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0.822.725.9

Convenzione n. 159 concernente la riabilitazione professionale e l’impiego delle persone andicappate Conchiusa a Ginevra il 20 giugno 1983 Approvata dall’Assemblea federale il 21 marzo 1985 Ratificata con strumenti depositati dalla Svizzera il 20 giugno 1985 Entrata in vigore per la Svizzera il 20 giugno 1986

RU 1986 967; FF 1984 II 364

Traduzione

(Stato 29 aprile 2025)

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, e ivi riunitasi il 1° giugno 1983 nella sua 69.ma sessione;

Tenendo presente le norme internazionali esistenti contenute nella raccomandazione relativa all’abilitazione e alla riabilitazione professionale, 1955, e nella raccomandazione sulla valorizzazione delle risorse umane, 1975;

Notando che, a seguito dell’adozione della raccomandazione relativa all’abilitazione e alla riabilitazione professionale nel 1955, sono notevolmente mutati sia il modo di considerare le necessità di riabilitazione, sia il settore d’intervento e l’organizzazione dei servizi di riabilitazione, nonché la legislazione e le consuetudini di vari Paesi membri relative ai temi di cui alla suddetta raccomandazione;

Considerando che l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 1981 Anno internazionale delle persone andicappate, con il tema «completa partecipazione ed uguaglianza» e che un Programma di azione mondiale, di, vasta portata, relativo alle persone andicappate, deve elaborare misure efficaci a livello sia internazionale che nazionale, al fine di realizzare obiettivi di «piena partecipazione» delle persone andicappate alla vita sociale e allo sviluppo, nonché obiettivi di «uguaglianza»;

Considerando che, a seguito di tali mutamenti è opportuno adottare nuove norme internazionali in materia, che tengano conto in particolare della necessità di assicurare a tutte le categorie di persone andicappate, uguali opportunità e trattamento, nelle zone sia rurali che urbane, affinché esse possano svolgere un impiego ed inserirsi nella collettività;

Avendo deciso di adottare alcune proposte relative alla riabilitazione professionale, quarto punto all’ordine del giorno della sessione;

Avendo deciso che tali proposte assumeranno la forma di una convenzione internazionale, adotta, il venti giugno dell’anno 1983, la convenzione seguente, che sarà denominata Convenzione sulla riabilitazione professionale e sull’impiego delle persone andicappate, 1983:

Parte I Definizioni e campo di applicazione

Art. 1

Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «persona andicappata» indica qualsiasi persona le cui prospettive di reperire e di conservare un impiego adeguato, nonché di progredire professionalmente, sono notevolmente ridotte a causa di un andicap fisico o mentale debitamente riconosciuto.

Ai fini della presente Convenzione, ogni Membro dovrà considerare che lo scopo della riabilitazione professionale è di consentire alle persone andicappate di ottenere e di conservare un impiego adeguato, e di progredire professionalmente, e pertanto di facilitare il loro inserimento o il loro reinserimento nella società.

Ogni Membro dovrà applicare le disposizioni della presente Convenzione mediante misure adeguate alle condizioni del proprio Paese e conformi alle consuetudini ivi vigenti.

Le disposizioni della presente Convenzione si applicano a tutte le categorie di persone andicappate.

Parte II Principi delle politiche di riabilitazione professionale e d’impiego per le persone andicappate

Art. 2

Ciascun Membro dovrà, conformemente alle condizioni ed alla consuetudine del proprio Paese, e secondo le sue possibilità, formulare, realizzare e rivedere periodicamente una politica nazionale relativa alla riabilitazione professionale e all’impiego delle persone andicappate.

Art. 3

La suddetta politica dovrà avere lo scopo di garantire che misure adeguate di riabilitazione professionale siano accessibili a tutte le categorie di persone andicappate e promuovere le possibilità d’impiego delle persone andicappate sul mercato libero del lavoro.

Art. 4

La suddetta politica dovrà essere fondata sul principio dell’uguaglianza delle opportunità per i lavoratori andicappati e i lavoratori in generale. Dovrà essere rispettata l’uguaglianza di opportunità e di trattamento fra i lavoratori andicappati e le lavoratrici andicappate. Speciali disposizioni miranti a garantire un’effettiva uguaglianza di opportunità e di trattamento fra i lavoratori andicappati e gli altri lavoratori non dovranno essere considerate come discriminatorie rispetto a questi ultimi.

Art. 5

Le organizzazioni rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro dovranno essere consultate in merito alla realizzazione della suddetta politica, ivi inclusi i provvedimenti che devono essere adottati per promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra le istituzioni pubbliche e private che si occupano della riabilitazione professionale. Dovranno altresì essere consultate le organizzazioni rappresentative costituite da persone andicappate o che si occupano di dette persone.

