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Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica francese Conchiusa il 3 luglio 1975 Approvata dall’Assemblea federale l’11 giugno 1976 Entrata in vigore con scambio di lettere il 1o novembre 1976

RU 19762061; FF 1975 II 2137

Traduzione1

(Stato il 1° luglio 1998)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica francese,

animati dal desiderio d’adeguare i rapporti esistenti tra i due Paesi nel settore della sicurezza sociale agli sviluppi avvenuti nelle loro rispettive legislazioni a contare dalla firma della convenzione d’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti del 9 luglio 1949 2 , avendo risolto di concludere una convenzione destinata a sostituire questo strumento,

hanno convenuto quanto segue:

Titolo I Definizioni e legislazione

Art. 1

Per l’applicazione della presente convenzione:

Il termine «territorio di uno Stato contraente» designa:

  1. per la Francia: i dipartimenti europei e i dipartimenti d’oltremare (Guadalupe, Martinica, Guiana, Réunion) della Repubblica francese
  2. per la Svizzera: il territorio della Confederazione Svizzera.

I cittadini degli Stati contraenti sono:

  1. per la Francia: le persone di nazionalità francese
  2. per la Svizzera: le persone di nazionalità svizzera.

Per «autorità competente» s’intende:

  1. per quanto concerne la Francia i ministri incaricati, ciascuno nel settore che lo concerne, dell’applicazione delle legislazioni indicate nell’articolo 2 della presente convenzione
  2. per quanto concerne la Svizzera l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Art. 2

Le legislazioni di sicurezza sociale cui s’applica la presente convenzione sono:

A. In Francia:
  1. la legislazione istituente l’organizzazione della sicurezza sociale;
  2. la legislazione determinante il sistema delle assicurazioni sociali applicabili ai lavoratori salariati di professioni non agricole e la legislazione dell’assicurazione sociale applicabile ai lavoratori salariati di professioni agricole;
  3. le legislazioni su la prevenzione e la riparazione degli infortuni del lavoro e delle malattie professionali; la legislazione relativa all’assicurazione contro gli infortuni della vita privata, gli infortuni del lavoro e le malattie professionali delle persone non salariate delle professioni agricole;
  4. la legislazione relativa agli assegni familiari;
  5. le legislazioni concernenti i sistemi speciali di sicurezza sociale, segnatamente il sistema inerente alla sicurezza sociale nelle miniere;
  6. le legislazioni sui sistemi della gente di mare, nelle condizioni precisate, se necessario, nell’accordo amministrativo concernente l’applicazione della presente convenzione3;
  7. la legislazione relativa all’assicurazione contro le malattie e per la maternità dei lavoratori non salariati di professioni non agricole e la legislazione relativa alle assicurazioni contro le malattie, per l’invalidità e la maternità della persone non salariate di professioni agricole;
  8. la legislazione generale concernente gli assegni per la vecchiaia e l’assicurazione per la vecchiaia dei lavoratori non salariati di professioni non agricole, la legislazione inerente al sistema gestito dalla Cassa nazionale degli avvocati francesi e la legislazione inerente all’assicurazione per la vecchiaia della persone non salariate di professioni agricole.
B. In Svizzera
  1. la legislazione federale sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti;
  2. la legislazione federale sull’assicurazione contro l’invalidità;
  3. la legislazione federale sull’assicurazione obbligatoria in caso d’infortuni professionali e non professionali e in caso di malattie professionali;
  4. la legislazione federale sugli assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai piccoli contadini;
  5. la legislazione federale sull’assicurazione contro le malattie.

La presente convenzione s’applica parimente a tutti gli atti legislativi o regolamentari che codificano, modificano o completano le legislazioni indicate nel paragrafo 1 del presente articolo.

Nondimeno essa si applica:

  1. agli atti legislativi o regolamentari che coprono un nuovo ramo di sicurezza sociale, soltanto se al riguardo è stato convenuto un accordo tra gli Stati contraenti;
  2. agli atti legislativi o regolamentari, che allargheranno i sistemi esistenti a nuove categorie di beneficiari, soltanto se al riguardo lo Stato che ha modificato la sua legislazione ha notificato all’altro la sua opposizione, entro un termine di tre mesi a contare dalla pubblicazione ufficiale di detti atti.
  3. In deroga al paragrafo 1, A, b), del presente articolo, la nuova convenzione non si applica alle disposizioni del titolo I del VI libro del Codice di sicurezza sociale concernenti gli studenti, a meno che un accordo sia convenuto a tale scopo fra gli Stati contraenti.
  4. In deroga al paragrafo 1, A, del presente articolo, la convenzione non si applica alle disposizioni concernente l’assicurazione facoltativa per il rischio di vecchiaia in favore di cittadini francesi operanti o aventi operato fuori del territorio francese.
  5. In deroga al paragrafo 1, A, d), del presente articolo, la convenzione non si applica alle disposizioni della legislazione francese sugli assegni familiari concernenti l’indennità per la maternità.

In deroga al paragrafo 1, B, del presente articolo, la convenzione non si applica alle disposizioni legali svizzere concernenti l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità facoltativa dei cittadini svizzeri e alle prestazioni assistenziali pagate a cittadini svizzeri, residenti fuori della Svizzera.

Le disposizioni della presente convenzione non si applicano alle prestazioni non contributive delle assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, costituenti l’oggetto di un protocollo speciale 4 .

Titolo II Disposizioni generali

Art. 3

Tenuto conto delle riserve e delle modalità previste nella presente convenzione e nel suo protocollo finale, i cittadini di uno degli Stati contraenti soggiacciono agli obblighi della legislazione dell’altro Stato e ne beneficiano alle stesse condizioni dei cittadini di questo Stato.

Tenuto conto delle medesime riserve e modalità, non sono opponibili ai cittadini di uno Stato le disposizioni contenute nelle norme dell’altro, che limitano i diritto degli stranieri, impongono dei termini di residenza o pregiudicano gli stranieri a motivo del loro luogo di residenza.

Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano le norme della legislazione di ciascuno Stato contraente concernenti la partecipazione degli assicurati e dei loro datori di lavoro all’amministrazione di organismi e al funzionamento delle giurisdizioni di sicurezza sociale.

Art. 4

Per l’ammissione all’assicurazione obbligatoria, volontaria o facoltative continuata, conformemente alla legislazione dello Stato contraente, sul territorio del quale risiede l’interessato, i periodi assicurativi compiuti in virtù della legislazione dell’altro Stato contraente sono computati, nella misura in cui risulta necessario, come periodi assicurativi compiuti in virtù della legislazione del primo Stato.

Le presenti disposizioni sono applicabili all’assicurazione contro le malattie, con riserva delle disposizioni dei punti 9 e 10 del protocollo finale.

Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non sono applicabili alle persone che non possono beneficiare dell’assicurazione obbligatoria a cagione della legislazione del Paese d’impiego.

Art. 5

Le clausole di riduzione o di sospensione previste nella legislazione di uno Stato contraente, in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni di sicurezza sociale o con altri redditi oppure a cagione dell’esercizio di un impiego, sono opponibili al beneficiario, anche ove trattisi di prestazioni acquisite nell’ambito di un sistema dell’altro Stato contraente oppure di redditi conseguiti o di un impiego esercitato sul territorio di questo stesso Stato. Questa norma non è applicabile ai casi in cui le prestazioni di natura analoga sono acquisite conformemente alle disposizioni degli articoli 17 e18 della presente convenzione.

Art. 6

Le disposizioni della presente convenzione sono applicabili alle persone che sono o sono state sottoposte alle legislazione di uno Stato contraente e che sono cittadine di uno di essi, come anche ai loro familiari e superstiti.

Le disposizioni della presente convenzione sono applicabili ai superstiti delle persone che sono state sottoposte alla legislazione di uno Stato contraente, indipendentemente dalla nazionalità di quest’ultime, qualora detti superstiti siano cittadini di uno Stato contraente.

Titolo III Legislazione applicabile

Art. 7

Con riserva delle disposizioni del presente titolo, i lavoratori salariati esercitanti la loro attività professionale sul territorio di uno Stato soggiacciono alla legislazione di questo Stato, anche se risiedono sul territorio dell’altro oppure se il loro datore di lavoro o la sede dell’azienda che li occupa si trovano sul territorio di quest’ultimo Stato.

Tenuto conto delle medesime riserve, i lavoratori indipendenti, esercitanti la loro attività professionale sul territorio di uno Stato, soggiacciono alla legislazione di questo Stato, anche se risiedono sul territorio dell’altro.

Nel caso d’esercizio simultaneo di due o più attività professionali, salariate o non salariate, sul territorio di uno o dell’altro Stato, ciascuna di queste attività è retta dalla legislazione dello Stato sul territorio del quale è esercitata. Per l’applicazione della legislazione di uno Stato, può essere tenuto conto dell’attività esercitata sul territorio dell’altro.

Art. 8

Il principio indicato nell’articolo 7 paragrafo 1 tollera le seguenti eccezioni:

  1. i lavoratori salariati di un’azienda avente la sede sul territorio di uno Stato, che sono inviati per un periodo limitato sul territorio dell’altro per eseguirvi lavori, permangono subordinati, per una durata di 24 mesi, compresi di congedi, alla legislazione del primo Stato, come se fossero occupati nel luogo in cui l’azienda, che li ha inviati, ha la sua sede, e a condizione che il lavoratore non sia inviato in sostituzione di un altro lavoratore, giunto al termine del periodo di trasferimento. Se la durata del trasferimento si prolunga oltre questo termine, l’assoggettamento alla legislazione del primo Stato può eccezionalmente essere mantenuto per un periodo da convenire di comune accordo tra le autorità competenti dei due Stati;
  2. i lavoratori salariati o loro parificanti di un’azienda pubblica di trasporto avente la sede in uno degli Stati, occupati nell’altro, sia temporaneamente, sia permanentemente su linee d’intercomunicazione o in stazioni confinarie, sono considerati come aventi il luogo di lavoro nel Paese in cui l’azienda ha la sede;
  3. il personale ambulante delle imprese di trasporto diverse da quelle di cui al precedente alinea, l’attività del quale s’estende nel territorio dei due Stati, è considerato come avente il luogo di lavoro nello Stato sul territorio del quale l’azienda ha la sede;
  4. i lavoratori salariati di un’azienda di trasporti aerei avente la sede sul territorio di uno Stato, trasferiti sul territorio dell’altro, soggiacciono alla legislazione dello Stato sul territorio del quale l’azienda ha la sede. Nondimeno, se l’azienda ha sul territorio dell’altro Stato, una succursale o una rappresentanza permanente, i lavoratori che quest’ultima occupa soggiacciono alla legislazione dello Stato sul territorio del quale essa si trova, a eccezione di quelli inviati a titolo non permanente;
  5. i lavoratori salariati di un servizio amministrativo ufficiale, trasferiti da uno Stato nell’altro, soggiacciono alla legislazione dello Stato che li ha trasferiti;
  6. i lavoratori salariate o non salariati, la cui attività è esplicata nelle aziende o nelle imprese attraversate dal confine comune dei due Stati, soggiacciono alla legislazione dello Stato sul territorio del quale l’impresa o l’azienda ha la sede.

Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo s’applicano a tutti i lavoratori salariati, trasferiti dalla Svizzera in Francia, indipendentemente dalla loro nazionalità.

Art. 9

Agli agenti diplomatici non è applicabile la legislazione sulla sicurezza sociale dello Stato accreditatario per quanto concerne i loro servizi per lo Stato accreditante, con riserva nondimeno del paragrafo 3 seguente.

