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0.823.111

Convenzione n. 88 concernente l’organizzazione del servizio di collocamento Adottata a San Francisco il 9 luglio 1948 Approvata dall’Assemblea federale l’11 aprile 1951 Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 19 gennaio 1952 Entrata in vigore per la Svizzera il 19 gennaio 1953 Emendata dalla convenzione n. 116

RU 1952 122; FF 1950 II 337 ediz. franc. 1950 II 341 ediz. ted.

Traduzione

(Stato 16 settembre 2019)

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro,

convocata a San Francisco dal Consiglio d’Amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro e ivi riunitasi il 17 giugno 1948, nella sua trentunesima sessione;

dopo aver deciso di adottare varie proposte relative all’organizzazione del servizio di collocamento, questione compresa nel quarto punto all’ordine del giorno della sessione;

dopo aver deciso che queste proposte assumeranno la forma di una convenzione internazionale,

approva, in questo nono giorno del luglio mille novecento quarantotto, la convenzione seguente, che sarà chiamata Convenzione sul servizio di collocamento, 1948.

Art. 1

Ciascun Membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, per il quale sia in vigore la presente convenzione, deve mantenere o vigilare che sia mantenuto un servizio pubblico e gratuito di collocamento.

Compito essenziale del servizio di collocamento dev’essere quello di attuare, ove necessario in collaborazione con altri enti pubblici e privati interessati, la migliore organizzazione possibile del mercato del lavoro, come parte integrante del programma nazionale inteso a garantire e a mantenere l’occupazione integrale, come pure a sviluppare e a utilizzare le risorse produttive.

Art. 2

Il servizio di collocamento dev’essere costituito da un sistema nazionale di uffici di collocamento sottoposti al controllo di un’autorità nazionale.

Art. 3

Il sistema deve comprendere una rete di uffici locali e, ove necessario, di uffici regionali, in numero sufficiente per provvedere ai bisogni di ciascuna delle regioni geografiche del paese e comodamente situati per datori di lavoro e i lavoratori.

L’organizzazione della rete:

  1. dev’essere oggetto di un esame generale:i)qualora si siano verificate modificazioni importanti nella ripartizione dell’attività economica e della popolazione attiva;ii)qualora l’autorità competente consideri desiderabile un esame generale per giudicare le esperienze fatte durante un periodo di prova;
  2. dev’essere riformata qualora tale esame abbia messo in evidenza la necessità di una riforma.

Art. 4

Accordi adeguati devono essere conchiusi per il tramite di commissioni consultive, allo scopo di assicurare la cooperazione di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori all’organizzazione e all’attività del servizio di collocamento, come pure allo sviluppo della politica di detto servizio.

Tali accordi devono prevedere l’istituzione di una o più commissioni consultive nazionali e, occorrendo, di commissioni regionali e locali.

I rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori in dette commissioni devono essere nominati in numero uguale dopo aver consultato le organizzazioni che rappresentano i datori di lavoro e i lavoratori, se esistono tali organizzazioni.

Art. 5

La politica generale del servizio di collocamento dev’essere fissata, allorché si tratta di dirigere i lavoratori verso le occupazioni disponibili, dopo aver consultato rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori per il tramite delle commissioni consultive previste nell’articolo 4.

Art. 6

Il servizio di collocamento dev’essere organizzato in modo da garantire l’efficacia del reclutamento e dell’impiego dei lavoratori; a tale scopo, esso deve:

  1. aiutare i lavoratori a trovare un’occupazione conveniente e i datori di lavoro a reclutare dei lavoratori adatti ai bisogni delle imprese; in particolare esso deve, conformemente alle norme stabilite nell’ambito nazionale; I.registrare i lavoratori in cerca di un posto; prendere nota delle loro qualificazioni professionali, delle loro esperienze e dei loro desideri, esaminare con loro la questione del loro impiego, controllare, se necessario, le loro attitudini fisiche e professionali e, ove ciò sia indicato, assisterli nella ricerca di un orientamento, o nel conseguimento di una formazione o di una rieducazione professionali;II.ottenere dai datori di lavoro precise informazioni sui posti vacanti da essi notificati al servizio, come pure sulle condizioni che devono adempiere i lavoratori da essi richiesti per occupare i posti di cui si tratta;III.dirigere verso i posti vacanti i candidati che possiedono le attitudini professionali e fisiche richieste;IV.organizzare il conguaglio delle offerte e delle domande d’impiego tra un ufficio e l’altro, qualora l’ufficio consultato per primo non sia in grado di collocare adeguatamente i candidati o di provvedere a occupare in modo adeguato i posti vacanti, oppure quando altre circostanze lo giustifichino;
  2. prendere provvedimenti adeguati per:I.facilitare il passaggio da una professione all’altra allo scopo di adeguare l’offerta di mano d’opera alle possibilità di occupazione nelle varie professioni;II.facilitare il passaggio da un luogo di lavoro all’altro per promuovere il trasferimento di lavoratori verso le regioni che offrono adeguate possibilità di occupazione;III.facilitare i trasferimenti temporanei di lavoratori da una regione all’altra, per rimediare a uno squilibrio locale e momentaneo tra l’offerta e la domanda di mano d’opera;IV.facilitare, tra un paese e l’altro, quei trasferimenti di lavoratori che fossero stati approvati dai Governi interessati;
  3. raccogliere e analizzare, se necessario in collaborazione con altre autorità come pure con i datori di lavoro e i sindacati, tutte le informazioni disponibili sulla situazione del mercato del lavoro e sulla sua probabile evoluzione, tanto per l’insieme del paese quanto nelle varie industrie, professioni o regioni, e mettere sistematicamente e rapidamente tali informazioni a disposizione delle autorità pubbliche, delle organizzazioni padronali e operaie interessate, nonché del pubblico;
  4. collaborare all’amministrazione dell’assicurazione contro la disoccupazione e dell’assistenza a favore dei disoccupati, come pure all’applicazione di altri provvedimenti destinati a soccorrere i disoccupati;
  5. aiutare, per quanto necessario, altri enti pubblici e privati ad allestire piani sociali ed economici che possono influire favorevolmente sulla situazione del mercato del lavoro.

Art. 7

Devono essere presi provvedimenti per:

  1. facilitare, in seno ai vari uffici di collocamento, la specializzazione per professioni e per industrie, come l’agricoltura o qualsiasi altro ramo d’attività in cui tale specializzazione possa essere utile;
  2. tener conto in modo soddisfacente dei bisogni di speciali categorie di persona in cerca di un posto, come gli invalidi.

Art. 8

Provvedimenti speciali concernenti gli adolescenti devono essere presi e promossi nell’ambito dei servizi di collocamento e d’orientamento professionale.

Art. 9

Il personale del servizio di collocamento dev’essere composto di funzionari pubblici al beneficio di un ordinamento e di condizioni di servizio che li rendano indipendenti da qualsiasi cambiamento di Governo e da ogni indebito influsso esterno e che, con riserva delle necessità del servizio, garantiscano la stabilità del loro impiego.

Con riserva delle condizioni cui la legislazione nazionale potesse sottoporre il reclutamento dei membri dei servizi pubblici, i funzionari del servizio di collocamento devono essere reclutati unicamente in base all’idoneità del candidato ad assolvere i compiti che dovrà assumere.

L’autorità competente determinerà i mezzi per verificare tale idoneità.

I funzionari del servizio di collocamento riceveranno una formazione adeguata per l’esercizio delle loro funzioni.

Art. 10

Il servizio di collocamento e, occorrendo, altre autorità pubbliche dovranno prendere, in collaborazione con le organizzazioni padronali e operaie, come pure con altri enti interessati, tutti i provvedimenti possibili per promuovere l’utilizzazione piena e volontaria del servizio di collocamento da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Art. 11

Le autorità competenti devono prendere tutti i provvedimenti necessari per garantire una cooperazione efficace tra il servizio pubblico di collocamento e gli uffici privati di collocamento a scopi non lucrativi.

Art. 12

Qualora il territorio di un Membro comprenda estese regioni dove, in considerazione della scarsa densità della loro popolazione e dello stato del loro sviluppo, l’autorità competente ritenga impossibile di applicare le disposizioni della presente convenzione, essa può esentare dette regioni dall’applicazione della convenzione sia in modo generale, sia con le eccezioni che essa giudichi indicate per taluni stabilimenti o per taluni lavori.

