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0.946.291.232

Accordo
di commercio e di cooperazione economica
tra il Consiglio federale svizzero
e il Governo della Repubblica d’Albania

RU 1996 2539; FF 1996 I 581

Traduzione1

Concluso il 31 ottobre 1995

Approvato dall’Assemblea federale il 14 marzo 19962

Entrato in vigore con scambio di note il 1° agosto 1996

(Stato 1° agosto 1996)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica d’Albania,

qui di seguito definiti «Parti contraenti»,

consapevoli della particolare importanza del commercio estero e delle diverse forme di cooperazione economica ai fini dello sviluppo economico dei due Paesi;

presa in considerazione la Dichiarazione firmata dai Paesi dell’AELS, segnatamente dalla Svizzera, e dall’Albania nel dicembre 1992 a Ginevra;

dichiarandosi disposti a cooperare nella ricerca di vie e di strumenti favorevoli allo sviluppo del commercio e delle relazioni economiche conformemente ai principi e alle condizioni enunciati nell’Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), firmato a Helsinki il 1° agosto 1975, e in altri documenti della CSCE, segnatamente la Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché ai principi enunciati nel documento finale della Conferenza di Bonn sulla cooperazione economica in Europa;

ribadita la loro adesione alla democrazia pluralista fondata sui principi del diritto, sui diritti dell’uomo, compresi i diritti delle persone che appartengono a minoranze, sulle libertà fondamentali e sull’economia di mercato;

animati dal desiderio di creare le condizioni favorevoli, da un lato, ad uno sviluppo reale ed armonioso degli scambi commerciali bilaterali nonché alla diversificazione di questi ultimi e, d’altro lato, alla promozione della cooperazione commerciale ed economica in settori di interesse comune;

dichiarandosi pronti ad esaminare, alla luce di tutti gli elementi pertinenti, le possibilità di sviluppare ed approfondire le loro relazioni e di estenderle a settori non coperti dal presente Accordo;

consapevoli del ruolo fondamentale nel commercio internazionale dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) 3 , al quale la Svizzera partecipa come Parte contraente e l’Albania quale osservatore;

decisi a sviluppare le loro relazioni in ambito commerciale in conformità dei principi fondamentali del GATT e degli accordi multilaterali dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) 4 ;

hanno convenuto, al fine di conseguire gli obiettivi sopraelencati, di concludere il seguente Accordo:

Art. 1 Obiettivo

Il presente Accordo si prefigge di definire un insieme di norme e pratiche che permettano di condurre a buon fine il commercio di merci e le relazioni economiche fra le Parti contraenti. In particolare, le Parti contraenti si impegnano, nell’ambito della loro legislazione e dei loro rispettivi obblighi, a sviluppare armoniosamente i loro scambi commerciali nonché diverse forme di cooperazione commerciale ed economica.

Le Parti contraenti riconoscono che i principi definiti dai processi della CSCE rappresentano un elemento essenziale per il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo.

Art. 2 GATT

Le Parti contraenti si adoperano per promuovere, sviluppare e diversificare i loro scambi commerciali, conformemente ai principi del GATT.

Art. 3 Trattamento della nazione più favorita

Le Parti contraenti si accordano reciprocamente il trattamento della nazione più favorita per quanto concerne i dazi doganali e i tributi di qualsiasi genere riscossi all’importazione o all’esportazione di merci, o in rapporto con queste ultime, nonché le tasse e gli altri tributi riscossi direttamente o indirettamente sulle merci importate o esportate, e per quanto riguarda le modalità di riscossione di dazi doganali, tasse e tributi nonché l’insieme di prescrizioni e formalità relative agli scambi commerciali.

Il paragrafo 1 non va interpretato come obbligo per una Parte contraente di far beneficiare l’altra Parte dei vantaggi che essa concede:

  1. per agevolare il commercio frontaliero;
  2. allo scopo di creare un’unione doganale o una zona di libero scambio o in seguito alla creazione di tale unione o zona, in applicazione dell’articolo XXIV del GATT;
  3. ai Paesi in sviluppo, in applicazione del GATT e di altri accordi internazionali.

