Raccomandazione (n. 120) sull’igiene nel commercio e negli uffici
La Conferenza generale dell’OIL,
adunatasi in Ginevra, su convocazione del Consiglio d’amministrazione dell’UIL, il 17 giugno 1964, nella sua 48a sessione,
dopo aver deliberato d’adottare alcune proposte sull’igiene nel commercio e negli uffici (quarta trattanda della sessione),
ed aver deciso di dare ad essa la forma d’una raccomandazione,
ha approvato, l’8 luglio 1964, il testo seguente, denominato raccomandazione sull’igiene (commercio ed uffici), 1964.
I. Campo d’applicazione
1. La raccomandazione vale per le aziende, istituzioni e amministrazione qui elencate, pubbliche o private:
- aziende commerciali;
- aziende, istituzioni e amministrazioni nelle quali i lavoratori sono precipuamente adibiti all’attività d’ufficio, compresi gli studi dei liberi professionisti;
- servizi d’altre aziende, istituzioni e amministrazioni – in quanto non cadano sotto il n. 2 nè sotto la legislazione nazionale né sotto le disposizioni sull’igiene nell’industria, le miniere, i trasporti o l’agricoltura – nei quali i lavoratori sono precipuamente adibiti alle attività commerciali o d’ufficio.
2. La raccomandazione vale parimente per la aziende, istituzioni e amministrazioni seguenti:
- aziende, istituzioni e amministrazioni che forniscono servizi di ordine personale;
- poste e servizi delle telecomunicazioni;
- imprese di stampa ed edizione;
- alberghi e pensioni;
- ristoranti, circoli, caffè ed altri esercizi del consumo;
- aziende per gli spettacoli, i divertimenti e gli altri servizi ricreativi pubblici.
- (1) Disposizioni adeguate dovrebbero, occorrendo, essere prese per determinare, in consultazione con le organizzazioni rappresentative padronali ed operaie, la linea definitoria fra le aziende, istituzioni e amministrazioni soggiacenti alla raccomandazione e le altre.
- Nei casi dubbi, l’applicabilità dovrebbe essere definita o mediante pronunciati della competente autorità, sentite le suddette organizzazioni, o mediante qualunque altro mezzo conforme alla legislazione e alla prassi nazionale.
II. Metodi d’applicazione
4. Le disposizioni della raccomandazione, stante la diversità delle condizioni ed abitudini, potrebbero venir attuate attraverso
- le legislazioni nazionali;
- le convenzioni collettive o altri accordi fra padroni e lavoratori;
- le sentenze arbitrali;
- qualsiasi altra via approvata dall’autorità competente d’intesa con le organizzazioni rappresentative padronali ed operaie.
III. Manutenzione e pulizia
5. I vani adibiti al lavoro, al passaggio, ai servizi sanitari e ad altri servizi comuni, nonché le loro attrezzature, dovrebbero essere tenuti in buono stato.
- (1) Detti vani e attrezzature dovrebbero essere tenuti puliti.
- Segnatamente dovrebbesi pulire regolarmente:a.i pavimenti, le scale, i corridoi;b.i vetri d’illuminazione naturale o artificiale;c.le pareti, i soffitti e gli apparecchi.
7. Le pulizie dovrebbero essere fatte:
- con metodi che evitino al possibile la polvere e
- fuori delle ore di lavoro – riservati i casi in cui risultino particolarmente necessarie ed attuabili senza inconvenienti per gli operai.
8. Guardaroba, gabinetti, lavabi ed altri eventuali impianti comuni a disposizione dei lavoratori, dovrebbero essere puliti regolarmente e periodicamente disinfettati.
9. Occorrerebbe provvedere, giusta norme approvate dall’autorità competente, a neutralizzare, evacuare od isolare, quanto più rapidamente, i rifiuti e gli scarti atti a dare emanazioni ripugnanti, tossiche o pericolose o a costituire fonti d’infezione.
