Lexipedia

0.831.109.518.21

Accordo amministrativo
sull’applicazione della Convenzione di sicurezza sociale conclusa tra la Confederazione Svizzera e il Granducato del Lussemburgo il 3 giugno 1967

RU 1979 651

Traduzione1

Concluso il 17 febbraio 1970

Entrato in vigore con effetto dal 1° maggio 1969

(Stato 1° ottobre 1997) (Stato 1° ottobre 1997)

Conformemente all’articolo 18 capoverso 1 lettera a della Convenzione di sicurezza sociale conclusa il 3 giugno 1967 2 tra la Confederazione svizzera e il Granducato del Lussemburgo (detta in seguito «Convenzione»), le autorità competenti, segnatamente

(seguono i nomi dei plenipotenziari)

hanno convenuto le disposizioni seguenti riguardanti le modalità di applicazione della Convenzione.

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1

La Cassa svizzera di compensazione in Ginevra, l’Istituto nazionale svizzero d’assicurazione contro gli infortuni in Lucerna, e l’Ufficio delle assicurazioni sociali, in Lussemburgo, che funzionano quali enti di collegamento in base all’articolo 18 capoverso 2 della Convenzione, sono detti in seguito «Cassa svizzera», «Istituto nazionale» rispettivamente «Ufficio».

Titolo II Legislazione applicabile

Art. 2

Nei casi di cui all’articolo 6 cifre 1 o e 2 o della Convenzione, gli organismi di assicurazione e le autorità designati nel capoverso seguente della Parte contraente delle quali è applicabile la legislazione attestano, a richiesta del datore di lavoro, che la persona interessata è assoggettata a siffatta legislazione.

Il certificato è compilato

  1. in Svizzera: dalla cassa di compensazione competente dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, come pure dall’agenzia circondariale competente dell’Istituto nazionale,
  2. in Lussemburgo dal Ministero del Lavoro e della Sicurezza sociale.

Il certificato previsto al capoverso 2 deve essere esibito dal rappresentante del datore di lavoro nell’altro Paese oppure, mancando tale rappresentante, dall’interessato medesimo.

Se la durata del trasferimento deve prolungarsi oltre il periodo di 24 mesi stabilito nell’articolo 6 capoverso 1 della Convenzione, il consenso previsto da tale capoverso deve essere chiesto dal datore di lavoro interessato prima della scadenza di detto periodo, in Svizzera all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, in Lussemburgo al Ministero del Lavoro e della Sicurezza sociale. Le autorità predette si mettono d’accordo per lo scambio delle lettere, e comunicano le loro decisioni agli organismi di assicurazione interessati dei loro Paesi.

Art. 3

Per esercitare il diritto di opzione stabilito all’articolo 6 cifra 3 lettere b e c della Convenzione, i lavoratori occupati in Svizzera devono presentare la loro richiesta

  1. al Ministero del Lavoro e della Sicurezza sociale, e i lavoratori occupati nel Lussemburgo
  2. alla Cassa federale di compensazione, in Berna.

Per i lavoratori indicati al paragrafo precedente, che sono occupati alla data dell’entrata in vigore della Convenzione in un servizio ufficiale, il termine stabilito all’articolo 6 cifra 3 lettera b della Convenzione, inizia a decorrere dalla data della pubblicazione del presente Accordo, e la legislazione scelta diventa applicabile alla scadenza di detto termine.

Se i lavoratori di cui all’articolo 5 cifra 3 lettere b e c della Convenzione optano a favore della legislazione del Paese accreditante, gli organismi di assicurazione o l’autorità competente di tale Stato rimettono loro un certificato attestante che essi sono sottoposti alla legislazione predetta.

Titolo II Disposizioni relative alle prestazioni

Capo primo Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti

I. Cittadini lussemburghesi residenti in Lussemburgo e aventi diritto a
prestazioni dell’assicurazione svizzera

A. Presentazione e istruzione della richiesta

Art. 4

I cittadini lussemburghesi presentano la loro richiesta di rendita svizzera dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità all’Ufficio o, se pretendono allo stesso tempo una pensione lussemburghese, all’organismo competente per le pensioni lussemburghesi.