Art. 4 Non discriminazione

Le importazioni in provenienza da o le esportazioni verso il territorio dell’altra Parte contraente non sono soggette ad alcun divieto né ad alcuna restrizione quantitativa, compresa la concessione di licenze, a meno che l’importazione o l’esportazione di un prodotto simile da o verso un Paese terzo non sia parimenti assoggettata a tale divieto o restrizione. La Parte contraente che introduce tali misure le applica in modo da pregiudicare il meno possibile l’altra Parte contraente.

Art. 5 Trattamento nazionale

Per quanto concerne le tasse e gli altri tributi interni nonché tutte le leggi, regolamenti e prescrizioni concernenti la vendita interna, l’offerta sul mercato, l’acquisto, il trasporto, la distribuzione o l’utilizzazione, il trattamento riservato alle merci provenienti dal territorio di una Parte contraente e importate nel territorio dell’altra Parte non può essere meno favorevole di quello riservato alle merci simili di origine nazionale.

Art. 6 Pagamenti

I pagamenti in contropartita degli scambi di merci e di servizi fra le parti di una transazione individuale sono effettuati in moneta liberamente convertibile, nella misura in cui queste parti non hanno deciso altrimenti.

Le parti di transazioni individuali situate sul territorio dell’una o dell’altra Parte contraente sono trattate, per quanto concerne l’accesso a una moneta liberamente convertibile e i relativi trasferimenti, in modo altrettanto favorevole che le parti di transazioni individuali di un qualsiasi Stato terzo.

Art. 7 Altre condizioni commerciali

Fra le parti di transazioni individuali il commercio di merci si effettua ai prezzi di mercato e in conformità della prassi commerciale abituale sul piano internazionale. In particolare le amministrazioni ufficiali e le aziende commerciali di Stato acquistano o vendono i prodotti importati, rispettivamente esportati, fondandosi su considerazioni commerciali, e segnatamente in materia di prezzo, qualità e quantità disponibili; conformemente alla prassi commerciale abituale, offrono alle aziende dell’altra Parte contraente condizioni di libera concorrenza nella partecipazione a tali transazioni.

Le Parti contraenti non possono esortare né incitare le parti di una transazione individuale ad impegnarsi in operazioni di compensazione.

Art. 8 Appalti pubblici

Le Parti contraenti si adoperano per istituire condizioni trasparenti e concorrenziali per quanto concerne l’aggiudicazione dei contratti di appalti pubblici di beni e servizi, segnatamente mediante pubblica gara. S’impegnano a tal fine a collaborare in seno al Comitato misto.

Art. 9 Trasparenza

Le Parti contraenti mettono a disposizione l’una dell’altra la legislazione, la regolamentazione, le decisioni giudiziarie e le disposizioni amministrative riguardanti le attività commerciali in generale e si informano reciprocamente di qualsiasi cambiamento della loro nomenclatura tariffaria o statistica.

Art. 10 Perturbazioni del mercato

Le Parti contraenti si consultano qualora determinate merci siano importate sul territorio di una di esse in quantità o a condizioni tali da pregiudicare o rischiare di pregiudicare gravemente i produttori nazionali di merci analoghe o direttamente concorrenziali.

Le consultazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo hanno lo scopo di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti; nella misura in cui le Parti contraenti non convengano altrimenti, esse si concludono al più tardi 30 giorni dopo la notificazione della Parte contraente interessata.

Se le Parti non giungono ad un accordo in applicazione dei paragrafi 1 e 2, la parte lesa può limitare le importazioni delle merci interessate nella misura e durante il periodo strettamente necessari per prevenire o porre rimedio al pregiudizio. In questo caso e dopo consultazione, l’altra Parte contraente può derogare agli obblighi che le spettano in virtù del presente Accordo per scambi sostanzialmente equivalenti.