10. Adeguate misure andrebbero prese per evacuare ed eliminare gli altri scarti e rifiuti. All’uopo appositi recipienti, in numero sufficiente, dovrebbero essere sistemati nei luoghi idonei.
IV. Aerazione e condizionamento
11. I vani adibiti al lavoro, ai servizi sanitari e comuni dovrebbero avere un’aerazione naturale o artificiale, o mista, sufficiente ed appropriata, con adduzione d’aria nuova o purificata.
12. Occorrerebbe segnatamente che:
- i dispositivi d’aerazione naturale o artificiale fossero attuati in modo da addurre sufficiente quantità d’aria nuova o purificata per persona/ora, secondo la natura e le condizioni del lavoro;
- disposizioni fossero date per eliminare al massimo, o neutralizzare, emanazioni, polveri ed altre impurità ripugnanti o nocive prodotte nel lavoro;
- la velocità normale del flusso d’aria, accertata ai posti operativi fissi, risultasse tale da non pregiudicare nè la salute nè il benessere dei lavoratori;
- adeguate misure fossero prese, secondo le possibilità e le circostanze, per assicurare ai locali chiusi un’igrometria conveniente.
13. I posti di lavoro con aria condizionata dovrebbero essere provvisti d’un sistema di ventilazione naturale o artificiale di sicurezza.
V. Illuminazione
14. I vani adibiti al lavoro, al passaggio, ai servizi sanitari e agli altri servizi comuni dovrebbero essere muniti, finchè sono utilizzabili, d’un sistema d’illuminazione, naturale artificiale o mista, sufficiente ed adatta.
15. Occorrerebbe segnatamente provvedere quanto meglio affinchè:
- sia assicurata una visione confortevole i)mediante aperture per l’illuminazione naturale, giudiziosamente ripartite e dimensionate,ii)mediante fonti artificiali, giudiziosamente scelte e disposte,iii)mediante una colorazione funzionale dei locali e delle attrezzature;
- sia evitato ogni disturbo da abbagliamento, ipercontrasto, riflessione o illuminazione diretta eccessiva;
- sia evitata ogni nociva oscillazione nell’erogazione della luce artificiale.
16. L’illuminazione naturale, sempre che risulti realizzabile senz’eccessiva difficoltà, dovrebbe avere la preferenza.
17. L’autorità competente dovrebbe dare appropriate norme per l’illuminazione naturale e artificiale, graduandole secondo i differenti tipi di lavoro, di positura, d’attività.
18. I vani raggruppanti gran numero di persone andrebbero muniti di un sistema d’illuminazione di sicurezza.
VI. Temperatura
19. I vani adibiti al lavoro, al passaggio, ai servizi sanitari e agli altri servizi comuni dovrebbero godere delle migliori condizioni possibili di temperatura, igrometria e ventilazione, considerato il clima ed il genere d’attività.
20. Nessun lavoratore dovrebbe essere tenuto ad operare abitualmente in condizioni estreme di temperatura. Conseguentemente, l’autorità competente dovrebbe normalizzare i massimi e/o i minimi termici, secondo il clima, il genere d’azienda istituzione o amministrazione e il tipo d’attività.
21. Nessun lavoratore dovrebbe essere tenuto ad operare abitualmente in condizioni comportanti bruschi scarti termici, reputati nocivi dall’autorità competente.
- Nessun lavoratore dovrebbe essere tenuto ad operare abitualmente vicino ad impianti cagionanti un intenso surriscaldamento, o raffreddamento, dall’autorità competente reputato nocivo, salvo che sianvi adeguati controlli, che la durata d’esposizione risulti ridotta o che il lavoratore rivesta appropriati indumenti protettivi.
- Schermi fissi o mobili, deflettori ed altri utili dispositivi dovrebbero essere forniti od installati al fine di proteggere i lavoratori da ogni eccesso di freddo o di caldo, quello solare compreso.
