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Accordo d’assicurazione-disoccupazione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania Conchiuso il 20 ottobre 1982 Approvato dall’Assemblea federale il 19 settembre 1983 Ratificato con strumenti scambiati il 25 novembre 1983

RU 19831851; FF 1983I 1

Traduzione1

Entrato in vigore il 1° gennaio 1984

(Stato il 1° ottobre 1997)

La Confederazione Svizzera
e
la Repubblica federale di Germania,

animate dal desiderio di disciplinare i rapporti tra i due Stati nel settore dell’assicurazione disoccupazione e di armonizzarli all’evolversi del diritto,

hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 Definizioni

Nel presente Accordo, i termini sono definiti nel modo seguente:

  1. «Territorio»
    per quanto concerne la Repubblica federale di Germania, il territorio sul quale si applica la legge fondamentale di questo Paese,
  2. per quanto concerne la Confederazione Svizzera, qui di seguito detta anche Svizzera, il suo territorio.
  3. «cittadini» designa, per quanto concerne la Repubblica federale di Germania, qualsiasi cittadino germanico ai sensi della legge fondamentale della Repubblica federale di Germania,
  4. per quanto concerne la Svizzera; qualsiasi cittadino svizzero.
  5. «Legislazione» e «disposizioni legali» designano, per quanto concerne la Repubblica federale di Germania, le leggi e le ordinanze nonché i decreti dell’Ufficio federale del lavoro (Bundesanstalt für Arbeit), relativi al settore giuridico di cui all’articolo 2 capoverso 1.
  6. «Autorità competente» designa, per quanto concerne la Repubblica federale di Germania, il Ministro federale del lavoro e degli affari sociali (Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung),
  7. per quanto concerne la Svizzera, l’Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro.
  8. «Abitare» designa, dimorare in modo regolare e legale.
  9. «Frontalieri» designa, i lavoratori che, per la loro attività regolare e legale nella regione frontaliera di uno degli Stati contraenti, sottostanno alle disposizioni legali di quest’ultimo e abitano nella regione frontaliera dell’altro Stato contraente.
  10. «Ente ufficiale» designa, per quanto concerne la Repubblica federale di Germania, l’Ufficio federale del lavoro,
  11. per quanto concerne la Svizzera, gli uffici cui incombe l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2 capoverso 1.

Art. 2 Campo d’applicazione per materia

e a quelle relative ai contributi. (2) Nell’esecuzione del presente Accordo, non occorre applicare le disposizioni legali risultanti da convenzioni internazionali concluse con altri Stati o di diritto sovranazionale oppure che servono alla loro applicazione.

(1)Il presente Accordo si applica:

  1. nella Repubblica federale di Germania alle disposizioni legali su:a)il sussidio di disoccupazione,b)il sussidio in caso di disoccupazione parziale,c)il sussidio in caso d’intemperie,d)il sussidio in caso di fallimento;
  2. in Svizzera alle disposizioni di diritto federale su:a)l’indennità in caso di disoccupazione,b)l’indennità in caso di lavoro ridotto,c)l’indennità in caso d’intemperie,d)l’indennità in caso d’insolvenza del datore di lavoro,

Art. 3 Campo d’applicazione personale

Il presente Accordo si applica, salvo disposizioni contrarie:

  1. ai cittadini dei due Stati contraenti,
  2. ai rifugiati e agli apolidi che abitano sul territorio di uno dei due Stati contraenti.
  3. 2 ai frontalieri indipendentemente dalla loro nazionalità

Art. 4 Parità di trattamento

Quando il diritto a una prestazione di cui all’articolo 2 capoverso 1 richiede, secondo le disposizioni legali dello Stato contraente ove si domanda tale prestazione, la nazionalità di tale Stato, le persone cui si applica il presente Accordo in virtù dell’articolo 3 vengono trattate come i cittadini di tale Stato contraente, purché il presente Accordo non disponga altrimenti.