In deroga all’articolo 7 paragrafo 1, i membri del personale amministrativo e tecnico della missione, i membri del personale di servizio della missione, come anche i domestici privati, al servizio esclusivo delle persone di cui al presente paragrafo e al paragrafo 1, sono subordinati alle legislazione dello Stato accreditante, se ne possiedono la nazionalità. Nondimeno, se sono impiegati sul territorio dello Stato accreditatario, sono assicurati secondo la legislazione di questo Stato, a meno che non optino per l’applicazione della legislazione dello Stato accreditante.

Le persone di cui ai paragrafi 1 e 2 devono conformarsi, per quanto concerne le persone che sono al loro servizio, agli obblighi che la legislazione dello Stato accreditatario o accreditante, secondo i casi, impone di norma ai datori di lavoro.

I paragrafi 1 a 3 del presente articolo sono applicabili, per analogia, ai membri dei posti consolari come anche ai membri del personale privato, che si trovano esclusivamente al loro servizio.

La procedura concernente l’esercizio dell’opzione, prevista nei paragrafi 2 e 4 precedenti, è definita nell’accordo amministrativo 5 .

I paragrafi 1 a 4 non sono applicabili ai membri onorari di poste consolari.

Art. 10

Le autorità competenti dei due Stati contraenti possono, in casi particolari e tenuto conto delle esigenze sociali degli interessati, prevedere di comune accordo, per determinate persone o determinati gruppi di persone, deroghe alle disposizioni degli articoli 7 a 9.

Titolo IV Disposizioni particolari concernenti le prestazioni

Capitolo 1 Assicurazione contro l’invalidità

A. Applicazione della legislazione svizzera

Art. 11

Per l’apertura del diritto a una prestazione dell’assicurazione per l’invalidità svizzera, il cittadino francese residente in Svizzera e il frontaliere, costretti ad abbandonare la loro attività in Svizzera in seguito a una malattia o a un infortunio, ma il cui stato d’invalidità è accertato in questo Paese, sono considerati come assicurati secondo la legislazione svizzera per una durata di un anno a contare dalla data dell’interruzione del lavoro seguita da invalidità e devono pagare i contributi all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera, come se avessero il loro domicilio in Svizzera.

Art. 12

Le mogli e le vedove di nazionalità francese, che non esercitano attività lucrativa, come anche i figli minorenni della stessa nazionalità possono pretendere i provvedimenti di reintegrazione dell’assicurazione per l’invalidità svizzera, fintanto che risiedono in Svizzera, se immediatamente prima del momento in cui è insorta l’invalidità, hanno risieduto in Svizzera ininterrottamente durante almeno un anno; i figli minorenni hanno diritto d’altronde a siffatti provvedimenti qualora risiedano in Svizzera e ivi siano nati invalidi o abbiano risieduto ininterrottamente dalla loro nascita.

Art. 13

Per determinare i periodi di contribuzione che devono servire di base al calcolo della rendita ordinaria dell’assicurazione per l’invalidità svizzera dovuta a un cittadino francese o svizzero, i periodi assicurativi e i periodi assimilati compiuti secondo le disposizioni legali francesi sono computati come periodo di contribuzione svizzero, nella misura in cui non si sovrappongono a quest’ultimo. Per determinare il reddito medio è tenuto conto solo dei periodi di contribuzione svizzeri e dei redditi corrispondenti.

B. Applicazione della legislazione francese

Art. 14

Per l’apertura, il mantenimento o il riacquisto del diritto a una pensione d’invalidità francese, i periodi assicurativi e i periodi assimilati compiuti secondo la legislazione svizzera sono computati nella misura in cui risulta necessario, a condizione che detti periodi non si sovrappongano.

C. Disposizioni comuni

Art. 15

Le prestazioni d’invalidità, cui è conferito un diritto secondo le disposizioni della presente convenzione, sono liquidate conformemente alla legislazione cui sottostava l’interessato al momento in cui, per quanto concerne la Francia, è avvenuta l’interruzione del lavoro seguita da invalidità e, per quanto concerne la Svizzera, è avvenuta l’invalidità secondo la legislazione svizzera.

L’onere della prestazione, calcolato secondo le norme indicate nel paragrafo 1 del presente articolo, è addossato esclusivamente all’istituto competente, secondo la legislazione di cui al paragrafo suddetto.

Art. 16

La pensione d’invalidità è trasformata, se necessario, in pensione di vecchiaia non appena risultando soddisfatte le condizioni, in particolare d’età, richieste dalla legislazione del Paese, in virtù della quale è stata assegnata. Se la trasformazione ha avuto luogo in applicazione della legislazione francese, le disposizioni del capitolo 2 divengono applicabili nel momento in cui s’apre il diritto alla pensione di vecchiaia, in virtù della legislazione svizzera. Se la trasformazione ha avuto luogo in applicazione della legislazione svizzera, è immediatamente applicabile il capitolo 2.

L’assicurato, se il totale delle prestazioni che può pretendere da ciascuno dei sistemi d’assicurazione per la vecchiaia dei due Paesi è inferiore all’ammontare della pensione o della rendita d’invalidità, ha diritto a un complemento differenziale, che va addossato al sistema debitore di detta pensione o rendita.

Capitolo 2 Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti

Art. 17

Per l’apertura, la conservazione e il riacquisto del diritto a una prestazione secondo la legislazione di uno Stato contraente, i periodi assicurativi e i periodi assimilati compiuti nell’assicurazione dell’altro Stato sono computati nella misura in cui risulta necessario, purché detti periodi non si sovrappongano.

Art. 18

Se il diritto è acquisito in virtù dell’articolo 17 e qualora la legislazione applicata dall’istituto incaricato di liquidare la prestazione lo consenta, detto istituto determina, a domanda, l’ammontare della prestazione cui l’interessato avrebbe diritto, se tutti i periodi assicurativi o i periodi assimilati, cumulati secondo le modalità dell’articolo 17, fossero stati compiuti esclusivamente nel quadro della sua legislazione; in base a detto ammontare, l’istituto stabilisce, nel limite dei periodi da considerare secondo la legislazione applicabile, la somma dovuta proporzionatamente alla durata dei periodi compiuti nel quadro di detta legislazione, innanzi la realizzazione del rischio, per rapporto alla durata totale dei periodi compiuti nell’ambito delle legislazioni dei due Stati; questo ammontare costituisce la prestazione dovuta all’interessato dall’istituto di cui si tratta. L’interessato può domandare che l’istituto competente proceda al calcolo della prestazione in funzione dei soli periodi compiuti nel quadro della legislazione che essa applica.