Parte III Misure da adottare a livello nazionale per lo sviluppo dei servizi di riabilitazione professionale e d’impiego per le persone andicappate

Art. 6

Ciascun Membro dovrà, mediante la propria legislazione nazionale o qualsiasi altro metodo conforme alle consuetudini ed alle condizioni nazionali, adottare ogni provvedimento necessario ad applicare gli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente Convenzione.

Art. 7

Le autorità competenti dovranno adottare provvedimenti al fine di fornire e valutare servizi di orientamento professionale, di formazione professionale, di collocamento, di impiego e altri servizi connessi destinati a consentire alle persone andicappate di ottenere e conservare un impiego e di progredire professionalmente; i servizi esistenti per i lavoratori in genere dovranno, ogni qualvolta ciò sia possibile ed opportuno, essere utilizzati con gli adattamenti necessari.

Art. 8

Dovranno essere adottati provvedimenti per promuovere la creazione e lo sviluppo di servizi di riabilitazione professionale e d’impiego per persone andicappate nelle zone rurali e nelle collettività isolate.

Art. 9

Ciascun Membro dovrà fare tutto il possibile per assicurare che siano istruiti e messi a disposizione degli interessati consiglieri esperti in materia di riabilitazione, come pure altro personale adeguatamente qualificato, incaricato dell’orientamento professionale, della formazione professionale, del collocamento e dell’impiego delle persone andicappate.

Parte IV Disposizioni finali

Art. 10

Le ratifiche formali della presente Convenzione verranno comunicate al Direttore Generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro (UIL) e da questi registrate.

Art. 11

La presente Convenzione sarà vincolante solo per i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore Generale.

Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore Generale.

Successivamente la presente Convenzione entrerà in vigore, per ciascun Membro, dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.

Art. 12

Ciascun Membro che abbia ratificato la presente Convenzione potrà denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore della Convenzione, mediante un atto inviato al Direttore Generale dell’UIL, e da questi registrato. La denuncia avrà effetto un anno dopo la sua registrazione.

Ciascun Membro che abbia ratificato la presente Convenzione e che, entro il termine di un anno successivo allo scadere del decennio di cui al precedente paragrafo, non si avvalga della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un altro periodo di dieci anni, e potrà in seguito denunciare la presente Convenzione allo scadere di ogni decennio alle condizioni previste dal presente articolo.

Art. 13

Il Direttore Generale dell’UIL notificherà a tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di ogni ratifica e denuncia trasmessagli dai Membri dell’Organizzazione.

Notificando ai Membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata trasmessa, il Direttore Generale richiamerà l’attenzione dei Membri dell’Organizzazione sulla data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore.

Art. 14

Il Direttore Generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformità all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite 1 , informazioni complete riguardo ad ogni ratifica e atto di denuncia che egli avrà registrato in conformità ai precedenti articoli.

Art. 15

Ogni qualvolta lo riterrà necessario, il Consiglio di Amministrazione dell’UIL presenterà alla Conferenza Generale un rapporto sull’applicazione della presente Convenzione ed esaminerà l’opportunità di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza il problema della sua revisione totale o parziale.

Art. 16

Qualora la Conferenza adotti una nuova Convenzione che comporti una revisione totale o parziale della presente Convenzione, e a meno che la nuova Convenzione non disponga altrimenti:

  1. la ratifica, da parte di un Membro della nuova Convenzione riveduta, determinerà ipso jure, nonostante il summenzionato articolo 12, l’immediata denuncia della presente Convenzione, a condizione che la nuova Convenzione riveduta sia entrata in vigore;
  2. a partire dalla data di entrata in vigore della nuova Convenzione riveduta, la presente Convenzione cesserà di essere aperta alla ratifica da parte dei Membri.

La presente Convenzione rimarrà comunque in vigore nella sua forma e contenuto per tutti i Membri che l’avranno ratificata e che non ratificheranno la Convenzione riveduta.

Art. 17

I due testi francese ed inglese della presente Convenzione fanno ugualmente fede.

(Seguono le firme)

0.822.725.9

Campo d’applicazione il 29 aprile 20252

Stati partecipanti

Ratifica
Dichiarazione
di successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan

7 aprile

2010

7 aprile

2011

Argentina

13 aprile

1987

13 aprile

1988

Australia

7 agosto

1990

7 agosto

1991

Azerbaigian

19 maggio

1992 S

19 maggio

1992

Bahamas

30 novembre

2022

30 novembre

2023

Bahrein

2 giugno

1999

2 giugno

2000

Belgio

10 giugno

2015

10 giugno

2016

Bolivia

19 dicembre

1996

19 dicembre

1997

Bosnia e Erzegovina

2 giugno

1993 S

2 giugno

1993

Brasile

18 maggio

1990

18 maggio

1991

Burkina Faso

26 maggio

1989

26 maggio

1990

Ceca, Repubblica

1° gennaio

1993 S

1° gennaio

1993

Cile

14 ottobre

1994

14 ottobre

1995

Cina

2 febbraio

1988

2 febbraio

1989

Cipro

13 aprile

1987

13 aprile

1988

Colombia

7 dicembre

1989

7 dicembre

1990

Corea (Sud)