Art. 5 Obbligo di contribuzione

(1) L’obbligo di contribuzione è determinato secondo le disposizioni legali dello Stato contraente sul cui territorio è esercitata l’attività. (2) Tuttavia se, in virtù dell’Accordo sulla sicurezza sociale concluso fra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione Svizzera 3 , non sono applicabili le disposizioni legali vigenti nel luogo d’attività ma lo sono le disposizioni legali dell’altro Stato contraente, si applicano quest’ultime anche all’obbligo di contribuzione in virtù delle disposizioni legali dell’articolo 2 capoverso 1, indipendentemente dalla nazionalità del lavoratore. (3) Il presente Accordo non tange le disposizioni contenute nella Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche 4 nonché nella Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari 5 , relative alle disposizioni legali di cui all’articolo 2 capoverso 1.

Titolo II Disposizioni particolari. Diritto alle prestazioni

Art. 6 Principi

Il diritto alle prestazioni enunciate all’articolo 2 capoverso 1, nonché la procedura, sono determinati secondo le disposizioni legali vigenti nello Stato contraente ove è esercitato il diritto all’indennità, purché gli articoli seguenti non dispongano altrimenti.

Art. 7 Periodi d’occupazione o di contribuzione. Durata dell’indennizzo
e calcolo applicabili da ogni Paese ai propri cittadini

(1) Sono presi in considerazione per il periodo d’occupazione o di contribuzione e la durata dell’indennizzo i periodi d’attività dipendente soggetta a contribuzione compiuti in virtù delle disposizioni legali dell’altro Stato contraente purché il richiedente abbia la nazionalità dello Stato contraente nel quale esercita il diritto all’indennità e abiti sul territorio di tale Stato. I periodi sono presi in considerazione come se fossero stati compiuti secondo le disposizioni legali di tale Stato contraente.

  1. Per calcolare il sussidio di disoccupazione per i periodi compiuti giusta il capoverso 1, secondo le disposizioni del diritto germanico, occorre prendere come base il salario secondo la tariffa determinante nel luogo di domicilio o di dimora abituale del disoccupato oppure, in mancanza di regolamento tariffario, la remunerazione usuale in tale luogo; è determinante il salario dell’occupazione che il disoccupato potrebbe esercitare tenendo conto dell’età e della capacità, ma prendendo in considerazione in modo equo la professione nonché la formazione in base alla situazione e all’evolversi del mercato del lavoro.
  2. Per calcolare l’indennità di disoccupazione per i periodi considerati al capoverso 1, secondo le disposizioni del diritto svizzero, occorre prendere come base il salario ottenuto.