Le richieste di rendita devono essere presentate su moduli messi a disposizione dell’Ufficio dalla Cassa svizzera. Le indicazioni date sui moduli devono, se è previsto nello stesso, essere comprovati dai documenti giustificativi occorrenti.

Quando una richiesta è presentata a un’autorità lussemburghese che non è l’organismo competente previsto al primo capoverso, questa autorità trasmette la richiesta senza indugio all’organismo predetto.

Art. 5

L’Ufficio o l’organismo lussemburghese competente per le pensioni iscrive la data di ricezione della richiesta di rendita sul modulo stesso, riscontra se questa è compilata in modo completo e attesta, se il modulo lo prevede, l’esattezza delle dichiarazioni del richiedente.

L’organismo competente per le pensioni domanda alla Cassa svizzera, al momento di trasmetterle la richiesta, le informazioni di cui ha bisogno per fissare la pensione lussemburghese.

A richiesta della Cassa svizzera, l’Ufficio o l’organismo lussemburghese competente per le pensioni fornisce altri documenti e certificati rilasciati o legalizzati, se del caso, dalle autorità lussemburghesi.

Art. 6

Se la richiesta riguarda l’ottenimento di una rendita d’invalidità, l’organismo lussemburghese competente per le pensioni comunica alla Cassa svizzera le constatazioni del medico, e le informazioni di carattere amministrativo raccolte in applicazione della legislazione lussemburghese necessarie per l’erogazione di prestazioni d’invalidità lussemburghesi. Se tali informazioni si riferiscono a un periodo inferiore ai due anni, gli organismi predetti rinunciano, per principio, a nuovi esami e inchieste. Qualora non siano stati eseguiti precedentemente questi esami medici o delle inchieste amministrative, o se tali esami o inchieste sono più vecchi di due anni, gli organismi summenzionati faranno il necessario su richiesta, e secondo le indicazioni della Cassa svizzera.

La Cassa svizzera si riserva tuttavia il diritto di sottoporre il richiedente all’esame di un medico di sua scelta.

Art. 7

La Cassa svizzera notifica direttamente all’avente diritto le sue decisioni di rendita con l’indicazione dei termini e dei rimedi di diritto; essa ne trasmette una copia all’Ufficio o all’organismo lussemburghese competente per le pensioni.

Art. 8

I ricorsi contro le decisioni della Cassa svizzera, o i ricorsi di diritto amministrativo contro sentenze delle autorità svizzere di prima istanza, sono presentati alle competenti autorità giudiziarie svizzere, sia direttamente, sia per il tramite dell’Ufficio o dell’organismo lussemburghese competente per le pensioni. In questo ultimo caso, questo Ufficio indica la data di ricezione sulla dichiarazione di ricorso prima di trasmetterla, senza indugio, alla Cassa svizzera, a destinazione dell’autorità giudiziaria svizzera competente.

B. Pagamento delle rendite

Art. 9

La Cassa svizzera paga le prestazioni direttamente agli aventi diritto alle scadenze previste dalla legislazione svizzera. II. Cittadini svizzeri e lussemburghesi residenti in Svizzera e aventi
diritto a prestazioni dell’assicurazione lussemburghese

A. Prestazione e istruzione della richiesta

Art. 10

I cittadini svizzeri e lussemburghesi presentano le loro richieste di pensioni all’assicurazione lussemburghese d’invalidità, di vecchiaia e per i superstiti alla Cassa svizzera.

Le richieste di pensione devono essere presentate su moduli messi a disposizione dall’Ufficio alla Cassa svizzera. Le indicazioni date nella richiesta devono, se è previsto nel modulo, essere comprovate dai documenti giustificativi occorrenti.

Quando le richieste sono presentate a un’autorità svizzera diversa dalla Cassa svizzera, questa le trasmetterà, senza indugio, alla Cassa predetta.