Se, per l’apertura del diritto a una prestazione secondo la legislazione di uno degli Stati contraenti, è richiesto un periodo assicurativo minimo di un anno, l’istituto competente di questo Stato procede al calcolo diretto della prestazione, in funzione dei soli periodi compiuti nel quadro della legislazione che essa applica.

I periodi assimilati a periodi assicurativi sono, per ciascuno Stato, quelli riconosciuti come tali dalla legislazione di questo Stato. Se il periodo assimilato a un periodo assicurativo dalla legislazione di uno Stato coincide con un periodo assicurativo compiuto nell’altro, l’istituto di questo ultimo Stato tiene conto soltanto del periodo assicurativo.

Se un periodo assicurativo compiuto a titolo d’assicurazione obbligatoria nel quadro della legislazione di uno Stato coincide con un periodo assicurativo compiuto a titolo d’assicurazione volontaria o facoltativa continuata dell’altro Stato, è tenuto conto soltanto del primo.

Art. 19

Se i periodi assicurativi compiuti nel quadro della legislazione di uno Stato sono inferiori a un anno, non è dovuta alcuna prestazione secondo la legislazione di questo Stato. Nondimeno, di questi periodi è tenuto conto per l’apertura dei diritti, in virtù della legislazione dell’altro Stato, mediante il cumulo secondo l’articolo 18, a meno che non ne risulti una diminuzione della prestazione dovuta giusta la legislazione di questo Stato.

Art. 20

Se l’assicurato non soddisfa simultaneamente le condizioni richieste dalle legislazioni dei due Stati, ma adempie soltanto le condizioni di una di esse, il diritto alla pensione è determinato secondo quest’ultima legislazione, senza tener conto del cumulo dei periodi assicurativi o assimilati compiuti nei due Stati.

Qualora le condizioni richieste dalla legislazione del secondo Stato sono adempiute, si procede a un riesame delle prestazioni dovute all’assicurato, secondo gli articoli 18 e 19 del presente capitolo, nel caso in cui egli stesso opta per l’applicazione congiunta delle legislazioni di ciascuno degli Stati contraenti.

Capitolo 3 Disposizioni comuni alle assicurazioni per l’invalidità,
la vecchiaia e i superstiti

Art. 21

Se, secondo la legislazione di uno degli Stati, l’ammontare della prestazione muta secondo il numero dei familiari, l’istituto che liquida detta prestazione tiene conto dei familiari residenti sul territorio dell’altro Stato.

Qualora, secondo la legislazione di uno Stato, la liquidazione delle prestazioni avvenga in base al salario o al reddito medio di tutto o parte del periodo assicurativo, il salario o il reddito medio, di cui è tenuto conto per il calcolo delle prestazioni addossabili a istituzioni di questo Stato, è stabilito tenendo unicamente conto del periodo assicurativo compiuto nel quadro della legislazione di detto Stato.

Art. 22

Le rivalorizzazioni e gli adeguamenti previsti nelle legislazioni francese e svizzera, segnatamente in funzione della variazione del livello salariale o dell’aumento del costo della vita, sono direttamente applicabili da ciascuno dei due Stati alle prestazioni liquidate conformemente all’articolo 18, senza dover procedere a un nuovo calcolo secondo le disposizioni di detto articolo.

Art. 23

Ove, in applicazione della legislazione di cui all’articolo 2, A, la concessione di prestazioni di vecchiaia o di invalidità sia subordinata alle condizione che i periodi assicurativi siano stati compiuti in una professione sottoposta a un sistema assicurativo speciale, è tenuto conto, per il diritto a siffatte prestazioni, soltanto dei periodi compiuti in Svizzera nella stessa professione. Se, nonostante il cumulo di detti periodi, l’assicurato non soddisfa le condizioni che gli permettono di fruire delle prestazioni del sistema speciale, i periodi di cui si tratta sono cumulati per il conferimento del diritto alle prestazioni del sistema generale.

Capitolo 4 Infortuni del lavoro e malattie professionali

Art. 24

fruiscono, a carico dell’istituto competente, di prestazioni in natura versate dall’istituto del luogo di soggiorno o di residenza. In caso di trasferimento di residenza, il lavoratore deve ottenere, prima del trasferimento, la pertinente autorizzazione dell’istituto competente. Quest’ultima può essere negata soltanto se il trasferimento dell’interessato è di natura tale da compromettere il suo stato di salute oppure l’applicazione di un trattamento medicale.

I lavoratori salariati o loro parificati, assicurati in applicazione della legislazione di uno Stato contraente e divenuti vittime di un infortunio del lavoro o di una malattia professionale:

  1. sia sul territorio dello Stato contraente diverso dallo Stato competente;
  2. sia sul territorio dello Stato competente:i)e che trasferiscono la residenza sul territorio dell’altro Stato contraente,ii)oppure il cui stato, in caso di soggiorno temporaneo su siffatto territorio, esige immediatamente cure mediche, compresa l’ospedalizzazione,

Se un lavoratore ha diritto a prestazioni, conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente, le prestazioni in natura sono concesse dall’istituto del luogo del suo soggiorno o del suo nuovo luogo di residenza, secondo le disposizioni della legislazione applicata da detto istituto, in particolare per quanto concerne l’estensione e le modalità del servizio delle prestazioni in natura; nondimeno, la durata del servizio delle prestazioni è quella prevista nella legislazione dello Stato competente.

La concessione di protesi, di grandi apparecchiature ed altre prestazioni in natura di grande rilevanza è subordinata alla condizione che l’istituto competente lo autorizzi, salvo qualora la concessione della prestazione non possa essere differita senza mettere gravemente in pericolo la vita o la salute della persona interessata.