Art. 86 Disposizioni particolari

(1) I frontalieri riscuotono il sussidio di disoccupazione (indennità di disoccupazione) secondo le disposizioni legali dello Stato contraente sul territorio del quale abitano. Per il periodo d’occupazione o di contribuzione e la durata d’indennizzo si considerano i periodi di un’attività dipendente soggetta a contribuzione compiuti secondo le disposizioni legali dell’altro Stato contraente. Si applica l’articolo 7 capoverso 1 seconda frase e il capoverso 2. (2) In deroga al capoverso 1, i frontalieri riscuotono i sussidi di disoccupazione (indennità di disoccupazione) secondo le disposizioni legali dello Stato contraente sul cui territorio sono occupati come se vi abitassero e fin tanto che mantengono lo stesso domicilio nell’altro Stato contraente e non sono autorizzati a esercitarvi un’attività lucrativa dipendente. La competenza territoriale dell’ufficio del lavoro è determinata a seconda del luogo in cui è stata esercitata l’ultima attività. (3) Quando un lavoratore di un’impresa di trasporti pubblici o di un’impresa operante sulla frontiera comune di due Stati contraenti non è sottoposto alle prescrizioni legali dello Stato contraente nel quale abita e ove è stato occupato immediatamente prima di essere disoccupato, in virtù delle disposizioni dell’Accordo sulla sicurezza sociale concluso fra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione Svizzera 7 combinate all’articolo 5 capoverso 2 del presente Accordo, tale lavoratore riscuote il sussidio di disoccupazione (indennità di disoccupazione) secondo le disposizioni legali dell’altro Stato contraente come se abitasse sul territorio di detto Stato, finché mantiene il domicilio nel primo Stato contraente e non è autorizzato a esercitarvi una attività lucrativa dipendente. Da parte germanica è competente l’Ufficio del lavoro di Lörrach; da parte svizzera l’Ufficio del lavoro più vicino al domicilio del lavoratore. (4) I frontalieri riscuotono i sussidi in caso di disoccupazione parziale e in caso d’intemperie (indennità in caso di lavoro ridotto e in caso d’intemperie) secondo le disposizioni legali dello Stato contraente sul cui territorio sono occupati, come se vi abitassero. Riscuotono, indipendentemente dal luogo di domicilio, il sussidio in caso di fallimento (indennità in caso d’insolvenza) secondo le disposizioni legali dello Stato contraente nel quale devono fare valere il credito salariale. (5) I lavoratori che, immediatamente prima di esser disoccupati, esercitavano un’attività sottostante alle disposizioni legali svizzere e che soddisfano le condizioni dell’articolo 19 del Trattato del 23 novembre 1964 8 concluso fra la Repubblica federale tedesca e la Confederazione Svizzera, sull’inclusione del comune di Büsingen am Hochrhein nel territorio doganale svizzero e che risiedono da almeno 6 mesi a Büsingen con l’intenzione di stabilirvisi, riscuotono le prestazioni di cui all’articolo 2 capoverso 1 numero 2 come se abitassero in Svizzera, tuttavia, per quanto concerne l’indennità di disoccupazione, le riscuotono solamente coloro che sono autorizzati a lavorare in Svizzera. Suddetti lavoratori adempiono gli obblighi presso l’ufficio cantonale del lavoro di Sciaffusa se le condizioni legali da cui dipende il diritto alle prestazioni prescrivono che i lavoratori si annuncino personalmente per il collocamento all’ufficio del lavoro del luogo di domicilio e che vi facciano attestare la perdita del lavoro.

Art. 9 Riduzione della durata d’indennizzo

La durata d’indennizzo si riduce in funzione del numero dei giorni per i quali il disoccupato ha già riscosso sussidi di disoccupazione (indennità di disoccupazione) nell’altro Stato contraente durante i dodici mesi precedenti la domanda di indennità. Sono considerati giorni per i quali il disoccupato ha riscosso prestazioni anche quelli per i quali le prestazioni non sono state concesse a cagione della sua condotta colpevole.

Art. 10 Equiparazione delle prestazioni versate nell’altro Stato contraente

Le prestazioni di sicurezza sociale dell’altro Stato contraente sono equiparate a prestazioni analoghe dello Stato contraente sul cui territorio il lavoratore ha fatto valere il suo diritto.

Art. 11 Rimborso dei contributi dei frontalieri

(1) Una parte dell’ammontare complessivo dei contributi dei frontalieri, riscossi secondo le disposizioni legali del Paese in cui è esercitata l’attività in virtù delle disposizioni legali previste all’articolo 2 capoverso 1 è rimborsata annualmente all’Ufficio del Paese di domicilio di cui al capoverso 4 e conformemente alle disposizioni legali qui di seguito. (3) Le autorità competenti decidono come determinare la media annua dei frontalieri che esercitano un’attività. Possono convenire un rimborso globale. (4) Sono responsabili dei rimborsi reciproci di cui al capoverso 1 l’Ufficio federale del lavoro e l’Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro. Tali uffici si trasmettono una volta all’anno i conteggi necessari.

  1. L’ammontare complessivo dei contributi dei frontalieri è calcolato in base alla media annua dei frontalieri occupati e la media dei contributi versati annualmente per ogni lavoratore (contributi del datore di lavoro e del lavoratore).
  2. Detto ammontare dev’essere considerato proporzionalmente alla parte di prestazioni di cui all’articolo 2 capoverso 1 rispetto all’insieme delle prestazioni finanziate mediante contributi e prelievi.
  3. Della somma così calcolata è rimborsata la parte corrispondente alla percentuale dei sussidi di disoccupazione (indennità di disoccupazione), rispetto all’insieme delle prestazioni di cui all’articolo 2 capoverso 1.

