Ai fini dell’applicazione della presente Convenzione:
- «territorio»
designa, per quanto concerne la Svizzera, il territorio della Confederazione Svizzera, e per quanto concerne l’Ungheria, il territorio della Repubblica di Ungheria; - «cittadino»
designa, per quanto riguarda la Svizzera, una persona di nazionalità svizzera, e per quanto riguarda l’Ungheria, una persona di nazionalità ungherese; - «norme giuridiche» designa le leggi e altre norme giuridiche della Parte contraente interessata enumerate nell’articolo 2;
- «autorità competente» designa, per quanto riguarda la Svizzera, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, e per quanto riguarda l’Ungheria, il Ministero della previdenza sociale;
- «istituzione»
designa l’organismo o l’autorità cui compete l’applicazione delle norme giuridiche enumerate nell’articolo 2; - «risiedere»
significa dimorare abitualmente; - «domicilio»
designa il luogo in cui una persona dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente; - «periodi di assicurazione» designa i periodi di contribuzione, i periodi di un’attività lavorativa o i periodi di residenza nonché periodi ad essi parificati, stabiliti o riconosciuti come periodi di assicurazione delle norme giuridiche secondo le quali sono stati compiuti;
- «prestazione in contanti» oppure «rendita» designa una prestazione in contanti o una rendita compresi tutti i supplementi, le sovvenzioni e gli aumenti che, conformemente alle norme giuridiche della Parte contraente interessata, sono da considerarsi prestazioni in contanti o rendite;
- «rifugiati»
designa le persone riconosciute come tali da una delle Parti contraenti ai sensi della Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 19513 e del successivo Protocollo di New York del 31 gennaio 19674; - «apolidi»
designa, per quanto riguarda la Svizzera, persone apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settembre 19545 sullo statuto degli apolidi, e per quanto riguarda l’Ungheria, le persone apolidi che hanno acquisito il diritto a prestazioni assicurative ungheresi; - «membri della famiglia e superstiti» designa i membri della famiglia e i superstiti nella misura in cui, conformemente alle norme giuridiche vigenti in materia della Parte contraente interessata, i loro diritti derivino da cittadini delle Parti contraenti, rifugiati o apolidi.
I termini non definiti nella presente Convenzione hanno il senso attribuito loro dalle norme giuridiche applicabili.