effetti.
Ciascun Membro potrà rinunziare, con una nuova dichiarazione, a tutte o parte delle riserve contenute nella dichiarazione precedente in virtù del presente articolo paragrafo 1 capoversi b), c) e d).
Ciascun Membro potrà, nei periodi in cui la presente convenzione può essere disdetta conformemente alle disposizioni dell’articolo 9, notificare al Direttore generale una nuova dichiarazione modificante, in qualsiasi altro aspetto, i termini delle dichiarazioni precedenti e indicante le condizioni in territori determinati.