- Nessun lavoratore dovrebbe essere tenuto ad accudire ad uno spaccio esterno, allorché la temperatura fosse tanto bassa da risultare nociva, salvo che sia provvisto di appropriati mezzi di riscaldamento.
- Nessun lavoratore dovrebbe essere tenuto ad accudire ad uno spaccio esterno, allorché la temperatura fosse tanto elevata da risultare nociva, salvo che sia provvisto di appropriati mezzi di protezione.
24. Dovrebbe essere proibito d’impiegare in un locale apparecchi di riscaldamento o raffreddamento, atti ad alterarne l’ambiente con emanazioni pericolose o sgradevoli.
25. I lavoratori, quando siano sottoposti a temperature estreme, dovrebbero poter beneficiare di pause, d’orari lavorativi ridotti o d’altri provvedimenti analoghi.
VII. Spazio unitario di lavoro
- I locali di lavoro e i posti operativi dovrebbero essere sistemati in modo da non esporre la salute dei lavoratori ad alcun influsso nocivo.
- Il lavoratore dovrebbe disporre di sufficiente spazio libero, affinché possa operare senz’alcun rischio per la sua salute.
27. L’autorità competente dovrebbe precisare:
- la superficie da riservare, nei vani chiusi, a ciascuna persona che vi lavori abitualmente;
- la cubatura minima libera da riservare, nei vani chiusi, a ciascuna persona che vi lavori abitualmente;
- l’altezza minima dei locali nuovi chiusi, adibiti ad un lavoro regolare.
VIII. Acqua potabile
28. Acqua potabile, di preferenza, oppure altra salubre bevanda, dovrebbe esser messa, in sufficiente quantità, a disposizione dei lavoratori.
- I recipienti dell’acqua potabile, o d’ogni altra bevanda prescelta:a.dovrebbero essere a chiusura stagna, ed, eventualmente, provvisti di rubinetto;b.dovrebbero recare l’indicazione leggibile del contenuto;c.dovrebbero essere privi d’aperture ampie, con o senza coperchio (a differenza dei secchi delle tinozze, ecc.), così da escludere che se ne possa attingere il liquido immergendovi un utensile;d.dovrebbero essere tenuti costantemente puliti.
- Bicchieri, tazze, ecc. in numero sufficiente, lavabili in acqua pulita, dovrebbero essere a disposizione.
- L’uso di bicchieri collettivi dovrebbe essere proibito.
- L’acqua, non erogata da un servizio di distribuzione ufficialmente riconosciuto, non dovrebbe essere messa a disposizione come «potabile», a meno che il servizio competente ne permetta espressamente la distribuzione e ne assicuri il controllo periodico.
- Qualsiasi modi di erogazione, diverso da quello usato dal servizio di distribuzione locale ufficialmente riconosciuto, dovrebbe essere sottoposto all’approvazione del competente ufficio d’igiene.
- Ogni sistema di distribuzione d’acqua non potabile dovrebbe recare ai punti d’erogazione la menzione «non potabile».
- Nessuna connessione, diretta o indiretta, dovrebbe esistere fra il sistema di distribuzione dell’acqua potabile e quello dell’acqua non potabile.
IX. Lavabi e docce
32. Attrezzature per lavarsi, funzionali e ben tenute, dovrebbero essere installate nei luoghi adatti.
- Esse dovrebbero comprendere possibilmente dei lavabi, ove occorra con acqua calda, e, se il tipo di lavoro lo richieda, delle docce pure con acqua calda.
- I lavoratori devono avere a loro disposizione del sapone.
- Adeguati prodotti (detersivi, creme e polveri speciali per le cure del corpo) dovrebbero trovarsi, sempre che la natura dell’attività lo richieda, a disposizione dei lavoratori. L’uso di prodotti nocivi alla salute dovrebbe essere proibito.