Art. 11

La Cassa svizzera scrive la data di ricezione della richiesta di pensione sul modulo stesso, riscontra se questa è compilata in modo completo e attesta, nel limite del possibile, l’esattezza delle dichiarazioni del richiedente. Inoltre essa allega un estratto dei periodi compiti nell’assicurazione svizzera, fondandosi sulle indicazioni di cui essa dispone.

A richiesta dell’organismo lussemburghese competente per le pensioni, la Cassa svizzera fornisce altri documenti e certificati rilasciati o legalizzati, se del caso, dalle autorità svizzere.

Art. 12

Se la richiesta riguarda l’ottenimento di una pensione d’invalidità, la Cassa svizzera comunica all’organismo lussemburghese competente per le pensioni la constatazione del medico e le informazioni di carattere amministrativo raccolte in applicazione della legislazione svizzera per l’erogazione di una prestazione d’invalidità svizzera. Se tali informazioni si riferiscono a un periodo inferiore ai due anni, la Cassa svizzera rinuncia, per principio, a nuovi esami e inchieste. Qualora non siano stati eseguiti precedentemente questi esami medici, o delle inchieste amministrative, o se tali esami o inchieste sono più vecchi di due anni, la Cassa svizzera farà il necessario su richiesta, e secondo le informazioni dell’organismo summenzionato.

L’organismo lussemburghese competente per le pensioni si riserva tuttavia il diritto di sottoporre il richiedente all’esame di un medico di sua scelta.

Art. 13

Quando l’organismo lussemburghese competente per le pensioni in applicazione degli articoli 11 e 12 della Convenzione deve tenere conto dei periodi compiti nell’assicurazione svizzera o dei periodi assimilati, esso calcola per ogni anno valido di assicurazione in virtù della legislazione svizzera 312 giorni o 12 mesi di assicurazione lussemburghese secondo il caso. Gli anni non completi sono calcolati proporzionalmente alla durata.

Art. 14

L’organismo lussemburghese competente per le pensioni notifica le sue decisioni di pensione direttamente all’avente diritto, con l’indicazione dei termini e dei rimedi di diritto; esso ne trasmette una copia alla Cassa svizzera.

Art. 15

I cittadini svizzeri e lussemburghesi, o i loro superstiti dimoranti in Svizzera, indirizzano i loro ricorsi riguardanti le prestazioni dell’assicurazione per le pensioni al «Conseil arbitral des assurances sociales» in Lussemburgo, e i loro appelli contro le sentenze di tale Corte al «Conseil supérieur des assurances sociales» in Lussemburgo, sia direttamente, sia per il tramite della Cassa svizzera. In quest’ultimo caso la data di ricezione deve essere indicata sulla dichiarazione di ricorso o di appello.

B. Pagamento delle pensioni

Art. 16

L’organismo lussemburghese competente per le pensioni paga le prestazioni dovute direttamente all’avente diritto alle scadenze previste dalla legislazione lussemburghese.

C. Continuazione volontaria dell’assicurazione lussemburghese

Art. 17

I cittadini svizzeri o lussemburghesi dimoranti in Svizzera che desiderano continuare volontariamente l’assicurazione lussemburghese, in applicazione del N. 6 del Protocollo finale alla Convenzione, indirizzano la loro richiesta di adesione all’organismo lussemburghese competente per le pensioni. III. Cittadini lussemburghesi o svizzeri residenti in un terzo stato e
aventi diritto a una rendita svizzera o a una pensione dell’assicurazione
lussemburghese

Art. 18

I cittadini lussemburghesi che hanno diritto soltanto a una rendita svizzera inviano la loro richiesta alla Cassa svizzera, corredandola dei documenti giustificativi previsti dalla legge svizzera. La Cassa svizzera statuisce con riguardo alla richiesta, trasmette la sua decisione ed effettua il pagamento della rendita direttamente agli aventi diritto, se del caso, secondo gli accordi di pagamento esistenti fra la Svizzera e il Paese di residenza. Le disposizioni del presente Accordo sono applicabili per analogia.