Se la legislazione di uno Stato contraente stabilisce una durata massima per la concessione delle prestazioni, l’istituto che applica detta legislazione tiene conto, se necessario, del periodo durante il quale le prestazioni sono già state pagate da un istituto dell’altro Stato contraente.

Le prestazioni in natura pagate nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo costituiscono l’oggetto di un rimborso agli istituti che le hanno concesse, secondo la loro tariffa.

Nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo le prestazioni pecuniarie sono pagate dall’istituto competente, conformemente alla legislazione che esso applica. Nondimeno, esse possono essere pagate dall’istituto del luogo di soggiorno o della nuova residenza a domanda e a carico dell’istituto competente, secondo le modalità stabilite nell’accordo amministrativo 6 .

Art. 25

Se, per valutare il grado di riduzione della capacità di guadagno nel caso d’infortunio del lavoro o di malattia professionale secondo la legislazione di uno Stato contraente, detta legislazione prevede esplicitamente o implicitamente che gli infortuni del lavoro o le malattie professionali insorte anteriormente siano presi in considerazione, lo sono parimente gli infortuni del lavoro e le malattie professionali avvenuti anteriormente nel quadro della legislazione dell’altro Stato contraente, come se fossero avvenuti nell’ambito della legislazione del primo Stato contraente.

Se, secondo la legislazione di uno Stato contraente, la liquidazione delle prestazioni pecuniarie tiene conto del salario medio di un determinato periodo, il salario medio preso in considerazione per il calcolo di siffatte prestazioni è stabilito in funzione dei salari accertati durante il periodo compiuto in virtù della legislazione di quest’ultimo Stato contraente.

Se, secondo la legislazione di uno Stato contraente, la somma delle prestazioni pecuniarie varia secondo il numero dei familiari, l’istituto competente tiene parimente conto, per il computo di siffatte prestazioni, dei familiari residenti sul territorio dello Stato contraente diverso da quello in cui si trova detto istituto.

Art. 26

Le prestazioni in caso di una malattia professionale, risarcibile in virtù della legislazione dei due Stati contraenti, sono concesse soltanto conformemente alla legislazione dello Stato sul territorio del quale l’impiego capace di provocare una malattia professionale di questa natura è stato esercitato da ultimo e con riserva che l’interessato soddisfi le condizioni previste da detta legislazione.

Se la legislazione di uno Stato contraente subordina la concessione di prestazioni di malattia professionale alla condizione che la malattia sia stata accertata medicalmente per la prima volta sul territorio di questo Stato, detta condizione è considerata adempiuta, qualora la malattia suindicata sia stata accertata per la prima volta sul territorio dell’altro Stato contraente.

Art. 27

Qualora, in caso d’aggravamento di una malattia professionale, un lavoratore che ha beneficiato o che beneficia di un risarcimento per una malattia professionale, in virtù della legislazione di uno Stato contraente, fa valere, per una malattia professionale di una stessa natura, diritti a prestazioni, in virtù della legislazione dell’altro Stato contraente, sono applicabili le norme seguenti:

  1. se il lavoratore non ha esercitato sul territorio di quest’ultimo Stato un impiego capace di provocare la malattia professionale o di aggravarla, l’istituto competente del primo Stato è tenuto ad assumere le prestazioni in virtù della sua propria legislazione, tenuto conto dell’aggravamento;
  2. se il lavoratore ha esercitato, sul territorio di quest’ultimo Stato, un siffatto impiego, l’istituto competente del primo Stato è tenuto a pagare le prestazioni, in virtù della sua propria legislazione, senza tener conto dell’aggravamento; l’istituto competente dell’altro Stato contraente accorda al lavoratore il complemento il cui ammontare è determinato secondo la legislazione di questo secondo Stato e tenuto conto della differenza tra il grado d’incapacità al guadagno dopo l’aggravamento e quello che fosse esistito se la malattia, prima dell’aggravamento, si sarebbe manifestata sul suo territorio.
Art. 28

Le prestazioni in natura, secondo la legislazione concernente il risarcimento degli infortuni del lavoro e delle malattie professionali, possono essere concesse al frontaliere, sia nel Paese del luogo di lavoro, sia in quello della sua residenza permanente. Nondimeno, il diritto della vittima di un infortunio del lavoro all’apparecchiatura e alle prestazioni di rieducazione professionale può essere esercitato soltanto nel Paese del luogo di lavoro e alle condizioni previste dalla legislazione applicabile in detto Paese.

Le prestazioni in natura, se sono concesse nel Paese del luogo di residenza dall’istituto competente di detto Paese, sono accordate conformemente alla legislazione applicata da detto istituto e per il conto dell’istituto d’affiliazione del lavoratore nell’altro Paese.

Le prestazioni pecuniarie secondo la legislazione concernente il risarcimento degli infortuni del lavoro e delle malattie professionali sono concesse al frontaliere a cura dell’istituto competente del Paese del luogo di lavoro, a meno che la legislazione di detto Paese non imponga questo obbligo al datore di lavoro.

Le spese assunte dall’istituto del Paese di residenza, in applicazione del presente articolo, sono rimborsate dall’istituto d’affiliazione del lavoratore, secondo la tariffa della cassa che ha pagato le prestazioni.

Capitolo 5 Prestazioni familiari

Art. 29

I lavoratori agricoli francesi che abitano in Svizzera con il loro coniuge o i loro figli sono assimilati ai salariati svizzeri e possono pretendere agli assegni d’economia domestica come anche agli assegni per i figli previsti dalla legislazione svizzera.

I lavoratori agricoli francesi, i cui figli vivono fuori della Svizzera, hanno diritto, durante il periodo del loro impiego in Svizzera, agli assegni per i figli previsti nella legislazione suindicata.