Ogni Membro deve indicare, nel suo primo rapporto annuale da presentare sull’applicazione della presente convenzione in virtù dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, tutte le regioni per le quali intenda ricorrere alle disposizioni del presente articolo ed esporre i motivi per cui intende ricorrere a queste disposizioni. Nessun Membro potrà poi ricorrere alle disposizioni del presente articolo, salvo per le regioni in tal modo indicate.

Ogni Membro che ricorra alle disposizioni del presente articolo dovrà indicare, nei suoi ulteriori rapporti annuali, le regioni per le quali rinuncia alla facoltà di ricorrere alle disposizioni di cui si tratta.

Art. 13

Per quanto concerne i territori indicati nell’articolo 35 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro1 nel testo modificato dall’Istrumento per l’emendamento della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro 1946, a esclusione dei territori indicati dai paragrafi 4 e 5 di detto articolo così modificato, ogni Membro dell’Organizzazione che ratifichi la presente convenzione deve comunicare al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro, entro il più breve termine possibile dopo la ratificazione, una dichiarazione che precisi:

  1. i territori per i quali s’impegna ad applicare senza modificazioni le disposizioni della convenzione;
  2. i territori per i quali s’impegna ad applicare con modificazioni le disposizioni della convenzione, precisando in che consistano tali modificazioni;
  3. i territori ai quali la convenzione è inapplicabile e, in tali casi, i motivi per cui è inapplicabile;
  4. i territori per i quali si riserva la sua decisione.

Gli impegni indicati alle lettere a e b del primo capoverso del presente articolo saranno considerati parte integrante della ratificazione e ne avranno i medesimi effetti.

Ogni Membro potrà rinunciare mediante una nuova dichiarazione intieramente o parzialmente alle riserve contenute nella sua dichiarazione precedente in virtù delle lettere b, c e d del primo capoverso del presente articolo.

Ogni Membro potrà, durante i periodi in cui la presente convenzione può essere disdetta conformemente alle disposizioni dell’articolo 17, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifichi sotto qualsiasi altro aspetto i termini di ogni dichiarazione precedente e indichi la situazione in determinati territori.

Art. 14

Nei casi in cui le questioni trattate dalla presente convenzione entrino nell’ambito della competenza propria delle autorità di un territorio non metropolitano, il Membro responsabile delle relazioni internazionali del territorio di cui si tratta, potrà, d’accordo con il Governo di questo territorio, comunicare al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro una dichiarazione di accettazione, in nome di detto territorio, degli obblighi previsti dalla presente convenzione.

Una dichiarazione di accettazione degli obblighi previsti dalla presente convenzione può essere comunicata al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro:

  1. da due o più Membri dell’Organizzazione per un territorio sottoposto alla loro comune autorità;
  2. da ogni autorità internazionale responsabile dell’amministrazione, in virtù delle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite2 o di qualsiasi altra disposizione vigente, nei confronti del territorio di cui si tratta.

Le dichiarazioni comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, conformemente alle disposizioni dei capoversi precedenti del presente articolo, devono indicare se le disposizioni della convenzione saranno applicate nel territorio con o senza modificazione; quando la dichiarazione indica che le disposizioni della convenzione si applicano con riserva di modificazioni, essa deve precisare in che consistano tali modificazioni.

Il Membro o i Membri o l’autorità internazionale interessata potranno rinunciare intieramente o parzialmente, mediante un’ulteriore dichiarazione, al diritto di invocare una modificazione indicata in una precedente dichiarazione.

Il Membro o i Membri o l’autorità internazionale interessata potranno, durante i periodi in cui la convenzione può essere disdetta conformemente alle disposizioni dell’articolo 17, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifichi sotto qualsiasi altro aspetto i termini di ogni dichiarazione precedente e indichi la situazione relativa all’applicazione della presente convenzione.

Art. 15

Le ratificazioni formali della presente convenzione saranno notificate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, il quale provvede alla loro registrazione.

Art. 16

La presente convenzione vincolerà soltanto i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratificazione sarà stata registrata dal Direttore generale.

Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che siano state registrate dal Direttore generale le ratificazioni di due Membri.

