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Accordo amministrativo concernente l’applicazione dell’Accordo aggiuntivo del 4 luglio 1969 e che completa e modifica l’Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 Conchiuso il 25 febbraio 1974

RU 1975 1463

Testo originale

In applicazione dell’articolo 18, paragrafo 2, lettere a) e b) della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana, relativa alla sicurezza sociale, del 14 dicembre 19621, le autorità competenti, rappresentate da:

  1. da parte svizzera: signor Cristoforo Motta, Ministro plenipotenziario, Delegato del Consiglio federale per le convenzioni di sicurezza sociale;
  2. da parte italiana: signor Gino Bertoldi, Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale,

hanno concordato le seguenti disposizioni concernenti l’applicazione dell’Accordo aggiuntivo del 4 luglio 1969 2 alla predetta Convenzione e che modifica l’Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 3 .

Capitolo 1 Disposizioni relative all’applicazione dell’Accordo aggiuntivo
del 4 luglio 1969

Art. 1

I cittadini italiani che chiedono il trasferimento dei contributi in applicazione dell’articolo primo, paragrafi 1 e 2 dell’Accordo aggiuntivo, devono indirizzare la loro domanda alla sede provinciale competente dell’INPS utilizzando a tale scopo il formulario speciale di domanda di trasferimento.

La Cassa svizzera decide sulla domanda e fa pervenire la sua decisione al richiedente; essa ne invia una copia alla sede provinciale competente dell’INPS 4 e procede, eventualmente, al trasferimento richiesto.

L’articolo 8 dell’Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 è applicabile per analogia.

Nel medesimo tempo in cui essa trasferisce le contribuzioni alla Direzione generale dell’INPS 5 la Cassa svizzera fa pervenire alla suddetta Direzione generale una lista, in duplice copia, degli assicurati in favore dei quali sono stati trasferiti i contributi.

Art. 2

I cittadini italiani che, in virtù dell’articolo 2 dell’Accordo aggiuntivo, possono pretendere il trasferimento dei contributi del datore di lavoro, indirizzano la loro domanda alla sede provinciale competente dell’INPS. L’articolo primo, paragrafi da 2 a 4 del presente Accordo amministrativo si applica per analogia.

Art. 3

Nei casi previsti all’articolo 3, paragrafo primo dell’Accordo aggiuntivo, gli articoli da 5 a 8 dell’Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 si applicano per analogia.

Nei casi previsti all’articolo 3, paragrafo 2 dell’Accordo aggiuntivo, gli articoli da 22 a 25 dell’Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 si applicano per analogia.

Art. 4

La madre il cui figlio è affetto da una malattia congenita richiede il formulario di domanda per la concessione delle prestazioni previste all’articolo 4 dell’Accordo aggiuntivo alla commissione per l’assicurazione-invalidità del suo cantone di domicilio.

Le commissioni dell’assicurazione-invalidità svizzera si mettono in contatto direttamente con i medici e le organizzazioni ospedaliere italiane per conoscere la natura del trattamento prestato; le cure medico-farmaceutiche concesse in Italia sono rimborsate fino alla concorrenza delle tariffe svizzere.

Art. 5

Per l’applicazione dell’articolo 5 dell’Accordo aggiuntivo, la Cassa svizzera comunica alla sede provinciale competente dell’INPS 6 , a sua domanda, i periodi di assicurazione compiuti nell’assicurazione svizzera nonché gli ultimi tre salari annuali che figurano nel conto individuale al momento della domanda. A tale scopo, la predetta sede mette a disposizione della Cassa svizzera un formulario sul quale figurano il nome e la data di nascita dell’interessato, il suo numero d’assicurazione in Svizzera, nonché il nome e l’indirizzo del suo datore di lavoro (o dei suoi datori di lavoro) in Svizzera.

Su richiesta della sede provinciale competente dell’INPS, la Cassa svizzera comunica successivamente i salari iscritti eventualmente nel conto individuale dell’interessato dopo la comunicazione prevista al paragrafo primo.

Capitolo 2 Disposizioni che modificano l’Accordo amministrativo
del 18 dicembre 1963

Art. 6

I L’articolo 5, paragrafo 4 dell’Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 è modificato nella maniera seguente: … 7 II L’Articolo 6 dell’Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 è sostituito dalla seguente disposizione: … 8 III L’articolo 39 dell’Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 è modificato nella maniera seguente:

Il paragrafo 2 è sostituito dalla seguente disposizione: … 9

Il paragrafo 4 è abrogato. IV L’articolo 50, paragrafo 2 dell’Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 è sostituito dalla disposizione seguente: … 10 V L’articolo 53 dell’Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 è abrogato.

Capitolo 3 Disposizioni che completano l’Accordo amministrativo
del 18 dicembre 1963

Art. 7

L’Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 è completato dalle disposizioni seguenti:

Articolo 51bis–51quater

11

Art. 8

Il presente Accordo entra in vigore 12 alla stessa data dell’Accordo aggiuntivo del 4 luglio 1969 alla Convenzione in materia di sicurezza sociale conclusa il 14 dicembre 1962 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana . Esso resterà in vigore per la stessa durata dell’Accordo aggiuntivo. Fatto a Berna e a Roma il 25 febbraio 1974, in duplice esemplare, in lingua francese e italiana; i due testi fanno ugualmente fede.

Per l’Ufficio federale
delle assicurazioni sociali:

Per il Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale:

C. Motta

G. Bertoldi

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