Nella presente Convenzione si intendono per:
- «norme giuridiche» –per quanto riguarda la Svizzera, le leggi e le ordinanze concernenti i sistemi di sicurezza sociale che rientrano nel campo d’applicazione della presente Convenzione (art. 2 cpv. 1),–per quanto riguarda l’India, le leggi e le ordinanze concernenti i sistemi di sicurezza sociale che rientrano nel campo d’applicazione della presente Convenzione (art. 2 cpv. 2);
- «autorità competente» –per quanto riguarda la Svizzera, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali,–per quanto riguarda l’India, il Ministry of Overseas Indian Affairs;
- «istituzione competente» –per quanto riguarda la Svizzera, la competente cassa di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità,–per quanto riguarda l’India, la Employees Provident Fund Organization;
- «organismi di collegamento» –per quanto riguarda la Svizzera, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali,–per quanto riguarda l’India, la Employees Provident Fund Organization.
Tutti gli altri termini hanno il significato attribuito loro nelle norme giuridiche applicabili del rispettivo Stato contraente.