Art. 30

I cittadini svizzeri esercitanti un’attività salariata in Francia soggiacciono alla legislazione francese sulle prestazioni familiari e ne fruiscono alle stesse condizioni dei cittadini francesi. Per l’acquisizione del diritto alle prestazioni, è tenuto conto, nella misura necessaria, dei periodi d’attività professionale precedentemente compiuti nel quadro del sistema svizzero.

I lavoratori salariati francesi o svizzeri sottoposti alla legislazione francese beneficiano, alle condizioni previste da detta legislazione per l’apertura del diritto alle prestazioni, di indennità familiari per i figli residenti in Svizzera. L’ammontare di questi assegni è stabilito nell’accordo amministrativo. L’istituto francese competente paga le indennità direttamente alla persona che provvede per i figli in Svizzera. Il diritto agli assegni in applicazione del presente paragrafo è sospeso se le prestazioni sono parimente dovute a cagione di un’attività professionale svolta in Svizzera.

I lavoratori francesi o svizzeri, sottoposti alla legislazione francese in applicazione dell’articolo 8 paragrafo 1, a), della presente convenzione ha diritto, per i familiari che li accompagnano, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione francese e indicate nell’Accordo amministrativo 7 .

Titolo V Disposizioni diverse

Art. 31

Le autorità competenti degli Stati contraenti:

  1. prendono qualsiasi provvedimento amministrativo necessario per l’applicazione della presente convenzione e designano i rispettivi organi di collegamento;
  2. stabiliscono le modalità dell’assistenza reciproca, come anche della partecipazione alle spese per le indagini mediche e amministrative nonché le procedure peritali necessarie all’applicazione della presente convenzione;
  3. si comunicano direttamente qualunque informazione concernente i provvedimenti presi per l’applicazione della presente convenzione;
  4. si comunicano, non appena possibile e direttamente, qualsiasi informazione concernente le modificazioni delle loro legislazioni e dei loro regolamenti, nella misura in cui tali modificazioni possono incidere sull’applicazione della presente convenzione o degli accordi amministrativi;
  5. si adiscono vicendevolmente circa le difficoltà che potrebbero sorgere, nell’ambito tecnico, dall’applicazione delle disposizioni della convenzione e degli accordi amministrativi.
Art. 32

Per l’applicazione della presente convenzione, le autorità amministrative come anche gli istituti competenti di ciascuno Stato contraente si prestano vicendevolmente i loro buoni uffici come se si trattasse dell’applicazione della loro legislazione, segnatamente per quanto concerne la riscossione pacifica dei contributi di sicurezza sociale dovuti a un istituto di uno Stato da un debitore residente sul territorio dell’altro. Quest’assistenza è di principio gratuita; nondimeno le autorità competenti possono convenire il rimborso di talune spese.

L’esenzione o la riduzione di emolumenti, di tasse di bollo, di cancelleria o di registrazione, previste nella legislazione di uno Stato contraente per gli atti o i documenti da produrre in applicazione della legislazione di questo Stato, è estesa agli atti o ai documenti analoghi da produrre in applicazione della legislazione dell’altro Stato.

Qualsiasi atto e documento da produrre in applicazione della presente convenzione è esente dal visto secondo la legislazione delle autorità diplomatiche o consolari.

Per l’applicazione della presente convenzione, le autorità amministrative e le istituzioni competenti di ciascuno Stato contraente comunicano direttamente fra di loro come anche con le persone interessate o i loro mandatari.

Art. 33

Le domande, dichiarazioni e ricorsi che devono essere presentati entro un termine determinato a un’autorità amministrativa o giurisdizionale oppure a un istituto di sicurezza sociale, in applicazione della legislazione di uno Stato contraente, sono ricevibili se sono presentati nello stesso termine a un’autorità o a un istituto corrispondente dell’altro Stato. In siffatto caso, quest’ultimo organo trasmette senza indugio le domande, dichiarazioni o ricorsi pertinenti all’organismo competente del primo Stato.

Le autorità amministrative e giurisdizionali come anche gli istituti competenti di uno Stato contraente non possono negare le domande e altri documenti per il motivo che sono redatti in una lingua ufficiale dell’altro Stato.

Art. 34

Gli organismi di sicurezza sociale che devono accordare prestazioni in virtù della presente convenzione vi provvedono validamente nella valuta del loro Paese. Le somme dei rimborsi previsti nella presente convenzione sono pagate nella valuta del Paese dell’istituto che ha assicurato il servizio delle prestazioni, al saggio di cambio vigente il giorno della liquidazione.

Nonostante qualsiasi disposizione interna in materia di disciplinamento dei cambi, i due governi si obbligano vicendevolmente a non ostacolare il libero trasferimento delle somme corrispondenti al pagamento globale inerente a operazioni di previdenza sociale o di sicurezza sociale, sia in applicazione della presente convenzione, sia in applicazione della legislazione interna di ciascuno Stato, concernente tanto i lavoratori salariati, quanto quelli non salariati, segnatamente a titolo dell’assicurazione volontaria e dei sistemi di pensione completivi.

Art. 35

Nell’esercizio di questa subrogazione o di questo diritto diretto, l’ente assicuratore del primo Stato è parificato all’istituto nazionale corrispondente.

Se una persona beneficia di prestazioni in virtù della legislazione di uno Stato contraente per un danno risultante da fatti avvenuti sul territorio dell’altro Stato, gli eventuali diritti dell’istituto debitore verso il terzo tenuto alla riparazione del danno sono disciplinati nel modo seguente:

  1. se l’istituto debitore è subrogato, in virtù della legislazione applicabile, nei diritti che il beneficiario possiede rispetto al terzo, la subrogazione è riconosciuta dell’altro Stato contraente;
  2. se l’istituto debitore ha un diritto diretto rispetto al terzo, l’altro Stato contraente riconosce tale diritto.
Art. 36

Le difficoltà inerenti all’applicazione della presente convenzione sono appianate mediante intesa diretta fra le autorità amministrative competenti e, nel caso di mancato accordo, per via diplomatica.

Le vertenze circa l’interpretazione della presente convenzione sono composte per via diplomatica.

