Lexipedia

0.946.291.561

Accordo
di commercio e di cooperazione economica
tra il Consiglio federale svizzero
e il Governo della Repubblica di Armenia

RU 200151; FF 1999 939

Traduzione

Concluso il 19 novembre 1998
Approvato dall’Assemblea federale il 18 marzo 19991
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° gennaio 2000

(Stato 13 marzo 2026)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Armenia,

detti qui di seguito «Parti contraenti»,

consapevoli della particolare importanza che il commercio estero e le diverse forme di cooperazione economica rivestono ai fini dello sviluppo economico dei due Paesi;

dichiarandosi disposti a cooperare nella ricerca di vie e di strumenti atti ad agevolare lo sviluppo del commercio e delle relazioni economiche conformemente ai principi e alle condizioni enunciate nell’Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) firmato a Helsinki il 1° agosto 1975 e in altri documenti della CSCE/OSCE, segnatamente la Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché ai principi enunciati nel documento finale della Conferenza di Bonn sulla cooperazione economica in Europa;

ribadita la loro adesione alla democrazia pluralista fondata sui principi del diritto, sui diritti dell’uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, sulle libertà fondamentali e sull’economia di mercato;

animati dal desiderio di creare le condizioni favorevoli ad uno sviluppo concreto ed armonioso nonché alla diversificazione degli scambi e alla promozione della cooperazione commerciale ed economica in settori di interesse comune;

dichiarandosi pronti a esaminare le possibilità di sviluppare e approfondire le loro relazioni e di estenderle a settori non coperti dal presente Accordo;

decisi a sviluppare le loro relazioni commerciali nel rispetto dei principi fondamentali dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio 2 (GATT) e dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio 3 (OMC);

consapevoli dello statuto della Svizzera in quanto membro dell’OMC e di quello di osservatore della Repubblica d’Armenia;

hanno convenuto, al fine di conseguire gli obiettivi sopraelencati, di concludere il seguente Accordo:

Art. 1 Obiettivi

Il presente Accordo si prefigge di definire le norme e le pratiche che reggono il commercio delle merci e le relazioni economiche fra le Parti contraenti. In particolare, le Parti contraenti si impegnano, nel quadro della loro legislazione e dei rispettivi obblighi internazionali, a sviluppare armoniosamente i loro scambi commerciali nonché diverse forme di cooperazione commerciale ed economica.

Le Parti contraenti riconoscono che i principi definiti dai processi della CSCE/ OSCE rappresentano un elemento importantissimo per il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo.

Art. 2 GATT/OMC

Le Parti contraenti si adoperano per promuovere, sviluppare e diversificare i loro scambi commerciali, conformemente ai principi del GATT/OMC.

Art. 3 Trattamento della nazione più favorita

Le Parti contraenti si accordano il trattamento della nazione più favorita per quanto concerne i dazi e qualsiasi tipo di tributo prelevato su o in rapporto con l’importazione o l’esportazione di merci, o prelevato sui trasferimenti internazionali di pagamenti per le importazioni o le esportazioni, nonché le tasse e gli altri tributi prelevati direttamente o indirettamente sulle merci importate o esportate e, per quanto concerne le modalità di prelevamento dei dazi, le tasse e altri tributi nonché qualsiasi prescrizione e formalità nell’ambito degli scambi commerciali.

Il paragrafo 1 del presente articolo non va inteso come obbligo per le Parti contraenti di far beneficiare l’altra Parte dei vantaggi che essa concede:

  1. per agevolare il commercio frontaliero;
  2. allo scopo di creare un’unione doganale o una zona di libero scambio o in seguito alla creazione di un’unione doganale o di un’unione di libero scambio in conformità con l’articolo XXIV del GATT 19944;
  3. ai Paesi in sviluppo, in applicazione del GATT/OMC o di altri accordi internazionali.

Art. 4 Non discriminazione

Le importazioni in provenienza da o le esportazioni verso il territorio della Parte contraente non sono soggette ad alcun divieto né ad alcuna restrizione quantitativa, compresa la concessione di licenze, a meno che l’importazione o l’esportazione di un prodotto simile da o verso un Paese terzo non sia parimenti assoggettata a tale divieto o restrizione. La Parte contraente che introduce tali misure le applica in modo da pregiudicare il meno possibile l’altra Parte contraente.

