L’autorità superiore del Cantone di Argovia in materia di concordato è competente ad approvare le deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti.
Per i prestiti degl’impianti idroelettrici indicati nell’articolo 1, le disposizioni del Codice svizzero delle obbligazioni sono riconosciute applicabili alle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti. Se le condizioni contrattuali dei prestiti non sono più interamente adempiute, alle deliberazioni che saranno prese entro il 31 dicembre 1954 al più tardi saranno applicabili le seguenti facilitazioni, in deroga alle prescrizioni degli articoli 1170, numeri 1, 3, 4 e 5, 1172 e 1177, numero 2, del Codice svizzero delle obbligazioni:
- La riduzione del tasso dell’interesse nel senso dell’articolo 1170, numero 3, del Codice svizzero delle obbligazioni può formare oggetto, per la nuova, durata di validità che sarà fissata per tali prestiti, di una sola deliberazione vincolante per tutti gli obbligazionisti.
- in virtù di un nuovo piano comprendente gli ammortamenti scaduti, il termine d’ammortamento di siffatti prestiti può, con una sola deliberazione vincolante per tutti gli obbligazionisti, essere prorogato di 15 anni dopo la scadenza prevista per il rimborso, ma fino al 31 dicembre 1970 al più tardi. I termini di rimborso di prestiti o di frazioni di prestiti possono essere prorogati in conformità, indipendentemente dalla data primitiva della loro scadenza.
- Il pagamento degl’interessi scaduti fino al 31 dicembre 1948 può essere prorogato fino al 31 dicembre 1957 mediante una sola deliberazione vincolante per tutti gli obbligazionisti.
- Nel determinare il capitale in circolazione, esclusi i titoli che non conferiscono diritto di voto (art. 1172, primo capoverso, del Codice svizzero delle obbligazioni), le seguenti obbligazioni non sono prese in considerazione, eccetto che esse siano presentate e rappresentate alle assemblee degli obbligazionisti:–le obbligazioni che in virtù del §6 della legge federale germanica del 25 agosto 1952 sulla «Auslandsbondsbereinigung» sono considerate come acquistate per scopi d’ammortamento,–le obbligazioni che sono state annunciate come smarrite ai servizi germanici di controllo in seguito alle diffide emesse dall’ufficio incaricato della «Wertpapierbereinigung» conformemente al §56, secondo capoverso, della legge federale germanica sulla «Auslandsbondsbereinigung».
- L’approvazione di tali deliberazioni non può essere rifiutata in virtù dell’articolo 1177, numero 2, del Codice svizzero delle obbligazioni.