beneficiano, a carico dell’istituto competente, delle prestazioni in natura concesse dall’istituto del luogo di soggiorno o di residenza. In caso di trasferimento di residenza, il lavoratore deve ottenere, avanti la trasferta, l’autorizzazione dell’istituto competente. Questa autorizzazione può essere rifiutata solo se la partenza dell’interessato possa nuocere alla salute dello stesso o all’applicazione di un trattamento medico.
I lavoratori salariati o assimilati che sono assicurati in applicazione della legislazione di uno degli Stati contraenti e che sono vittime di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale:
- sia sul territorio dello Stato contraente altro da quello competente;
- sia sul territorio dello Stato competente:i)e che trasferiscono la loro residenza sul territorio dell’altro Stato contraente;ii)o il cui stato in caso di soggiorno temporaneo su tale territorio necessiti di cure mediche immediate, compresa l’ospedalizzazione,
Quando un lavoratore salariato o assimilato ha diritto alle prestazioni, conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente, le prestazioni in natura sono concesse dall’istituto del luogo di soggiorno o della nuova residenza, giusta le disposizioni della legislazione applicata da tale istituto, in particolare per quanto concerne l’estensione e le modalità per la concessione delle prestazioni in natura; tuttavia la durata della concessione di queste prestazioni è quella prevista dalla legislazione dello Stato competente.
La concessione di protesi, di grandi apparecchi e di altre prestazioni in natura di grande importanza è subordinata alla condizione che l’istituto competente ne dia l’autorizzazione, salvo quando la concessione della prestazione non possa essere differita senza mettere in grave pericolo la vita o la salute della persona interessata.
Se la legislazione d’uno Stato contraente fissa una durata massima per la concessione di prestazioni, l’istituto che applica questa legislazione tiene conto, eventualmente, del periodo durante il quale le prestazioni sono già state pagate da un istituto dell’altro Stato contraente.
Le prestazioni in natura versate nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sono rimborsate agli istituti che le hanno concesse secondo una loro propria tariffa.
Nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le prestazioni in contanti sono concesse dall’istituto competente conformemente alla legislazione che esso applica. Tuttavia esse possono essere concesse dall’istituto del luogo di soggiorno o della nuova residenza su domanda e a carico dell’istituto competente, seguendo le modalità che sono determinate dall’Accordo amministrativo.