Art. 37

Una vertenza, nel caso in cui non potesse essere composta conformemente all’articolo precedente, è sottoposta, a domanda di uno Stato contraente, a un tribunale arbitrale costituito nel modo seguente:

  1. ciascun Stato designa un arbitro entro il termine di un mese a contare dalla data di ricezione della domanda d’arbitrato; i due arbitri così nominati cooptano, entro un termine di due mesi dalla notificazione dello Stato che da ultima ha designato il suo arbitro, un terzo arbitro, cittadino di uno Stato terzo;
  2. nel caso in cui uno Stato non avesse designato l’arbitro entro il termine stabilito, l’altro Stato può chiedere al Presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo di designarlo. Lo stesso procedimento è applicabile, a domanda di uno o dell’altro Stato, se i due arbitri non si accordano circa la cooptazione del terzo arbitro.

Il Tribunale arbitrale stabilisce di moto proprio la sua procedura; esso risolve alla maggioranza dei voti e le sue decisioni sono vincolanti per i due Stati.

Ciascuno Stato contraente assume le spese inerenti all’arbitro che designa. Le altre spese sono ripartite equamente fra i due Stati.

Titolo VI Disposizioni transitorie e finali

Art. 38

La presente convenzione s’applica parimente agli eventi insorti anteriormente alla sua entrata in vigore. Nondimeno:

  1. per quanto concerne il rischio d’invalidità, un diritto sorge soltanto se, al momento dell’entrata in vigore della convenzione, il richiedente risiede ancora sul territorio dello Stato in cui è insorta l’invalidità e, per quanto concerne i frontalieri, il diritto sorge solo se l’invalidità si è manifestata meno di 12 mesi prima dell’entrata in vigore della convenzione;
  2. le rendite dell’assicurazione svizzera sugli infortuni non professionali possono essere concesse ai genitori, ai nonni, ai fratelli e alle sorelle degli assicurati, per eventi insorti prima del 1° gennaio 1948.

La presente convenzione non apre alcun diritto a prestazioni per un periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

Qualsiasi periodo assicurativo o periodo assimilato come anche qualsiasi periodo di residenza compiuto nell’ambito della legislazione di uno Stato contraente prima della data dell’entrata in vigore della presente convenzione è preso in considerazione per la determinazione di un diritto a una prestazione, conformemente alle disposizioni di detta convenzione.

La presente convenzione non si applica ai diritti liquidati mediante la concessione di un’indennità globale o il rimborso di contributi.

Art. 39

Le rendite ordinarie dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti svizzera sono concesse, secondo le disposizioni della presente convenzione, soltanto se l’evento è insorto dopo il 31 dicembre 1959 e purché i contributi non siano stati rimborsati in applicazione dell’articolo 5 lettera d della convenzione fra la Francia e la Svizzera del 9 luglio 1949 8 . I diritti che i cittadini francesi possono far valere a cagione di eventi insorti prima del 1° gennaio 1960 rimangono disciplinati dall’articolo 5 di detta convenzione del 9 luglio 1949.

Art. 40

I diritti degli interessati, che hanno ottenuto la liquidazione di una pensione o di una rendita, anteriormente all’entrata in vigore della presente convenzione, sono riesaminati a loro domanda, tenuto conto delle disposizioni della presente convenzione. Siffatti diritti possono parimente essere riesaminati d’ufficio. In nessun caso il riesame deve avere per effetto la riduzione dei diritti anteriori degli interessati.

Art. 41

Nei casi in cui le disposizioni della legislazione applicabile ostano alla liquidazione di diritti, a cagione della nazionalità o della residenza dell’interessato e dove la presente convenzione sopprime questo ostacolo, i termini per far valere i diritti come anche i termini di prescrizione, previsti nelle legislazioni degli Stati contraenti, decorrono il più presto a contare dalla data dell’entrata in vigore della presente convenzione.

Art. 42

Il Protocollo finale allegato costituisce parte integrante della presente convenzione.

Art. 43

Il Governo di ciascuno Stato contraente notificherà all’altro l’adempimento delle procedure costituzionali richieste per l’entrata in vigore della presente convenzione. Quest’ultima avrà effetto il primo giorno del secondo mese seguente la data dell’ultima notificazione.

La convenzione fra la Francia e la Svizzera del 9 luglio 1949 9 è abrogata a contare dalla data dell’entrata in vigore della presente convenzione, con riserva delle disposizioni indicate nell’articolo 39 della presente convenzione. Le persone cui si applica la convenzione del 9 luglio 1949 non devono subire alcun pregiudizio a cagione della sua abrogazione e fruiscono, di pieno diritto, dei vantaggi previsti nella presente convenzione.

La presente convenzione non infirma la convenzione del 24 settembre 1958 concernente lo stato di certi conduttori di fondi francesi rispetto alla legislazione negli assegni familiari 10 , né la convenzione del 16 aprile 1959 11 per regolare, rispetto agli assegni familiari, lo stato dei lavoratori salariati confinanti alla frontiera franco-ginevrina.

Art. 44

La presente convenzione è conclusa per un periodo di un anno. Essa si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da parte di uno Stato contraente, la quale deve essere notificata almeno tre mesi innanzi la scadenza del periodo di validità in corso.

Nel caso di disdetta della convenzione, tutti i diritti acquisiti in virtù delle sue disposizioni sono mantenuti. I diritti in corso d’acquisizione saranno disciplinati mediante accordi fra le autorità competenti dei due Stati contraenti.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente convenzione.