- Asciugamani, preferibilmente individuali, o altri mezzi d’asciugarsi, dovrebbero essere messi a disposizione dei lavoratori. Converrebbe escludere l’uso d’asciugamani collettivi, a meno che il dispositivo consenta di servirsi ogni volta d’una parte non ancora utilizzata e pulita.
- L’acqua dei lavabi e delle docce non dovrebbe presentare alcun pericolo per la salute.
- Detta acqua, quando fosse non potabile, andrebbe designata chiaramente come tale.
35. Gl’impianti dovrebbero essere distinti per uomini e donne, tranne nelle piccole aziende, nelle quali, col consenso dell’autorità competente, potrebbero anche essere in comune.
36. La quantità dei lavabi e delle docce dovrebbe essere precisata dalla competente autorità, secondo il numero dei lavoratori e la natura del lavoro.
X. Latrine
37. Latrine in numero sufficiente, funzionali e ben tenute, dovrebbero essere installate nei luoghi adatti.
- Esse dovrebbero comportare delle transenne assicuranti un isolamento sufficiente.
- Dovrebbero essere provviste di scarichi ad acqua, di sifoni idraulici e di carta igienica, oppure d’altri mezzi igienici analoghi.
- Pattumiere coperchiate, di tipo appropriato, od altri dispositivi (incineratori) dovrebbero essere sistemati nei gabinetti per le donne.
- Accanto alle latrine andrebbero installati dei lavabi, facilmente accessibili e in numero sufficiente.
39. Le latrine dovrebbero essere distinte per uomini e donne, tranne nelle aziende occupanti 5 persone al massimo o solo i familiari del padrone, nelle quali, col consenso dell’autorità competente, potrebbero anche essere in comune.
40. La quantità delle latrine e degli orinatoi, per uomini, e dei gabinetti di decenza, per donne, dovrebbe essere precisata dalla competente autorità, secondo il numero dei lavoratori.
41. Le latrine dovrebbero essere adeguatamente ventilate e site in modo da evitare ogni disturbo. Converrebbe curare di non metterle in comunicazione diretta coi locali di lavoro, le sale di riposo o i refettori, bensì d’isolarnele mediante anticamere o vani liberi. L’accesso alle latrine esterne andrebbe coperto d’una tettoia.
XI. Sedili
42. Sedili appropriati dovrebbero essere messi, in numero sufficiente, a disposizione dei lavoratori, cui andrebbe lasciata la possibilità d’adoperarli in misura ragionevole.
43. I posti operativi dovrebbero il più possibile essere sistemati in modo da consentire, al personale lavorante in piedi, di effettuare le operazioni che vi si prestano anche seduto.
44. I sedili dovrebbero essere di modello e dimensioni comodi, adeguati al lavoro e tali da far assumere una buona positura, confacente allo stato di salute del lavoratore; all’uopo andrebbero previsti anche dei poggiapiedi.
XII. Spogliatoi
45. Per consentire ai lavoratori di cambiarsi, di riporre e far asciugare gli abiti smessi durante il lavoro, dovrebbero essere sistemati, e poi accuratamente tenuti, degli impianti adeguati, come attaccapanni ed armadi.
46. Se il numero dei lavoratori o la natura del lavoro lo esigono, dovranno essere previsti dei veri spogliatoi.
- Questi dovrebbero comportare:a.armadi individuali sufficientemente dimensionati ed aerati e chiudibili a chiave, oppure altri dispositivi equivalenti;b.sedili in numero bastevole.
- Scomparti distinti per gli abiti di città e di lavoro andrebbero apprestati, laddove gli operai effettuano operazioni tali da richiedere una speciale tenuta di lavoro, la quale possa essere contaminata, oppure fortemente sporcata macchiata o impregnata.