In seguito, la presente convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data in cui sarà stata registrata la sua ratificazione.

Art. 17

Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione può disdirla al termine di un periodo di dieci anni dopo l’entrata in vigore iniziale della convenzione, con un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questo registrato. La disdetta avrà effetto solo un anno dopo essere stata registrata.

Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, entro un anno dallo spirare del periodo di dieci anni indicato nel precedente capoverso, non faccia uso della facoltà di disdetta prevista dal presente articolo sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà disdire la presente convenzione allo spirare di ciascun periodo di dieci anni osservando le condizioni previste dal presente articolo.

Art. 18

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratificazioni, dichiarazioni e disdette che gli saranno comunicate dai Membri dell’Organizzazione.

Comunicando ai Membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratificazione che gli sarà stata notificata, il Direttore generale richiamerà l’attenzione dei Membri dell’Organizzazione sulla data alla quale la presente convenzione entrerà in vigore.

Art. 19

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, perché proceda alla registrazione conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite 3 , informazioni complete su ogni ratificazione, dichiarazione e disdetta registrata conformemente agli articoli precedenti.

Art. 204

Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esamina se occorre porre all’ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 21

Qualora la conferenza adottasse una nuova convenzione a totale o parziale revisione della presente, e a meno che la nuova convenzione non disponesse altrimenti:

  1. la ratificazione da parte di un Membro della nuova convenzione riveduta implicherebbe di pieno diritto, nonostante il precedente articolo 17, la disdetta immediata della presente convenzione, con riserva che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore;
  2. a contare dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratificazione dei Membri.

La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo tenore per i Membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione riveduta.

Art. 22

I testi francese e inglese della presente convenzione sono parimente autentici.

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Campo d’applicazione il 16 settembre 20195

Stati partecipanti

Ratifica
Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Albania

7 gennaio

2009

7 gennaio

2010

Algeria

19 ottobre

1962 S

19 ottobre

1962

Angola

4 giugno

1976 S

4 giugno

1976

Argentina

24 settembre

1956

24 settembre

1957

Australia* a

24 dicembre

1949

24 dicembre

1950

Austria

25 settembre

1973

25 settembre

1974

Azerbaigian

11 marzo

1993

11 marzo

1994

Bahamas

25 maggio

1976 S

25 maggio

1976

Belarus

25 settembre

1995

25 settembre

1996

Belgio

16 marzo

1953

16 marzo

1954

Belize

15 dicembre

1983 S

15 dicembre

1983

Bolivia

31 gennaio

1977

31 gennaio

1978

Bosnia e Erzegovina

2 giugno

1993 S

2 giugno

1993

Brasile

25 aprile

1957

25 aprile

1958

Canada

24 agosto

1950

24 agosto

1951

Ceca, Repubblica

1° gennaio

1993 S

1° gennaio

1993

Cipro

23 settembre

1960 S

23 settembre

1960

Colombia

31 ottobre

1967

31 ottobre

1968

Congo (Kinshasa)

16 giugno

1969

16 giugno

1970

Corea (Sud)