Titolo III Disposizioni varie

Art. 12 Assistenza reciproca

Per l’applicazione delle prescrizioni legali di cui all’articolo 2 di questo Accordo, le autorità, i tribunali e gli enti ufficiali degli Stati contraenti si prestano i loro buoni uffici come se si trattasse delle proprie autorità, tribunali e gli enti ufficiali. L’assistenza si applica segnatamente alla notificazione delle decisioni, all’amministrazione della prova, alla riscossione dei contributi e alla restituzione delle prestazioni, eccettuata l’esecuzione forzata mediante assistenza giudiziaria. L’assistenza è gratuita; le spese in contanti sono rimborsate eccettuate le spese di porto.

Art. 13 Protezione dei dati

Se uno Stato contraente trasmette all’altro dati personali, oppure segreti industriali o commerciali, in virtù dell’Accordo o di una Convenzione vertente sulla sua esecuzione si applica sia alla loro trasmissione sia al loro uso il diritto in vigore concernente la protezione dei dati personali e dei segreti industriali e commerciali dello Stato interessato.

Art. 14 Esenzione da emolumenti e da visto di legalizzazione

(1) Se le disposizioni legali di uno Stato contraente prevedono l’esenzione o la riduzione delle imposte o degli emolumenti, inclusi quelli consolari riscossi per i documenti o gli atti che devono essere presentati in virtù di tali disposizioni legali, tale esenzione o riduzione riguarda anche i documenti corrispondenti e gli atti da presentare in virtù del presente Accordo o delle prescrizioni legali dell’altro Stato contraente previste dall’articolo 2 capoverso 1. (2) Gli atti e gli altri documenti di qualsiasi natura, che devono essere presentati in virtù del presente Accordo o delle disposizioni legali dell’altro Stato contraente, di cui all’articolo 2 capoverso 1 sono esonerati dal visto di legalizzazione.

Art. 15 Comunicazioni

(1) Gli uffici dei due Stati contraenti, per l’applicazione delle disposizioni legali previste all’articolo 2 capoverso 1, e del presente Accordo, corrispondono eventualmente fra di loro nonché con i datori di lavoro e i lavoratori o i loro rappresentanti. (2) Le decisioni e gli altri documenti possono anche essere recapitati direttamente per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno alle persone che dimorano sul territorio dell’altro Stato contraente.

Art. 16 Accordo amministrativo e informazione reciproca

(1) Quando è necessario il consenso reciproco, le autorità competenti dei due Stati contraenti decidono direttamente fra di loro i particolari dei provvedimenti amministrativi necessari all’applicazione del presente Accordo. Esse si comunicano ogni informazione concernente i provvedimenti adottati per l’applicazione del presente Accordo nonché le modificazioni e i complementi delle loro legislazioni concernenti la sua esecuzione.

(2)Per agevolare l’applicazione del presente Accordo, sono istituiti i seguenti organismi di collegamento:

  1. nella Repubblica federale di Germania il «Landesarbeitsamt Baden-Württemberg» a Stoccarda,
  2. in Svizzera l’Ufficio cantonale del lavoro di Basilea-Campagna a Pratteln.

Art. 17 Trattenuta delle indennità e delle anticipazioni versate indebitamente

(1) Se l’ente ufficiale di uno Stato contraente ha pagato prestazioni indebite, l’ente ufficiale dell’altro Stato, a domanda del primo ente ufficiale e in suo favore, trattiene l’indebito sul pagamento complementare o sui pagamenti in corso, fatti ai disoccupati secondo le norme vigenti in tale Stato. (2) Se, secondo la legislazione di uno Stato contraente, una persona ha diritto a prestazioni in contanti per un periodo di tempo, per il quale essa o i suoi parenti hanno già riscosso sussidi versati da un’istituzione d’assistenza sociale dell’altro Stato contraente, queste prestazioni in contanti vengono trattenute in favore di detta istituzione se quest’ultima ha diritto al rimborso e se lo domanda, come se si trattasse di un’istituzione d’assistenza sociale avente sede sul territorio del primo Stato contraente. Se, secondo la legislazione di uno Stato contraente, una persona ha diritto a una prestazione in contanti per un periodo di tempo per il quale essa o i suoi parenti hanno già riscosso prestazioni in contanti provenienti da fondi pubblici e versati da un ente ufficiale di diritto pubblico dell’altro Stato contraente, queste prestazioni in contanti vengono trattenute in favore di quest’ultimo ente ufficiale, quando questo abbia diritto al rimborso e lo domandi indipendentemente da altri ordinamenti internazionali.