I cittadini svizzeri che hanno diritto soltanto a una pensione lussemburghese inviano la loro richiesta all’organismo lussemburghese competente per le pensioni, corredandola dei documenti giustificativi previsti dalla legge lussemburghese. L’organismo predetto statuisce con riguardo alla richiesta, trasmette la sua decisione ed effettua il pagamento della pensione direttamente agli aventi diritto, se del caso, secondo gli accordi di pagamento esistenti fra il Lussemburgo e il Paese di residenza. Le disposizioni del presente Accordo si applicano per analogia.

I cittadini lussemburghesi che possono pretendere sia una pensione lussemburghese, sia una rendita svizzera indirizzano la loro richiesta di pensione o di rendita all’organismo lussemburghese competente per le pensioni, corredandola dei documenti giustificativi previsti dalle due legislazioni. Gli articoli 5, 6 e 7 si applicano per analogia.

I cittadini svizzeri che possono pretendere sia una rendita svizzera, sia una pensione lussemburghese indirizzano la loro richiesta all’organismo lussemburghese competente per le pensioni, corredandola dei documenti giustificativi previsti dalla legge lussemburghese, e attestano che essi sono stati assicurati in Svizzera. L’organismo predetto si rivolge alla Cassa svizzera per ottenere le indicazioni riguardanti i periodi di assicurazione svizzeri. Gli articoli da 12 a 14 e 16 si applicano per analogia.

Capo secondo Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali

Art. 19

I cittadini svizzeri e lussemburghesi, oppure i loro superstiti dimoranti in Lussemburgo presentano la loro richiesta per ottenere prestazioni in applicazione della legislazione svizzera all’Istituto nazionale, sia direttamente, sia per il tramite dell’Ufficio.

I cittadini svizzeri e lussemburghesi o i loro superstiti dimoranti in Svizzera presentano le loro richieste per ottenere delle prestazioni in applicazione della legislazione lussemburghese all’Ufficio, sia di rettamente, sia per il tramite dell’Istituto nazionale.

I cittadini svizzeri e lussemburghesi dimoranti in un terzo Stato aventi diritto a prestazioni dell’assicurazione svizzera obbligatoria contro gli infortuni o dell’assicurazione lussemburghese contro gli infortuni, devono rivolgersi direttamente all’organismo di assicurazione competente.

Art. 20

I cittadini svizzeri e lussemburghesi o i loro superstiti dimoranti in Lussemburgo presentano i loro ricorsi riguardanti le prestazioni dell’assicurazione svizzera contro gli infortuni al Tribunale Cantonale delle assicurazioni in Lucerna, e i loro ricorsi di diritto amministrativo contro le decisioni di detta istanza al Tribunale federale delle assicurazioni in Lucerna, sia direttamente sia per il tramite dell’Ufficio. In questo ultimo caso, la data di ricezione deve essere menzionata sulla dichiarazione di ricorso.

I cittadini svizzeri e lussemburghesi o i loro superstiti dimoranti in Svizzera presentano i loro ricorsi riguardanti le prestazioni dell’assicurazione lussemburghese in caso d’infortunio al «Conseil arbitral des assurances sociales» in Lussemburgo e i loro ricorsi di diritto amministrativo contro le decisioni di detta istanza al «Conseil supérieur des assurances sociales» in Lussemburgo, sia direttamente, sia per il tramite dell’Istituto nazionale. In quest’ultimo caso, la data di ricezione deve essere menzionata sulla richiesta di ricorso o di appello.

Art. 21

Quando l’infortunio di lavoro si produce, o quando la malattia professionale è contratta sul territorio della Parte contraente, la cui legislazione non è applicabile, la dichiarazione dell’infortunio o della malattia deve esser fatta, in duplice esemplare, secondo le disposizioni legali applicabili a tale Parte. Uno degli esemplari della predetta dichiarazione è indirizzato all’ente assicurativo competente, l’altro all’ente assicurativo del luogo di lavoro.

Le stesse disposizioni si applicano agli infortuni non professionali indennizzabili secondo la legislazione svizzera.