48. Gli spogliatoi degli uomini dovrebbero essere separati da quelli per le donne.
XIII. Locali sotterranei e simili
49. I locali sotterranei e quelli ciechi, normalmente adibiti al lavoro, dovrebbero soddisfare alle pertinenti norme igieniche emanate dall’autorità competente.
50. I lavoratori operanti in essi dovrebbero, in quanto le circostanze lo consentano, lavorarvi a sciolte.
XIV. Sostanze ed operazioni ripugnanti, insalubri o tossiche
51. I lavoratori dovrebbero essere protetti, con adeguate misure funzionali, dalle sostanze ed operazioni comunque ripugnanti, insalubri o tossiche.
52. Occorrerebbe segnatamente che:
- adeguate misure funzionali fossero attuate per sostituire dette sostanze ed operazioni con altre, non ripugnanti né insalubri né tossiche o in nessun modo pericolose, o comunque meno;
- l’autorità competente fomentasse le misure di cui alla lettera a, ed incoraggiasse, nella vendita al minuto, il ricorso a procedimenti o condizionamenti scevri di pericolo, prestando all’uopo opera di consulenza,
- appositi dispositivi di protezione (chiusure, isolazioni, ventilazioni) fossero messi in opera, ove le misure di cui alla lettera a risultassero inapplicabili;
- l’attrezzatura di controllo ed eliminazione delle suddette sostanze fosse costantemente tenuta in buono stato;
- adeguati provvedimenti funzionali fossero attuati per proteggere i lavoratori dai rischi risultanti, segnatamente, dal rovesciarsi, dal colare, dal tracimare o dallo schizzare delle suddette sostanze;
- coloro che manipolano le suddette sostanze fossero sottoposti al divieto di fumare, mangiare, bere o imbellettarsi durante l’operazione e che gli alimenti voluttuari e i cosmetici, usati dai lavoratori, fossero sottratti ad ogni possibile contaminazione.
53. I recipienti contenenti sostanze pericolose dovrebbero recare:
- un segnale di pericolo, conforme alle riconosciute norme internazionali e caratterizzante, ove occorra, il genere di pericolo;
- il nome della sostanze o un’indicazione di richiamo;
- la descrizione essenziale dei primi soccorsi per il caso in cui il contenuto avesse cagionato una lesione alla salute o all’integrità fisica d’un lavoratore.
- Se, nonostante i disposti dei n. 51 e 52, le operazioni restassero ancora notevolmente sozze o continuassero a comportare l’uso, la manutenzione o la manipolazione di sostanze, o il ricorso a procedimenti, insalubri, tossici o comunque pericolosi, i lavoratori dovrebbero venir protetti, in misura rispondente all’entità e alla natura dei rischi, mediante i necessari indumenti o equipaggiamenti individuali.
- Detti indumenti ed equipaggiamenti, nonché gli altri mezzi di protezione individuale, potrebbero, secondo il genere di lavoro, consistere ad esempio in mantelli, camici, grembiali, occhiali, guanti, berretti, caschi, respiratori, calzature, creme e ciprie protettive speciali.
- L’autorità competente dovrebbe all’occorrenza stabilire i valori minimi d’efficacia, richiesti per gli indumenti, equipaggiamenti e mezzi di cui sopra.
- I quali, quando il loro uso sul lavoro fosse dettato dalla tutela igienica del pubblico o dei lavoratori, andrebbero forniti, puliti e tenuti in efficienza a spese del padrone.
55. Nei casi in cui nemmeno il ricorso agli equipaggiamenti e mezzi di protezione individuale valesse a neutralizzare interamente l’effetto delle sostanze od operazioni insalubri, tossiche o comunque pericolose, l’autorità competente dovrebbe, all’occorrenza, ordinare misure preventive complementari.
- Essa dovrebbe inoltre stabilire eventualmente l’età minima per l’attribuzione lavori comportanti l’impiego delle suddette sostanze e procedure.