Art. 5 Trattamento nazionale

Per quanto concerne le tasse e gli altri tributi interni nonché tutte le leggi, regolamenti e prescrizioni concernenti la vendita interna, l’offerta di mercato, l’acquisto, il trasporto, la distribuzione o l’utilizzazione, il trattamento riservato alle merci provenienti dal territorio di una Parte contraente e importate nel territorio dell’altra Parte non può essere meno favorevole di quello riservato alle merci simili di origine nazionale.

Art. 6 Pagamenti

I pagamenti in contropartita degli scambi di merci e di servizi fra i Paesi delle Parti contraenti sono effettuati in moneta liberamente convertibile.

Le parti di transazioni individuali di entrambi gli Stati sono trattate, per quanto concerne l’accesso a una moneta liberamente convertibile o il trasferimento di quest’ultima, in modo altrettanto favorevole quanto le parti di transazioni individuali di un qualsiasi Stato terzo.

Art. 7 Altre condizioni commerciali

Le merci sono scambiate fra le parti di transazioni individuali ai prezzi di mercato. In particolare le amministrazioni ufficiali e le aziende pubbliche acquistano o vendono i prodotti importati, rispettivamente esportati, in funzione unicamente di considerazioni commerciali, come prezzo, qualità e disponibilità; conformemente alla prassi commerciale abituale, offrono alle aziende dell’altra Parte contraente una possibilità adeguata di entrare in concorrenza con i partecipanti a tali transazioni.

Le Parti contraenti non possono obbligare né incitare le parti di una transazione individuale ad impegnarsi in operazioni di permuta o a effettuare scambi compensatori.

Art. 8 Trasparenza

Ognuna delle Parti contraenti rende accessibile all’altra Parte la propria legislazione, le decisioni giudiziarie e amministrative concernenti le attività commerciali in generale e la tiene al corrente di tutti i cambiamenti che potrebbero intervenire nella sua nomenclatura doganale o statistica, nonché di tutti i cambiamenti della sua legislazione interna che potrebbero avere una ripercussione sull’attuazione del presente Accordo.

Art. 9 Perturbazioni del mercato

Le Parti contraenti si consultano reciprocamente qualora nel territorio dell’una o dell’altra Parte sono importati prodotti in quantitativi talmente grandi o a condizioni tali da pregiudicare o rischiare di pregiudicare gravemente i produttori nazionali di merci analoghe o direttamente concorrenti.

Le consultazioni di cui al paragrafo 1 hanno lo scopo di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti; sempreché le Parti contraenti non convengano altrimenti, esse si devono concludere al più tardi trenta giorni dopo la data di notifica della Parte contraente interessata.

Se le Parti non giungono a un accordo in seguito a un’azione intrapresa in applicazione dei paragrafi 1 e 2, la Parte lesa ha il diritto di limitare le importazioni dei prodotti in questione, nella misura e durante il periodo strettamente necessari per prevenire o porre rimedio al pregiudizio. In questo caso e in seguito alle consultazioni in seno al Comitato misto, l’altra Parte è libera di derogare agli obblighi in virtù del presente Accordo.

Nella scelta dei provvedimenti di cui al paragrafo 3, le Parti contraenti conferiscono la priorità a quelli che meno perturbano il funzionamento del presente Accordo.

Art. 10 Proprietà intellettuale

La legislazione nazionale delle Parti contraenti garantisce una protezione adeguata, efficace e non discriminante dei diritti di proprietà intellettuale, e in particolare del diritto d’autore (ivi compresi i programmi di computer e le banche dati) e dei diritti affini, delle marche di prodotti e di servizi, delle indicazioni geografiche, dei brevetti in tutti i settori della tecnologia, delle varietà vegetali, dei disegni industriali, della topografia dei circuiti integrati e delle informazioni segrete.

La licenza obbligatoria in materia di brevetti non è discriminatoria , né esclusiva, e sottostà a una compensazione proporzionale al valore economico della licenza e può essere oggetto di una revisione giudiziaria. L’estensione e la durata di una simile licenza sono limitate allo scopo per cui essa è stata rilasciata. Le licenze per non sfruttamento sono utilizzate solo nella misura necessaria per soddisfare l’approvvigionamento del mercato locale a condizioni commerciali ragionevoli.