Art. 18 Surrogazione nei diritti derivanti dal contratto di lavoro

Se, secondo la legislazione di uno Stato contraente, un disoccupato ha riscosso un sussidio di disoccupazione (indennità di disoccupazione) durante un periodo per il quale aveva diritti, derivanti dal contratto di lavoro, nei confronti del precedente datore di lavoro dell’altro Stato contraente, tali diritti passano all’ente ufficiale del primo Stato contraente come se esistessero nei confronti di un datore di lavoro di questo Stato contraente.

Art. 19 Composizione delle controversie

(1) Le controversie riguardanti l’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo devono essere composte, quanto possibile, dalle autorità competenti degli Stati contraenti (2) Se una controversia non può essere composta in tal modo, si applicano le disposizioni relative al Tribunale arbitrale contenute nell’Accordo sulla sicurezza sociale concluso fra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione Svizzera 9 .

Titolo IV Disposizioni transitorie e finali

Art. 20 Disposizioni transitorie

(1) Il presente Accordo non conferisce alcun diritto al pagamento di prestazioni per il periodo precedente la sua entrata in vigore. Vengono tuttavia presi in considerazione i periodi d’attività compiuti nell’altro Stato contraente prima dell’entrata in vigore del Presente Accordo, come se quest’ultimo lo fosse già stato, quando si tratta dell’applicazione degli articoli 7 e 8 . (2) Il presente Accordo non tange le decisioni rese prima della sua entrata in vigore.

Art. 21 Protocollo finale

Il protocollo finale allegato costituisce parte integrante del presente Accordo.

Art. 22 Applicazione per il «Land» di Berlino

Il presente Accordo si applica anche al «Land» di Berlino se il Governo della Repubblica federale di Germania non emana una dichiarazione contraria a destinazione del Consiglio federale svizzero, entro tre mesi a decorrere dall’entrata in vigore del presente Accordo.

Art. 23 Ratificazione. Entrata in vigore

(1) II presente Accordo dev’essere ratificato. Gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Bonn appena possibile. (2) Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese seguente quello nel corso del quale sono stati scambiati gli strumenti di ratificazione.

Art. 24 Durata d’indennizzo. Abrogazione

(1) II presente Accordo è concluso per una durata indeterminata. Ciascun Stato contraente può denunciarlo al termine di un anno civile mediante un preavviso di tre mesi. (2) Se l’Accordo cessa di produrre i suoi effetti in seguito a denuncia, le sue disposizioni continuano ad applicarsi ai diritti acquisiti fino a quel momento, ma non oltre a un anno a decorrere dal momento in cui ha cessato d’essere in vigore.

Art. 25 Abrogazione delle disposizioni previgenti

L’entrata in vigore del presente Accordo abroga: La convenzione del 4 febbraio 1928 10 fra la Confederazione svizzera e il Reich tedesco concernente l’assicurazione disoccupazione dei lavoratori delle regioni di confine; L’Accordo amministrativo del 2/27 febbraio 1976 fra il Ministro federale del lavoro e degli affari sociali e il capo del Dipartimento federale dell’economia pubblica concernente le prestazioni in caso di disoccupazione parziale per i frontalieri che abitano nella Repubblica federale di Germania e lavorano in Svizzera; Il numero 8a del protocollo finale allegato alla Convenzione del 25 febbraio l964 11 sulla sicurezza sociale fra Confederazione Svizzera e Repubblica federale di Germania nel tenore della Convenzione complementare del 9 settembre 1975. In fede di che , i plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatto a Berna, il 20 ottobre 1982, in due esemplari in lingua tedesca.