- Essa dovrebbe infine prescrivere degli esami medici (iniziali e periodici) per i lavoratori esposti agli effetti delle sostanze insalubri, tossiche o comunque pericolose.
XV. Rumori e vibrazioni
- I rumori (suoni compresi) e le vibrazioni, atti a nuocere ai lavoratori, dovrebbero essere ridotti il più possibile mediante adeguati, funzionali provvedimenti.
- Converrebbe specialmente badare:a.ad attenuare notevolmente i rumori e le vibrazioni prodotti dalle macchine, dai congegni e dalle sorgenti di suono;b.ad isolare le fonti di rumori e vibrazioni inattenuabili;c.a limitare intensità e durata delle emissioni sonore (musica compresa);d.a predisporre dispositivi d’insonorizzazione per isolare gli uffici dai rumori delle officine, dei montacarichi, degli apparati trasportatori o della circolazione stradale.
58. Avverandosi insufficienti le misure elencate qui innanzi, occorrerebbe:
- munire i lavoratori di protezioni auricolari appropriate, allorché trovansi esposti ad emissioni sonore suscettive produrre effetti nocivi;
- concedere ai lavoratori, esposti ad emissioni sonore o vibrazioni nocive, pause sistematiche di distensione, durante il tempo di lavoro, in locali o luoghi senza suoni né vibrazioni;
- prevedere, all’occorrenza, sistemi di ripartizione o rotazione delle occupazioni.
XVI. Metodi e ritmi lavorativi
59. I metodi lavorativi dovrebbero risultare il più possibile rispondenti alle esigenze igieniche, a quelle del benessere fisico e psichico e a quelle della comodità dei lavoratori.
60. Adeguate misure, tra l’altro, andrebbero prese al fine d’evitare che la meccanizzazione e lo sveltimento delle operazioni abbiano a tradursi in un ritmo di lavoro tale da comportare, conseguentemente allo sforzo d’attenzione e alla rapidità dei movimenti, effettivi nocivi per i lavoratori, segnatamente una fatica muscolare o nervosa con turbe reperibili all’esame medico.
61. L’autorità competente dovrebbe stabilire le condizioni lavorative lo richiedono, un’età minima per l’impiego nei lavori di cui al n. 60.
62. Per prevenire o ridurre al minimo gli effetti nocivi menzionati nel n. 60, tornerebbe utile concedere delle pause di distensione, durante il tempo di lavoro, oppure, eventualmente, ricorrere a dei sistemi di ripartizione o rotazione delle occupazioni.
XVII. Primi soccorsi
63. Ogni azienda, istituzione o amministrazione, cui s’applichi la presente raccomandazione, dovrebbe, secondo l’entità e i rischi:
- o possedere un’infermeria propria o un posto di pronto soccorso;
- o possedere un’infermeria o un posto di pronto soccorso in comune con altre aziende, istituzioni e amministrazioni;
- oppure possedere uno o più armadietti, scatole o valigette di pronto soccorso.
- L’attrezzatura delle infermerie e dei posti di pronto soccorso e il contenuto degli armadi, delle scatole e delle valigette di pronto soccorso (n. 63) dovrebbero essere determinati dall’autorità competente giusta l’entità degli effettivi e dei rischi.
- Il contenuto degli armadi, delle scatole e delle valigette di pronto soccorso andrebbe tenuto in strette condizioni d’asepsi e in buono stato; esso dovrebbe essere controllato almeno una volta al mese e in questa occasione ricompletato, quando già non lo fosse stato immediatamente dopo l’uso.
- Ogni armadio, scatola o valigetta dovrebbe recare delle istruzioni chiare e semplici circa ai soccorsi d’urgenza nonché l’indicazione ben leggibile del responsabile di cui al n. 65. Il contenuto dovrebbe essere accuratamente etichettato.
65. Le infermerie, posti, armadi, scatole e valigette di pronto soccorso dovrebbero risultare facilmente reperibili e accessibili ed inoltre essere poste sotto la responsabilità d’una persona determinata, capace di prestare, giusta le prescrizioni dell’autorità competente, le prime cure.