15 novembre

1999

15 novembre

2000

Costa Rica

23 luglio

1991

23 luglio

1992

Côte d’Ivoire

22 ottobre

1999

22 ottobre

2000

Croazia

8 ottobre

1991 S

8 ottobre

1991

Cuba

3 ottobre

1996

3 ottobre

1997

Danimarca

1° aprile

1985

1° aprile

1986

Dominicana, Repubblica

20 giugno

1994

20 giugno

1995

Ecuador

20 maggio

1988

20 maggio

1989

Egitto

3 agosto

1988

3 agosto

1989

El Salvador

19 dicembre

1986

19 dicembre

1987

Etiopia

28 gennaio

1991

28 gennaio

1992

Figi

1° dicembre

2004

1° dicembre

2005

Filippine

23 agosto

1991

23 agosto

1992

Finlandia

24 aprile

1985

24 aprile

1986

Francia

16 marzo

1989

16 marzo

1990

Germania

14 novembre

1989

14 novembre

1990

Giappone

12 giugno

1992

12 giugno

1993

Giordania

13 maggio

2003

13 maggio

2004

Grecia

31 luglio

1985

31 luglio

1986

Guatemala

5 aprile

1994

5 aprile

1995

Guinea

16 ottobre

1995

16 ottobre

1996

Irlanda

6 giugno

1986

6 giugno

1987

Islanda

22 giugno

1990

22 giugno

1991

Italia

7 giugno

2000

7 giugno

2001

Kirghizistan

31 marzo

1992 S

31 marzo

1992

Kuwait

26 giugno

1998

26 giugno

1999

Libano

23 febbraio

2000

23 febbraio

2001

Lituania

26 settembre

1994

26 settembre

1995

Lussemburgo

21 marzo

2001

21 marzo

2002

Macedonia del Nord

17 novembre

1991 S

17 novembre

1991

Madagascar

3 giugno

1998

3 giugno

1999

Malawi

1° ottobre

1986

1° ottobre

1987

Mali

12 giugno

1995

12 giugno

1996

Malta

9 giugno

1988

9 giugno

1989

Maurizio

9 giugno

2004

9 giugno

2005

Messico

5 aprile

2001

5 aprile

2002

Mongolia

3 febbraio

1998

3 febbraio

1999

Montenegro

3 giugno

2006 S

3 giugno

2006

Nigeria

26 agosto

2010

26 agosto

2011

Norvegia

13 agosto

1984

13 agosto

1985

Paesi Bassi

15 febbraio

1988

15 febbraio

1989

Pakistan

25 ottobre

1994

25 ottobre

1995

Panama

28 gennaio

1994

28 gennaio

1995

Paraguay

2 maggio

1991

2 maggio

1992

Perù

16 giugno

1986

16 giugno

1987

Polonia

2 dicembre

2004

2 dicembre

2005

Portogallo

3 maggio

1999

3 maggio

2000

Russia

3 giugno

1988

3 giugno

1989

San Marino

23 maggio

1985

23 maggio

1986

São Tomé e Príncipe

17 giugno

1992

17 giugno

1993

Serbia

24 novembre

2000 S

20 gennaio

1985

Slovacchia

1° gennaio

1993 S

1° gennaio

1993

Slovenia

29 maggio

1992 S

29 maggio

1992

Spagna

2 agosto

1990

2 agosto

1991

Svezia

12 giugno

1984

20 giugno

1985

Svizzera

20 giugno

1985

20 giugno

1986

Tagikistan

26 novembre

1993 S

26 novembre

1993

Thailandia

11 ottobre

2007

11 ottobre

2008

Trinidad e Tobago

3 giugno

1999

3 giugno

2000

Tunisia

5 settembre

1989

5 settembre

1990

Turchia

26 giugno

2000

26 giugno

2001

Ucraina

15 maggio

2003

15 maggio

2004

Uganda

27 marzo

1990

27 marzo

1991

Ungheria

20 giugno

1984

20 giugno

1985

Uruguay

13 gennaio

1988

13 gennaio

1989

Vietnam

25 marzo

2019

25 marzo

2020

Yemen

18 novembre

1991

18 novembre

1992

Zambia

5 gennaio

1989

5 gennaio

1990

Zimbabwe

27 agosto

1998

27 agosto

1999