Art. 22

Quando le prestazioni devono essere accordate in applicazione dell’articolo 13 capoverso 2 della Convenzione, l’organismo d’assicurazione debitore ne informa l’ente assicurativo del luogo di dimora.

Art. 23

Nei casi previsti all’articolo 16 capoverso 1 della Convenzione gli organismi d’assicurazione dei Paesi contraenti si comunicano reciprocamente la durata della occupazione svolta nei loro territori che può aver provocato la malattia, e si trasmettono i documenti necessari all’istruzione del caso. Essi si trasmettono, inoltre, una copia delle loro decisioni riguardanti l’erogazione di una rendita o di una pensione. Queste disposizioni si applicano per analogia nel caso in cui la malattia professionale dovesse aggravarsi.

Capo terzo Assegni familiari

Art. 24

Al fine dell’applicazione dell’articolo 17 paragrafi 2 e 3 della Convenzione, l’ente di collegamento competente del luogo di lavoro del padre, previsto all’articolo 18 capoverso 2 della Convenzione, rilascia su richiesta dell’ente assicurativo del luogo di dimora dei figli, un certificato menzionante la somma degli assegni familiari pagati a favore dei figli dimoranti sul territorio dell’altra Parte contraente.

Capo quarto Assicurazione contro le malattie

Art. 25

Per beneficiare delle facilitazioni di affiliazione all’assicurazione svizzera contro le malattie, le persone previste al N. 10 lettera a, del Protocollo finale alla Convenzione devono presentare a una delle casse malati svizzere che partecipano all’applicazione del N. 10 del Protocollo predetto, un certificato indicante la data della fine dell’affiliazione all’assicurazione malattia lussemburghese, e il periodo di assicurazione nel corso degli ultimi sei mesi consecutivi. La cassa malati svizzera può, se necessario, chiedere all’assicurazione malattia lussemburghese conferma di periodi di assicurazione più lunghi.

Il certificato è rilasciato a richiesta della persona interessata dalla cassa malati lussemburghese alla quale detta persona è stata affiliata per ultimo. Se la persona non è in possesso del certificato, la Cassa malati svizzera alla quale è stata presentata la richiesta di ammissione, si rivolge direttamente alla cassa lussemburghese predetta, allo scopo di ottenere il certificato richiesto.

L’elenco delle casse malati svizzere che partecipano all’applicazione del N. 10 del Protocollo finale alla Convenzione figura nell’appendice del presente Accordo. L’autorità competente svizzera indica all’autorità competente lussemburghese i nomi delle altre casse malati svizzere che dichiareranno, in un secondo tempo di voler applicare il N. 10 del Protocollo predetto.

Art. 26

Per beneficiare delle facilitazioni di ammissione all’assicurazione continuata facoltativa lussemburghese, le persone previste al N. 11 del Protocollo finale alla Convenzione devono presentare all’assicurazione malattia lussemburghese, entro le tre settimane seguenti il loro arrivo in Lussemburgo, un certificato indicante la data della fine dell’affiliazione all’assicurazione svizzera contro le malattie e il periodo d’affiliazione nel corso degli ultimi dodici mesi.

Il certificato è rilasciato, su richiesta della persona interessata, dall’ultima cassa malati svizzera cui è stata affiliata. Se questa persona non è in possesso del certificato, la cassa malati lussemburghese alla quale è stata indirizzata la richiesta d’affiliazione all’assicurazione continua facoltativa lussemburghese si rivolge direttamente alla competente cassa malati svizzera allo scopo di ottenere il certificato richiesto.

Per l’applicazione del N. 11 del Protocollo finale sono competenti, in base alle occupazioni esercitate per ultimo in Svizzera, le casse malati lussemburghesi seguenti:

  1. la «Caisse nationale d’assurance maladie des ouvriers»;
  2. la «Caisse de maladie des employés privés»;
  3. la «Caisse de maladie des professions indépendantes»;
  4. la «Caisse de maladie agricole».