XVIII. Refettori
66. Nei casi da determinarsi dall’autorità competente, dei refettori dovrebbero essere messi a disposizione dei lavoratori.
- I refettori dovrebbero essere provvisti di sedili e tavole in numero sufficiente.
- Essi dovrebbero comportare impianti per riscaldare i pasti e per erogare acqua potabile fresca; un distributore d’acqua calda dovrebbe essere installato nel refettorio o nelle sue immediate adiacenze.
- Dovrebbero essere disponibili pattumiere coperchiate.
- I refettori andrebbero isolati da ogni luogo sottoposto all’influsso di sostanze tossiche.
- Sarebbe logico vietare di accedere ai refettori in abiti di lavoro contaminati.
XIX. Sale di riposo
- Mancando ogni altro provvedimento per i lavoratori bisognosi, durante le ore di lavoro, di un riposo momentaneo, si dovrebbe sistemare una sala di riposo, in luogo adatto, rispondente alla natura del lavoro e alle condizioni ambientali. Tali sale andrebbero segnatamente installate all’intenzione delle lavoratrici, degli operai adibiti ai lavori particolarmente faticosi o a quelli speciali comportanti per natura delle pause e agli operai delle squadre lavoranti a sciolta.
- La legislazione dovrebbe, ove convenga, conferire all’autorità competente il potere d’esigere l’installazione delle sale di riposo che questa reputi opportune stante le condizioni di lavoro.
70. Le sale di riposo dovrebbero comprendere almeno:
- un locale con dispositivi appropriati al clima ed intesi a moderare il freddo e il caldo;
- un impianto adeguato d’aerazione ed illuminazione;
- buoni sedili in sufficiente numero.
XX. Piani e costruzione
71. I piani d’ogni nuovo edificio destinati alle aziende, istituzioni o amministrazioni rientranti nell’ambito applicativo della presente raccomandazione, nonché i piani delle installazioni nuove da fare in edifici vecchi, all’uopo sostanzialmente rimodernati, dovrebbero soddisfare il più possibile ai disposti della presente raccomandazione, nonché essere previamente presentati all’approvazione dell’autorità competente, nei casi da stabilirsi nella legislazione nazionale.
72. I piani dovrebbero recare dati sufficienti, segnatamente circa:
- la positura dei locali di lavoro, dei corridoi, delle uscite normali e di emergenza e degli impianti sanitari;
- le dimensioni dei locali di lavoro e delle uscite d’emergenza, nonché quelle di porte e finestre, con indicazione dell’altezza dei davanzali;
- la natura dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti;
- le macchine ed attrezzature atte ad emettere calore, vapori, gas, polveri, odori, luce, rumori o vibrazioni con tale intensità da pregiudicare la salute, la sicurezza o il benessere dei lavoratori, nonché circa le misure proposte per annullare detti inconvenienti;
- i sistemi di riscaldamento ed illuminazione;
- gli eventuali impianti d’aerazione meccanica;
- i mezzi d’insonorizzazione, di protezione dall’umidità e di regolaggio della temperatura.
73. La competente autorità dovrebbe accordare termini ragionevoli per le modifiche ch’essa avesse a richiedere al fine di porre le aziende, istituzioni e amministrazioni in consonanza con i disposti della presente raccomandazione.
74. I pavimenti, le pareti, i soffitti e le attrezzature dei singoli locali dovrebbero essere tali da escludere, in quanto possibile, ogni rischio per la salute dei lavoratori.
75. Uscite di soccorso in numero sufficiente dovrebbero essere previste e tenute in buono stato.
XXI. Provvedimenti contro la propagazione delle malattie
- Dovrebbero essere presi provvedimenti intesi a prevenire la propagazione delle malattie trasmissibili fra il personale delle aziende, istituzioni e amministrazioni, cui s’applica la presente raccomandazione, come anche fra i lavoratori ed il pubblico.
