L’introduzione del punto 2 dell’allegato n. 4 della Convenzione presenta d’ora in poi la stesura seguente: … 3
0.831.109.136.21
Convenzione completiva della Convenzione del 9 dicembre 1977 tra la Repubblica di Germania, il Principato del Liechtenstein, la Repubblica d’Austria e la Confederazione Svizzera nell’ambito della sicurezza sociale Conchiusa a Berna l’8 ottobre 1982 Approvata dall’Assemblea federale il 6 giugno 1983 Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 16 agosto 1983 Entrata in vigore con effetto dal 1o luglio 1982
RU 1984 21; FF 1982 III 756
Traduzione1
La Repubblica federale di Germania,
il Principato del Liechtenstein,
la Repubblica d’Austria e
la Confederazione Svizzera,
avendo deciso di completare la Convenzione sulla sicurezza sociale del 9 dicembre 1977 2 – chiamata qui di seguito la Convenzione – hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Art. 2
La presente Convenzione completiva è parimente applicabile al «Land» di Berlino, a meno che il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia pervenire al Governo federale del Principato del Liechtenstein, al Governo federale della Repubblica d’Austria e al Consiglio federale svizzero una dichiarazione contraria entro tre mesi a contare dall’entrata in vigore della presente Convenzione completiva.
Art. 3
La presente Convenzione completiva sarà ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo del Principato del Liechtenstein, il quale notificherà ai governi degli altri Stati contraenti ogni deposito di uno strumento di ratifica.
Essa entrerà in vigore al momento del deposito del quarto strumento di ratifica con effetto dal giorno in cui la terza Convenzione completiva della Convenzione di sicurezza sociale del 22 dicembre 1966 fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica d’Austria è entrata in vigore. Nella misura in cui, durante il periodo anteriore all’entrata in vigore della presente Convenzione completiva, saranno stati trattati dei casi senza aver tenuto conto di questa regola, essi non saranno oggetto di nessuna revisione.
In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione completiva.
Fatto a Berna, l’8 ottobre 1982, in quattro esemplari.
Per la Repubblica federale di Germania:
Dr. Helmut Redies
Per il Principato del Liechtenstein:
Mario Gf. Ledebur
Per la Repubblica d’Austria:
Dr. Werner Sautter
Per la Confederazione Svizzera:
J.-D. Baechtold