Nei casi previsti al N. 12 del Protocollo finale alla Convenzione, i capoversi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano per analogia.

Titolo IV Disposizioni diverse

Art. 27

Gli organismi di assicurazione e di collegamento delle Parti contraenti si accordano, su domanda generica oppure su richiesta speciale, sull’assistenza necessaria per l’applicazione della Convenzione e del presente Accordo.

Gli organismi di assicurazione e di collegamento di una delle Parti contraenti trasmettono all’organismo dell’altra Parte una copia della decisione emanata in seguito alla procedura a cui l’organismo predetto ha partecipato in applicazione dell’articolo 22 della Convenzione.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 22 capoverso 2 della Convenzione, l’isti-tuto assicurativo della Parte contraente sul cui territorio risiede il terzo responsabile, ricupera la totalità dei crediti dovuti da questo debitore, qualora l’istituto assicurativo dell’altra parte lo richieda.

Art. 28

L’istituto assicurativo di una delle Parti contraenti offre i suoi buoni uffici all’isti-tuto assicurativo dell’altra Parte, allo scopo di ottenere la restituzione delle prestazioni riscosse indebitamente.

Art. 29

I beneficiari di prestazioni accordate secondo la legislazione di una delle Parti contraenti, che risiedono nel territorio dell’altra Parte, sono tenuti a comunicare all’organismo debitore, sia direttamente sia per l’intermediario dell’organismo di collegamento della Parte predetta, qualsiasi cambiamento della loro condizione personale o familiare, o del loro stato di salute, che possa modificare i loro diritti o i loro obblighi, sia tenendo conto delle legislazioni indicate al primo articolo della Convenzione, sia delle disposizioni della stessa.

Gli istituti assicurativi competenti delle Parti contraenti si comunicano reciprocamente le modificazioni previste al primo capoverso che vengono a loro conoscenza in qualsiasi modo.

Senza pregiudizio dell’articolo 19 capoverso 1 della Convenzione, l’organismo competente dell’altra Parte contraente fa eseguire su richiesta dell’istituto assicurativo debitore gli esami medici, e procede alle inchieste di carattere amministrativo necessarie per fissare, mantenere o determinare nuovamente il diritto alle prestazioni. Le spese risultanti dagli accertamenti medici e dagli esami per la valutazione della capacità di lavoro o di guadagno, come pure le spese di spostamento, di vitto o di alloggio e le altre spese che ne derivano, sono anticipate dall’organismo incaricato dell’inchiesta e sono rimborsate dall’organismo richiedente.

Art. 30

Le autorità competenti, e con il loro consenso, gli organismi di collegamento stabiliscono, di comune accordo, i moduli e gli altri documenti necessari all’applicazione della Convenzione e del presente Accordo.

Art. 31

Il presente Accordo entra in vigore alla stessa data della Convenzione di sicurezza sociale conclusa il 3 giugno 1967 tra la Confederazione svizzera e il Granducato del Lussemburgo. Esso resterà in vigore per la stessa durata della Convenzione. Fatto a Lussemburgo, in duplice esemplare, il 17 febbraio 1970.

Per l’Ufficio federale
delle assicurazioni sociali:

Il Ministro del Lavoro
e della Sicurezza sociale:

C. Motta

J. Dupong

Appendice

Elenco
delle casse malati svizzere presso le quali i cittadini lussemburghesi e svizzeri si possono affiliare alle condizioni previste al
n. 10 del Protocollo finale alla Convenzione sulla sicurezza
sociale fra la Svizzera e il Lussemburgo del 3 giugno 1967

(articolo 25 capoverso 3 dell’Accordo amministrativo)

A. Casse aperte a tutti

Queste casse hanno un campo di attività esteso sia su tutta la Svizzera, sia su una determinata regione, e sono aperte a tutte le persone abitanti nella regione dove svolgono la loro attività.