In circostanze eccezionali, nelle quali un ritardo provocherebbe pregiudizi di difficile riparazione, provvedimenti come quelli previsti al paragrafo 3 possono essere provvisoriamente applicati senza consultazioni preventive, a condizione che si proceda alle consultazioni immediatamente dopo l’applicazione. Essi sono applicati in conformità delle disposizioni pertinenti del GATT/OMC.

Nella scelta dei provvedimenti di cui ai paragrafi 3 e 4, le Parti contraenti conferiscono la priorità a quelli che meno pregiudicano l’applicazione del presente Accordo.

Art. 11 Dumping

Se constata che una Parte contraente ricorre a pratiche di dumping ai sensi dell’articolo VI del GATT, l’altra Parte contraente può prendere adeguati provvedimenti per opporvisi in conformità delle disposizioni del GATT.

Art. 12 Merci in transito

Ogni Parte contraente s’impegna a non prelevare tasse di transito, diritti o altri tributi di uguale effetto, tranne se queste tasse sono proporzionali ai costi amministrativi effettivamente provocati dal transito o ai costi dei servizi resi, né a porre ostacoli amministrativi al transito delle merci dell’altra Parte contraente sul suo territorio.

Art. 13 Proprietà intellettuale

Le Parti contraenti accordano e assicurano una protezione adeguata, efficace e non discriminatoria dei diritti di proprietà intellettuale. Esse adottano e applicano provvedimenti adeguati, efficaci e non discriminatori al fine di proteggere questi diritti contro qualsiasi violazione e in particolare contro la contraffazione e la pirateria. Obblighi specifici delle Parti contraenti sono enunciati nell’appendice al presente Accordo.

Le Parti contraenti si conformano alle disposizioni delle convenzioni multilaterali di cui all’articolo 2 della suddetta appendice e si adoperano per aderirvi, come pure ad altre convenzioni multilaterali che favoriscono la cooperazione nel settore della protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

possono essere esonerati da tale obbligo, purché tale esonero non costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti di cittadini dell’altra Parte contraente.

Nel settore della proprietà intellettuale, le Parti contraenti non accordano un trattamento meno favorevole ai cittadini dell’altra Parte contraente di quello accordato ai cittadini di qualsiasi altro Stato. Tutti i vantaggi, favori, privilegi o immunità derivanti da:

  1. accordi bilaterali in vigore per una Parte contraente al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo e notificati all’altra Parte al più tardi un anno dopo l’entrata in vigore del presente Accordo;
  2. accordi multilaterali esistenti o futuri, nonché gli accordi con la Comunità europea, ai quali le Parti contraenti non sono entrambe parte,

Qualora una Parte contraente concluda un accordo con un Paese terzo che vada oltre le esigenze del presente Accordo, questa Parte accorda, su domanda, una protezione dei diritti di proprietà intellettuale a condizioni equivalenti all’altra Parte contraente e intraprende in buona fede negoziati a tale scopo.

Se una Parte contraente considera che l’altra Parte non ha rispettato i suoi obblighi giusta il presente articolo, può adottare provvedimenti adeguati rispettando le condizioni e procedure di cui all’articolo 18 (Comitato misto) del presente Accordo.

Le Parti contraenti convengono di rivedere, su domanda di una di esse, le disposizioni relative alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale contenute nel presente articolo e nell’appendice al fine di aumentare i livelli di protezione ed evitare distorsioni commerciali, o di rimediarvi se queste sono dovute ai livelli attuali.

Le Parti contraenti convengono delle modalità adeguate d’assistenza tecnica e di cooperazione tra le rispettive autorità. A tale scopo, esse coordinano gli sforzi con le organizzazioni internazionali interessate.

Art. 14 Deroghe

o qualsiasi altra misura di cui all’articolo XX del GATT.

