Le Parti contraenti accordano e assicurano una protezione adeguata, efficace e non discriminatoria dei diritti di proprietà intellettuale. Esse adottano e applicano provvedimenti adeguati, efficaci e non discriminatori al fine di proteggere questi diritti contro qualsiasi violazione e in particolare contro la contraffazione e la pirateria. Obblighi specifici delle Parti contraenti sono enunciati nell’appendice al presente Accordo.
Le Parti contraenti si conformano alle disposizioni delle convenzioni multilaterali di cui all’articolo 2 della suddetta appendice e si adoperano per aderirvi, come pure ad altre convenzioni multilaterali che favoriscono la cooperazione nel settore della protezione dei diritti di proprietà intellettuale.
possono essere esonerati da tale obbligo, purché tale esonero non costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti di cittadini dell’altra Parte contraente.
Nel settore della proprietà intellettuale, le Parti contraenti non accordano un trattamento meno favorevole ai cittadini dell’altra Parte contraente di quello accordato ai cittadini di qualsiasi altro Stato. Tutti i vantaggi, favori, privilegi o immunità derivanti da:
- accordi bilaterali in vigore per una Parte contraente al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo e notificati all’altra Parte al più tardi un anno dopo l’entrata in vigore del presente Accordo;
- accordi multilaterali esistenti o futuri, nonché gli accordi con la Comunità europea, ai quali le Parti contraenti non sono entrambe parte,
Qualora una Parte contraente concluda un accordo con un Paese terzo che vada oltre le esigenze del presente Accordo, questa Parte accorda, su domanda, una protezione dei diritti di proprietà intellettuale a condizioni equivalenti all’altra Parte contraente e intraprende in buona fede negoziati a tale scopo.
Se una Parte contraente considera che l’altra Parte non ha rispettato i suoi obblighi giusta il presente articolo, può adottare provvedimenti adeguati rispettando le condizioni e procedure di cui all’articolo 18 (Comitato misto) del presente Accordo.
Le Parti contraenti convengono di rivedere, su domanda di una di esse, le disposizioni relative alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale contenute nel presente articolo e nell’appendice al fine di aumentare i livelli di protezione ed evitare distorsioni commerciali, o di rimediarvi se queste sono dovute ai livelli attuali.
Le Parti contraenti convengono delle modalità adeguate d’assistenza tecnica e di cooperazione tra le rispettive autorità. A tale scopo, esse coordinano gli sforzi con le organizzazioni internazionali interessate.