- Queste disposizioni dovrebbero fondamentalmente comprendere:a.misure collettive ed individuali di prevenzione tecnica e medica, compresa quella delle malattie infettive e la lotta contro gli insetti, i roditori e gli altri nocivi;b.misure di assistenza medica.
XXII. Insegnamento dell’igiene
77. Dovrebbero essere presi provvedimenti per dare ai lavoratori e ai datori di lavoro le nozioni elementari necessarie concernenti le misure igieniche che il lavoratore può essere chiamato a seguire durante le ore di lavoro.
- I lavoratori dovrebbero conoscere principalmente:a.i rischi per la salute, inerenti a tutte le sostanze nocive che essi devono controllare, manipolare o impiegare, anche se l’uso di questi prodotti, nell’azienda, è poco frequente;b.la ragione e l’uso conveniente dei dispositivi e dell’equipaggiamento previsti a scopi igienici e protettivi.
- Se non possono essere date informazioni, concernenti l’igiene, nella lingua compresa dai lavoratori, questi dovrebbero almeno avere alcune nozioni, in una lingua da essi compresa, circa il senso di alcuni termini, espressioni, simboli ed emblemi di carattere igienico.
XXIII. Collaborazione in materia d’igiene
- L’autorità competente, i datori di lavoro e i lavoratori dovrebbero mantenere reciproci contatti al fine d’assicurare l’igiene dei lavoratori in rapporto con il lavoro.
- L’autorità competente, nel dare effetto alle disposizioni della presente raccomandazione, dovrebbe consultare gli organi che rappresentano i datori di lavoro e i lavoratori interessati o, in mancanza di quelli, i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati.
- L’autorità competente, se necessario, farebbe bene a promuovere lo studio di quelle misure che possano assicurare l’igiene dei lavoratori in rapporto con il lavoro.
- Essa inoltre dovrebbe divulgare le documentazioni concernenti le misure che possono assicurare l’igiene dei lavoratori in rapporto con il lavoro.
- Le informazioni, gli avvisi e i consigli inerenti ai problemi trattati nella presente raccomandazione andrebbero dati dall’autorità competente.
- Nelle aziende, istituzioni e amministrazioni per le quali, tenendo conto dei rischi previsti, l’autorità competente lo ritenga necessario, dovrebbe essere designato almeno un delegato o un preposto all’igiene.
- I delegati o i preposti all’igiene dovrebbero collaborare strettamente con i datori di lavoro e i lavoratori all’eliminazione dei rischi che minacciano la salute dei lavoratori e segnatamente, a questo effetto, dovrebbero mantenere i contatti con i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.
- Nelle aziende, istituzioni e amministrazioni, per le quali, tenendo conto dei possibili rischi, l’autorità competente lo ritenga necessario, dovrebbe essere nominato un comitato d’igiene.
- I comitati d’igiene dovrebbero principalmente sforzarsi d’eliminare i rischi che minacciano la salute dei lavoratori.
82. L’autorità competente, con la collaborazione dei datori di lavoro, dei lavoratori o degli organi che li rappresentano, dovrebbe svolgere inchieste per riunire i dati relativi alle malattie di origine professionale e per studiare le misure necessarie a sopprimere le cause e le condizioni che favoriscono dette malattie.
XXIV. Controllo dell’applicazione
83. Devono essere presi provvedimenti appropriati, per il tramite del servizio d’ispezione adeguato o con altri sistemi, per assicurare l’applicazione pratica della legislazione o delle altre disposizioni relative all’igiene.
84. L’applicazione pratica di dette disposizioni deve essere assicurata dall’istituzione d’un sistema adeguato di sanzioni, se ciò è consentito dai mezzi usati per dare effetto alle disposizioni della presente raccomandazione.