27 dicembre

2001

27 dicembre

2002

Costa Rica

2 giugno

1960

2 giugno

1961

Cuba

29 aprile

1952

29 aprile

1953

Danimarca* b

30 novembre

1972

30 novembre

1973

Dominicana, Repubblica

22 settembre

1953

22 settembre

1954

Ecuador

26 agosto

1975

26 agosto

1976

Egitto

3 luglio

1954

3 luglio

1955

El Salvador

15 giugno

1995

15 giugno

1996

Etiopia

4 giugno

1963

4 giugno

1964

Filippine

29 dicembre

1953

29 dicembre

1954

Finlandia

23 novembre

1989

23 novembre

1990

Francia* c

15 ottobre

1952

15 ottobre

1953

  1. Nuova Caledonia

27 novembre

1974

27 novembre

1974

  1. Polinesia francese

27 novembre

1974

27 novembre

1974

  1. St. Pierre e Miquelon

27 novembre

1974

27 novembre

1974

Georgia

11 settembre

2002

11 settembre

2003

Germania

22 giugno

1954

22 giugno

1955

Ghana

4 aprile

1961

4 aprile

1962

Giappone

20 ottobre

1953

20 ottobre

1954

Gibuti

3 agosto

1978 S

3 agosto

1978

Grecia

16 giugno

1955

16 giugno

1956

Guatemala

13 febbraio

1952

13 febbraio

1953

Guinea-Bissau

21 febbraio

1977 S

21 febbraio

1977

India

24 giugno

1959

24 giugno

1960

Indonesia

8 agosto

2002

8 agosto

2003

Iraq

22 giugno

1951

22 giugno

1952

Irlanda

29 ottobre

1969

29 ottobre

1970

Israele

21 agosto

1959

21 agosto

1960

Kazakstan

18 maggio

2001

18 maggio

2002

Kenya

13 gennaio

1964 S

13 gennaio

1964

Libano

1° giugno

1977

1° giugno

1978

Libia

20 giugno

1962

20 giugno

1963

Lituania

26 settembre

1994

26 settembre

1995

Lussemburgo

3 marzo

1958

3 marzo

1959

Macedonia del Nord

17 novembre

1991 S

17 novembre

1991

Madagascar

3 giugno

1998

3 giugno

1999

Malaysia

6 giugno

1974

6 giugno

1975

Mali

12 aprile

2016

12 aprile

2017

Malta

4 gennaio

1965 S

4 gennaio

1965

Maurizio

3 settembre

2004

3 settembre

2005

Moldova

12 agosto

1996

12 agosto

1997

Montenegro

3 giugno

2006 S

3 giugno

2006

Mozambico

6 giugno

1977

6 giugno

1978

Nicaragua

1° ottobre

1981

1° ottobre

1982

Nigeria

16 giugno

1961

16 giugno

1962

Norvegia

4 luglio

1949

10 agosto

1950

Nuova Zelanda* d

3 dicembre

1949

3 dicembre

1950

Paesi Bassi

7 marzo

1950

7 marzo

1951

Aruba*

1° gennaio

1986

1° gennaio

1986

Curaçao*

25 giugno

1951

25 giugno

1951

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)*

25 giugno

1951

25 giugno

1951

Sint Maarten*

25 giugno

1951

25 giugno

1951

Panama

19 giugno

1970

19 giugno

1971

Perù

6 aprile

1962

6 aprile

1963

Portogallo

23 giugno

1972

23 giugno

1973

Rep. Centrafricana

9 giugno

1964

9 giugno

1965

Romania

6 giugno

1973

6 giugno

1974

San Marino

23 maggio

1985

23 maggio

1986

São Tomé e Príncipe

1° giugno

1982 S

1° giugno

1982

Serbia

24 novembre

2000 S

23 luglio

1959

Sierra Leone

13 giugno

1961 S

13 giugno

1961

Singapore

25 ottobre

1965 S

25 ottobre

1965

Siria

30 ottobre

1961 S

30 ottobre

1961

Slovacchia

1° gennaio

1993 S

1° gennaio

1993

Slovenia

29 maggio

1992 S

29 maggio

1992

Spagna

30 maggio

1960

30 maggio

1961

Suriname

15 giugno

1976 S

15 giugno

1976

Svezia

25 novembre

1949

25 novembre

1950

Svizzera

19 gennaio

1952

19 gennaio

1953

Tanzania

30 gennaio

1962 S

9 dicembre

1961

Thailandia

26 febbraio

1969

26 febbraio

1970

Tunisia

11 ottobre

1968

11 ottobre

1969

Turchia

14 luglio

1950

14 luglio

1951

Ungheria

4 gennaio

1994

4 gennaio

1995

Venezuela

16 novembre

1964

16 novembre

1965

Vietnam

23 gennaio

2019

23 gennaio

2020

  1. Riserve e dichiarazioni.
    Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet dell’ Organizzazione Internazionale del Lavoro: www.ilo.org > Français > Normes > Consulter les normes internationales du travail > NORMLEX, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.
  2. La Conv. non è applicabile a Norfolk.
  3. La Conv. non è applicabile né alle Isole Faeröer, né alla Groenlandia.
  4. La Conv. non è applicabile ai dipartimenti d'oltremare Guadeloupe, Guyane, Martinique e Réunion.
  5. La Conv. non è applicabile alle Isole Cook, Niue e Tokelau.