Fermo restando che le seguenti misure non siano applicate in modo da costituire una discriminazione arbitraria o ingiustificata negli scambi commerciali fra le Parti contraenti né una limitazione occulta delle transazioni, il presente Accordo non vieta alle Parti di adottare provvedimenti giustificati dal punto di vista della tutela:

  1. della moralità pubblica;
  2. della salute o della vita di persone, animali e vegetali nonché dell’ambiente;
  3. della proprietà intellettuale;

Il presente Accordo non impedisce alle Parti contraenti di applicare misure giustificate dal disposto dell’articolo XXI del GATT.

Art. 15 Regole tecniche

Le Parti contraenti si adoperano per esaminare, in seno al Comitato misto, le possibilità di collaborare con più intensità nei settori relativi all’eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio. Questa collaborazione è incentrata sui soggetti relativi alle regole tecniche, alla standardizzazione, ai test ed ai certificati.

Art. 16 Cooperazione economica

Le Parti contraenti si adoperano per favorire e promuovere la cooperazione economica in settori di interesse comune.

Tale cooperazione economica ha segnatamente per scopi:

  1. consolidare e diversificare i legami economici tra i due Paesi;
  2. contribuire allo sviluppo delle loro economie;
  3. aprire l’accesso a nuove fonti di approvvigionamento e a nuovi mercati;
  4. agevolare la collaborazione fra operatori economici al fine di promuovere le joint ventures, gli accordi sulla concessione di licenze e altre forme analoghe di cooperazione;
  5. favorire le trasformazioni strutturali in seno alle rispettive economie e consolidare la posizione dell’Albania nei settori della politica commerciale;
  6. agevolare la partecipazione delle piccole e medie imprese agli scambi commerciali e alla cooperazione.

Art. 17 Revisione dell’Accordo ed estensione del suo campo d’applicazione

Le Parti contraenti convengono di riesaminare le disposizioni del presente Accordo su domanda di una di esse.

Le Parti contraenti si dichiarano disposte a sviluppare ed approfondire le relazioni instaurate in virtù del presente Accordo e ad estenderle a settori non coperti da quest’ultimo, quali i servizi e gli investimenti. Ogni Parte contraente può sottoporre al Comitato misto domande motivate a tal fine.

Art. 18 Comitato misto

È istituito un Comitato misto al fine di garantire l’attuazione dell’Accordo. Questo Comitato è composto di rappresentanti delle Parti contraenti, opera per mutuo consenso e si riunisce ogni qualvolta necessario, normalmente una volta all’anno, alternativamente in Svizzera e in Albania. È presieduto, a turno, da ognuna delle Parti contraenti.

Il Comitato misto deve in particolare:

  1. seguire attentamente il buon funzionamento dell’Accordo, segnatamente per quanto concerne l’interpretazione e l’applicazione delle sue disposizioni e la possibilità di estenderne il campo;
  2. offrire un luogo di consultazioni per elaborare raccomandazioni intese a risolvere i problemi che potrebbero sorgere fra le Parti contraenti;
  3. studiare le questioni attinenti alle relazioni commerciali fra i due Paesi;
  4. valutare i progressi raggiunti ai fini dell’espansione degli scambi e della cooperazione fra i due Paesi;
  5. scambiare informazioni e previsioni a proposito di soggetti riguardanti il commercio nonché informazioni ai sensi dell’articolo 9 (trasparenza);
  6. offrire un luogo d’incontro per consultazioni ai sensi dell’articolo 10 (perturbazioni del mercato);
  7. offrire un luogo d’incontro per consultazioni consecutive a sviluppi della scena internazionale, segnatamente nell’ambito dei diritti di proprietà intellettuale; queste consultazioni possono svolgersi anche fra i periti delle Parti contraenti; – contribuire allo sviluppo della cooperazione economica in applicazione dell’articolo 16 (cooperazione economica);
  8. formulare ed in seguito sottoporre alle autorità delle Parti contraenti proposte di emendamenti al presente Accordo al fine di tenere conto delle nuove evoluzioni, nonché delle raccomandazioni a proposito del suo funzionamento ed dell’estensione del suo campo d’applicazione ai sensi dell’articolo 17 (revisione dell’Accordo ed estensione del suo campo d’applicazione).