1. Casse centralizzate la cui attività si estende su tutta la Svizzera

Krankenkasse Argovia
Gönhardweg 15
5000 Aarau

Krankenkasse für den Kanton Bern
Laubeggstrasse 68
3006 Bern

Schweizerische Grütli-Krankenversicherung
Effingerstrasse 64
3008 Bern

INTRAS, caisse-maladie
Avenue Vibert 41
1227 Carouge

Die Eidgenössische Kranken- und Unfallkasse
Brislachstrasse 2
4242 Laufen

Christlichsoziale Kranken- und Unfallkasse der Schweiz
Zentralstrasse 18
6003 Luzern

Konkordia, Schweizerische Kranken- und Unfallkasse
Bundesplatz 15
6003 Luzern

Caisse-maladie Fraternelle de Prévoyance
Rue Louis-Favre 12
2000 Neuchâtel

Zürcherische Krankenkasse ZKK
Bankstrasse 27
8610 Uster

Krankenfürsorge
Schweizerische Kranken- und Unfallkasse
Neuwiesenstrasse 20
8400 Winterthur

SANITAS, Schweizerische Krankenkasse, Geschäftsstelle Zürich
Lagerstrasse 107
8021 Zürich

Schweizerische Krankenkasse Helvetia
Stadelhoferstrasse 25
8001 Zürich

Schweizerische Gewerbekrankenkasse
Kornhausbrücke 3
8005 Zürich

Schweizerische Krankenkasse Union
Stauffacherstrasse 45
8004 Zürich

2. Casse regionali o locali

Einwohnerkrankenkasse Frauenfeld
Rheinstrasse 11
8500 Frauenfeld

L’Avenir, Société romande d’assurance-maladie et accidents
Rue de Locarno 17
1701 Fribourg

Öffentliche Krankenkasse Luzern
Obergrundstrasse 1
6003 Luzern

Freiwillige Kranken- und Unfallkasse
Metzgergasse 2
9000 St. Gallen

OSKA- Krankenversicherung
Vadianstrasse 26
9001 St. Gallen

Tutte le casse malati comunali del Canton San Gallo

Allgemeine Krankenkasse Thalwil-Horgen und Umgebung
Tödistrasse 71
9103 Schwellbrunn

Allgemeine Krankenkasse Wallisellen und Umgebung AKWU
Frohheimstrasse 2
8304 Wallisellen

Öffentliche Krankenkasse Winterthur
Palmstrasse 16
8400 Winterthur

Allgemeine Krankenkasse Zürich
Birmensdorferstrasse 94
8003 Zürich

B. Casse aperte soltanto a un derterminato gruppo di persone

Queste casse assicurano soltanto persone appartenenti a une derminata professione, impresa o confessione.

1. Casse professionali

SVOK-Krankenkasse des Schweizerischen
Verbandes öffentlicher Krankenkassen
Therwilerstrasse 9
4054 Basel

Krankenversicherung ARTISANA
Effingerstrasse 59
3008 Bern

Schweizerischen Metall- und Uhrenarbeiter-Verbandes
Monbijoustrasse 61
3007 Bern

Schweizerische Krankenkasse für das Bau- und Holzgewerbe
und verwandte Berufe
Strassburgstrasse 11
8004 Zürich

Krankenkasse des Schweizerischen Kaufmännischen Vereins
Löwenstrasse 17
8023 Zürich

2. Casse d’impresa

Data che le casse malati d’impresa hanno la facoltà di assicurare soltanto i lavoratori occupati nell’azienda, i membri di famiglia possono affiliarsi a tali casse solo nel caso che gli statuti lo prevedano espressamente. È quindi raccomandabile informarsi al riguardo presso la cassa in questione.

Betriebskrankenkasse
Sprecher & Schuh AG
5001 Aarau

Betriebskrankenkasse des Personals der Aktiengesellschaft
Brown Boveri & Cie und der Micafil AG
5401 Baden

Caisse-maladie de la maison Reuge S.A.
1450 Sainte-Croix

Accordo amministrativo sull’applicazione della Convenzione di sicurezza sociale conclusa tra la Confederazione Svizzera e il Granducato del Lussemburgo il 3 giugno 1967 | Lexipedia | Lexipedia