Fatte salve le disposizioni dell’articolo 2 paragrafo 1, la presente convenzione si applica ai lavoratori impiegati:
- negli alberghi e esercizi pubblici affini che offrono alloggio;
- nei ristoranti e esercizi pubblici affini che forniscono pasti, bevande o entrambi.
La definizione delle categorie di cui ai paragrafi a) e b) qui innanzi sarà fissata da ciascun Membro alla luce delle condizioni nazionali e previa consultazione delle organizzazioni interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori. Ciascun Membro che ratifichi la presente convenzione può, previa consultazione delle organizzazioni interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori, escludere dalla sua applicazione determinati esercizi pubblici contemplati dalla definizione nei cui confronti sorgano problemi particolari.
- a) Ciascun Membro che ratifichi la presente convenzione può, previa consultazione delle organizzazioni interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori, estendere la sua applicazione ad altri esercizi pubblici analoghi che forniscono servizi per il turismo. Tali esercizi pubblici devono essere specificati in una dichiarazione allegata alla suddetta ratifica.
- Ciascun Membro che ratifichi la presente convenzione può inoltre, previa consultazione delle organizzazioni interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori, estendere ulteriormente il campo di applicazione della convenzione ad altre categorie di esercizi pubblici analoghi che forniscono servizi per il turismo, mediante una dichiarazione notificata al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro.
Ciascun Membro che ratifichi la presente convenzione deve indicare nel primo rapporto sulla sua applicazione che è tenuto a presentare, ai sensi dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro 2 , i tipi di struttura oggetto di esclusione in virtù del paragrafo 2 summenzionato, adducendone i motivi. È inoltre tenuto ad indicare l’atteggiamento delle organizzazioni interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori riguardo a tali esclusioni e ad esporre nei successivi rapporti la legislazione e la prassi nazionali vigenti concernenti i suddetti esercizi pubblici, precisando in che misura si è dato seguito, o si è proposto di dare seguito alla presente convenzione negli esercizi pubblici in questione.