Fatta a Berna, il 3 luglio 1975, in doppio esemplare.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il Governo
della Repubblica francese:

C. Motta

B. Dufournier

Protocollo finale

Al momento della firma odierna della convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica francese (chiamata qui di seguito: «convenzione»), i sottoscritti hanno accertato l’intesa degli Stati contraenti sui punti seguenti:

  1. La Convenzione non deroga alle disposizioni di quella relativa alla sicurezza sociale dei battellieri del Reno, conclusa a Parigi il 27 luglio 1950 e riveduta a Ginevra il 16 febbraio 196112.
  2. Per quanto concerne un diritto a una rendita ordinaria dell’assicurazione per l’invalidità svizzera, i cittadini svizzeri e francesi occupati in qualità di battellieri renani su una nave svizzera, oppure imbarcati in qualità di gente di mare su una nave battente bandiera svizzera e aventi dovuto abbandonare l’attività per un motivo di incapacità al lavoro, sono considerati assicurati ancora dodici mesi dopo la cessazione della loro attività.
  3. La convenzione è pure applicabile ai rifugiati, conformemente alla convenzione internazionale sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 195113 e al protocollo sullo statuto dei rifugiati del 31 gennaio 196714, e agli apolidi, secondo la convenzione sullo statuto degli apolidi del 28 settembre 195415, qualora essi risiedano sul territorio di uno Stato contraente. Essa è applicabile, alle stesse condizioni, ai loro familiari e superstiti, purché quest’ultimi fondino i loro diritti su quelli di detti rifugiati o apolidi. Sono riservate le disposizioni più favorevoli della legislazione nazionale.
  4. 3. a) È constatato che, per quanto concerne l’assicurazione contro gli infortuni professionali nell’agricoltura, i lavoratori agricoli francesi beneficiano dell’eguaglianza di trattamento con i lavoratori svizzeri e che le prestazioni cui hanno diritto sono pagate senza restrizione anche se non risiedono in Svizzera. b)È constatato che, secondo la legge federale sulla navigazione marittima, la gente di mare francese navigante sotto bandiera svizzera, è assoggettata alle disposizioni di questa legge riguardo all’assicurazione contro gli infortuni professionali e le malattie e ne beneficia alle stesse condizioni della gente di mare svizzera, e che le prestazioni cui essa ha diritto sono pagate senza restrizioni anche se essa risiede in Svizzera.
  5. Nel caso dell’articolo 8 paragrafo 1 c) della convenzione, le aziende di trasporto di uno Stato contraente designano all’organismo competente dell’altro Stato i lavoratori che sono inviati a titolo non permanente, con riserva dell’accordo di dette persone.
  6. Sono assimilati alle persone occupate in un servizio amministrativo ufficiale, giusta l’articolo 8 paragrafo 1 d) della convenzione, le persone di nazionalità svizzera occupate in Francia dall’Ufficio nazionale svizzero del turismo.
  7. Per l’applicazione degli articoli 11 e 12, il termine «risiedere» significa soggiornare abitualmente.
  8. I cittadini francesi residenti in Svizzera, che lasciano la Svizzera per un periodo di due mesi al massimo, non interrompono la loro residenza in Svizzera secondo l’articolo 12 della convenzione.
  9. Le disposizioni della convenzione concernenti l’assistenza amministrativa e medicale come anche l’articolo 24 s’applicano parimente agli infortuni non professionali, avvenuti sul territorio di uno Stato contraente e coperti dall’ente assicuratore competente dell’altro Stato, alle condizioni da stabilire mediante accordo amministrativo.
  10. L’accesso all’assicurazione contro le malattie svizzere è agevolato nel modo seguente:a)un cittadino di uno Stato contraente, se trasferisce la sua residenza dalla Francia alla Svizzera ed esce dall’assicurazione contro le malattie francese, deve essere ammesso, indipendentemente dall’età, ad una cassa malati svizzera riconosciuta e designata dall’autorità competente svizzera, e può assicurarsi, tanto per un’indennità giornaliera, quanto per le cure mediche e farmaceutiche, a condizione:–che adempia le altre prescrizioni statutarie d’ammissione,–che sia stato affiliato a un istituto d’assicurazione contro le malattie francese prima del trasferimento della residenza,–che domanda la sua ammissione ad una cassa svizzera entro tre mesi a contare dalla cessazione della sua affiliazione in Francia, e–che non muti residenza unicamente allo scopo di seguire un trattamento medico o curativo;b)i familiari di un cittadino di uno Stato contraente che hanno la qualità d’aventi diritto dell’assicurato, giusta la legislazione francese, beneficiano, nel momento dell’ammissione a una cassa malati riconosciuta, del medesimo diritto alle cure mediche e farmaceutiche, se soddisfano alle condizioni indicate qui di seguito, tenuto conto che la qualità d’avente diritto è parificata all’affiliazione;c)i periodi assicurativi compiuti nell’assicurazione contro le malattie francese sono presi in considerazione per l’apertura del diritto alla prestazione, purché tuttavia, quanto alle prestazioni di maternità, l’assicurato sia stato affiliato da tre mesi alla cassa malati svizzera.
  11. Per l’apertura del diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro le malattie del sistema obbligatorio o facoltativo francese:a)è tenuto conto, nella misura necessaria e con riserva che il cumulo dei periodi avvenga senza sovrapposizione, dei periodi assicurativi compiuti in una cassa malati svizzera riconosciuta:–per il diritto dell’assicurato alle prestazioni in natura e pecuniarie, se l’assicurazione svizzera si estende alle cure mediche e farmaceutiche e alle indennità giornaliere,–per il diritto dell’assicurato alle sole prestazioni in natura, se l’assicurazione svizzera si estende soltanto alle cure mediche e farmaceutiche;b)le disposizioni indicate sotto a) sono applicabili nel campo dell’assicurazione per la maternità.
  12. Nel caso in cui l’evoluzione delle legislazioni lo consente, si esamina la possibilità di completare la convenzione mediante disposizioni istituenti una coordinazione fra i sistemi d’assicurazione contro le malattie, di cui ai punti 9 e 10, allo scopo segnatamente di assicurare il servizio delle prestazioni.
  13. Le disposizioni della convenzione non sono applicabili ai sistemi d’assicurazione per le pensioni completive, previsti nella legislazione francese, né alla futura legislazione federale svizzera sulla previdenza professionale.

Fatto al Berna, il 3 luglio 1975, in doppio esemplare.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il Governo
della Repubblica francese:

C. Motta

B. Dufournier