Per la
Confederazione Svizzera:

Per la
Repubblica federale di Germania:

Jean-Pierre Bonny

Dr. Helmut Redies

Protocollo finale

Alla firma dell’Accordo d’assicurazione-disoccupazione concluso oggi fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania, i plenipotenziari dei due Stati contraenti annunciano, in una dichiarazione comune, che convengono quanto segue:

1. Ad articolo 1 numero 6

  1. Fin tanto che la Svizzera non applica il capitolo dell’assicurazione-disoccupazione contenuto nell’Accordo concernente la sicurezza sociale dei battellieri del Reno12, si considera frontaliere il lavoratore che abita in uno dei due Stati contraenti ed è occupato come battelliere del Reno da un’impresa con sede nell’altro Stato contraente. D’altronde, il presente Accordo non tange la versione vigente dell’Accordo concernente la sicurezza sociale dei battellieri del Reno.
  2. L’articolo 1 dell’Accordo del 27 maggio 197013 fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Germania concernente il passaggio delle persone nel piccolo traffico di confine determina le zone frontaliere dei due Stati contraenti.

2. Ad articolo 3

Ai sensi dell’articolo 3 sono considerati rifugiati e apolidi:

  1. I rifugiati ai sensi dell’articolo I della Convenzione del 28 luglio 195114 relativa allo Statuto dei rifugiati e al protocollo del 31 gennaio 196715 allegato a tale Accordo;
  2. Gli apolidi ai sensi dell’articolo 1 della Convenzione del 28 settembre 195416 relativa allo Statuto degli apolidi.

3. Ad articolo 4

Il presente Accordo non modifica la limitazione degli aventi diritto prevista all’articolo 14 capoverso 3 della legge federale sull’assicurazione contro la disoccupazione del 25 giugno 1982 17 . I cittadini germanici stabilitisi in Svizzera sono parificati in tutti gli altri casi ai cittadini svizzeri.

4. Ad articolo 5 capoverso 1

I frontalieri domiciliati nella Repubblica federale di Germania, indipendentemente dall’obbligo di versare contributi secondo le disposizioni del diritto svizzero, possono essere obbligati a versare un contributo anche all’Ufficio federale del lavoro. La Svizzera si riserva il diritto d’applicare un disciplinamento corrispondente ai frontalieri domiciliati sul suo territorio. Le prestazioni dei sussidi di disoccupazione (indennità di disoccupazione) secondo l’articolo 8 capoverso 1 possono dipendere dal pagamento di contributi supplementari.

5. Ad articolo 7 capoverso 1

Non sono modificati i diritti dei rifugiati e degli apolidi derivanti dalle disposizioni menzionate al numero 2 del presente protocollo finale.

6. Ad articolo 7 capoverso 2 lettera a

Per il calcolo delle prestazioni l’Ufficio federale del lavoro prende come base la classe di imponibile che sarebbe determinante per il lavoratore se fosse soggetto al pagamento di imposte.

7. Ad articolo 8 capoverso 1

Gli uffici del lavoro dei due Stati contraenti si sforzeranno di ricollocare i frontalieri divenuti disoccupati e a tale scopo collaboreranno strettamente. Anche le autorità competenti possono prendere le misure necessarie in materia.

8. Ad articolo 11 capoverso 2 lettera a

La Svizzera fa tale calcolo tenendo conto dei diversi settori economici.

9. Aiuto ai disoccupati nella Repubblica federale di Germania

Per quanto concerne il diritto di un cittadino germanico all’aiuto in caso di disoccupazione l’ottenimento d’indennità di disoccupazione secondo le disposizioni del diritto svizzero è assimilato a quello dei sussidi di disoccupazione secondo le disposizioni legali vigenti nella Repubblica federale di Germania; negli altri casi si applica per analogia l’articolo 7.

Fatto a Berna il 20 ottobre 1982, in due esemplari in lingua tedesca.

Per la
Confederazione Svizzera:

Per la
Repubblica federale di Germania:

Jean-Pierre Bonny

Dr. Helmut Redies