Art. 19 Consultazioni generali e procedura di reclamo

Ogni Parte contraente considera benevolmente qualsiasi interpretazione che l’altra Parte contraente potrebbe dare al riguardo di qualsiasi soggetto relativo al funzionamento del presente Accordo. È disposta, se del caso, a procedere a consultazioni in un’occasione adatta.

Qualora una Parte contraente ritenesse di essere o di poter essere privata di un vantaggio conferito dal presente Accordo, può sottoporre la questione al Comitato misto. Quest’ultimo prende rapidamente disposizioni al fine di esaminare la questione. Queste disposizioni possono includere il riferimento ad un comitato di esame composto di persone indipendenti scelte per la loro competenza e integrità e nominate dal Comitato misto alle condizioni da lui stabilite. Il Comitato misto può fare alle Parti contraenti le raccomandazioni che gli sembrano appropriate.

Art. 20 Accesso ai tribunali

Nell’ambito del presente Accordo, ogni Parte contraente s’impegna ad accordare il trattamento nazionale alle persone fisiche e giuridiche dell’altra Parte contraente per quanto concerne l’accesso ai tribunali e agli organi amministrativi competenti e l’applicazione delle procedure.

Art. 21 Accordi bilaterali esistenti

Alla data dell’entrata in vigore del presente Accordo, l’Accordo di commercio del 28 ottobre 1974 5 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare d’Albania cessa di essere in vigore.

Art. 22 Applicazione territoriale

Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein nella misura in cui questo Paese rimanga legato alla Confederazione Svizzera dal Trattato di unione doganale del 29 marzo 1923 6 .

Art. 23 Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del mese seguente la data in cui le due Parti contraenti si sono reciprocamente notificate per via diplomatica l’adempimento delle condizioni costituzionali o delle altre condizioni legali richieste per la sua entrata in vigore.

Art. 24 Durata d’applicazione e denuncia

Il presente Accordo si applica finché una delle due Parti non lo denuncia mediante notifica scritta all’altra Parte. Il presente Accordo cessa di essere valido sei mesi dopo la data della notifica all’altra Parte.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Tirana, il 31 ottobre 1995, in due esemplari originali, ciascuno in lingua francese e in lingua albanese, i due testi facenti parimenti fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Rudolf Ramsauer

Per il
Governo della Repubblica d’Albania:

Suzana Panariti

Appendice concernente l’articolo 13

Proprietà intellettuale

Art. 1 Definizione e campo d’applicazione della protezione

Per «protezione della proprietà intellettuale» si intende in particolare la protezione del diritto d’autore e dei diritti affini, compresi i programmi per computer e le banche dati, dei marchi di prodotti e di servizi, delle indicazioni geografiche, comprese le denominazioni d’origine, dei brevetti d’invenzione, dei disegni e modelli industriali, delle topografie di circuiti integrati e delle informazioni segrete in materia di know‑how.

Art. 2 Disposizioni delle convenzioni internazionali

Conformemente al paragrafo 2 dell’articolo 13 del presente Accordo, le Parti contraenti convengono di conformarsi alle disposizioni delle seguenti convenzioni multilaterali:

  1. GATT/OMC – Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS);
  2. Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale (Atto di Stoccolma, 19677);
  3. Convenzione di Berna del 9 settembre 1886 per la protezione delle opere letterarie e artistiche (Atto di Parigi, 19718);
  4. Convenzione internazionale del 26 ottobre 196l9 sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Convenzione di Roma).

Le Parti contraenti convengono d’intraprendere rapidamente consultazioni di periti, su domanda di una di esse, sulle attività relative alle convenzioni internazionali citate o future concernenti l’armonizzazione, l’amministrazione e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e sulle attività delle organizzazioni internazionali quali l’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT)/Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) nonché sulle relazioni delle Parti contraenti con Paesi terzi nel settore della proprietà intellettuale.

Art. 3 Disposizioni complementari

Le Parti contraenti assicurano nelle loro leggi nazionali almeno quanto segue:

  1. una protezione adeguata ed efficace del diritto d’autore, compresi i programmi per computer e le banche dati, e dei diritti affini;
  2. una protezione adeguata ed efficace dei marchi di prodotti e di servizi, in particolare dei marchi di grande fama;
  3. mezzi adeguati ed efficaci per proteggere le indicazioni geografiche, comprese le denominazioni d’origine per quanto concerne tutte le merci ed i servizi;
  4. una protezione adeguata ed efficace dei disegni e modelli industriali, prevedendo segnatamente un periodo di protezione di cinque anni a partire dalla data di deposito con possibilità di rinnovo per due periodi consecutivi di cinque anni ciascuno;
  5. una protezione adeguata ed efficace dei brevetti d’invenzione in tutti i settori della tecnologia, ad un livello paragonabile a quello prevalente nella zona europea di libero scambio e, segnatamente, una durata di protezione di vent’anni a partire dalla data del deposito della domanda;
  6. una protezione adeguata ed efficace delle topografie di circuiti integrati;
  7. una protezione adeguata ed efficace di informazioni segrete in materia di know‑how;
  8. le licenze obbligatorie in materia di brevetti non sono esclusive, né discriminatorie; sottostanno ad una compensazione proporzionale al valore economico della licenza e possono essere oggetto di una revisione giudiziaria. L’estensione e la durata di una simile licenza sono limitate allo scopo per cui essa è stata rilasciata. Le licenze per non sfruttamento sono utilizzate unicamente nella misura necessaria per soddisfare l’approvvigionamento del mercato locale a condizioni commerciali ragionevoli.

Art. 4 Acquisizione e mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale

Qualora l’acquisizione di un diritto di proprietà intellettuale sia assoggettato al rilascio o alla registrazione, le Parti contraenti assicurano che le procedure di rilascio o di registrazione siano di buona qualità, non discriminatorie, giuste ed eque. Esse non sono inutilmente complesse e costose e non comportano termini incongrui o dilazioni ingiustificate.

Le Parti contraenti devono aderire ai seguenti accordi sulla registrazione internazionale o confermare di essere vincolate agli obblighi che ne derivano:

  1. Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 per la registrazione internazionale dei marchi (Atto di Stoccolma, 196710);
  2. Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 197011;
  3. Accordo dell’Aia del 6 novembre 1925 concernente il deposito internazionale dei disegni o modelli industriali (Atto di Stoccolma, 196712).

Art. 5 Applicazione dei diritti di proprietà intellettuale

Le Parti contraenti adottano nel loro diritto nazionale mezzi adeguati, efficaci e non discriminatori per far rispettare i diritti di proprietà intellettuale al fine di garantirne una completa protezione contro qualsiasi violazione. Questi mezzi comprendono sanzioni civili e penali per qualsiasi violazione di un diritto di proprietà intellettuale che sottostà al presente Accordo e segnatamente l’ingiunzione e un risarcimento in riparazione del danno subito dal titolare del diritto nonché provvedimenti cautelari, comprese misure inaudita altera parte.

I mezzi per far rispettare i diritti di proprietà intellettuale sono non discriminatori, giusti ed equi. Non sono inutilmente complessi e costosi e non comportano termini incongrui o dilazioni ingiustificate.

Le decisioni amministrative prese in base alle procedure di cui nel presente articolo possono essere oggetto di ricorso presso un’autorità giudiziaria o quasi giudiziaria.