Le Parti contraenti adottano nel loro diritto nazionale mezzi adeguati, efficaci e non discriminatori per fare rispettare i diritti di proprietà intellettuale al fine di garantirne la protezione contro qualsiasi violazione, in particolare contro la contraffazione e il pirataggio. Questi mezzi comprendono sanzioni civili e penali per qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale. Tali disposizioni sono leali ed eque. Esse non devono essere inutilmente complicate e costose né comportare termini incongrui o dilazioni ingiustificate. Esse comprendono segnatamente ingiunzioni, un adeguato risarcimento del danno subìto dal titolare del diritto, nonché provvedimenti cautelari, comprese misure inaudita altera parte. Le decisioni amministrative di ultima istanza prese nel campo della proprietà intellettuale sono soggette a ricorso presso un’istanza giudiziaria o quasi giudiziaria.

Se non dispongono di una legislazione nazionale che preveda la protezione menzionata ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, le Parti contraenti adatteranno la loro legislazione entro il 1° gennaio 2000.

Inoltre, le Parti contraenti che non sono parti ad almeno una di queste convenzioni si sforzeranno di aderirvi entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente Accordo.

Le Parti contraenti adottano tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alle seguenti convenzioni multilaterali:

  1. Accordo dell’OMC del 15 aprile 19945 sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS);
  2. Convenzione di Parigi del 20 marzo 18836 per la protezione della proprietà industriale (Atto di Stoccolma, 1967);
  3. Convenzione di Berna del 9 settembre 18867 per la protezione delle opere letterarie e artistiche (Atto di Parigi, 1971);
  4. Convenzione internazionale del 26 ottobre 19618 sui diritti degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di registrazioni sonore (Convenzione di Roma).

Qualora l’acquisizione di un diritto di proprietà intellettuale sia assoggettato al rilascio o alla registrazione, le Parti contraenti assicurano che le procedure di rilascio o di registrazione siano di buona qualità, non discriminatorie, giuste ed eque. Esse non sono inutilmente complesse e costose e non comportano termini incongrui o dilazioni ingiustificate.

Le Parti contraenti che non sono parti ad almeno uno dei seguenti accordi si sforzeranno di aderirvi al massimo entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente Accordo:

  1. Accordo di Madrid del 14 aprile 18919 per la registrazione internazionale dei marchi (Atto di Stoccolma, 1967);
  2. Protocollo del 27 giugno 198910 relativo all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi;
  3. Accordo dell’Aia del 6 novembre 192511 concernente il deposito internazionale dei disegni o modelli industriali (Stoccolma, 1967).

Ogni Parte contraente accorda ai cittadini dell’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello che riserva ai propri cittadini. Le eccezioni a quest’obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali previste nell’articolo 3 dell’Accordo sugli ADPIC.

Ogni Parte contraente accorda ai cittadini dell’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello che riserva ai cittadini di qualsiasi altro Stato. Conformemente all’articolo 4 (d) dell’Accordo TRIPS, tutti i vantaggi, benefici, privilegi o immunità che derivano da accordi internazionali già applicati da una Parte contraente all’entrata in vigore del presente Accordo e notificati all’altra Parte al più tardi sei mesi dopo l’entrata in vigore di questo Accordo sono esenti da questo obbligo purché non costituiscano una discriminazione arbitraria o ingiustificabile nei confronti dei cittadini dell’altra Parte. Una Parte contraente membro dell’OMC è esente dall’obbligo di notifica se questa è già stata fatta presso il Consiglio TRIPS.

Al fine sia di migliorare il livello di protezione sia di prevenire le o di rimediare alle distorsioni commerciali legate ai diritti di proprietà intellettuale, gli esami previsti dall’articolo 14 (Revisione dell’Accordo ed estensione del campo d’applicazione) possono vertere sulle disposizioni del presente articolo.

Se una Parte contraente considera che l’altra Parte non ha rispettato i suoi obblighi giusta il presente articolo, può adottare provvedimenti adeguati rispettando le condizioni e le procedure di cui all’articolo 13 («Comitato misto») del presente Accordo. Al più tardi entro trenta giorni dalla data di notifica da parte della Parte contraente interessata, il Comitato adotta rapidamente le necessarie disposizioni per esaminare la questione. Il Comitato misto può sottoporre alle Parti contraenti le raccomandazioni che ritiene appropriate e decidere la procedura da seguire. Se entro 60 giorni dalla data della notifica non si trova una soluzione soddisfacente per ambedue le Parti, la Parte contraente lesa può adottare le misure necessarie per mettere fine al pregiudizio subìto.

Art. 11 Deroghe

o qualsiasi altra misura di cui all’articolo XX del GATT 1994.

A condizione che le seguenti misure non siano applicate in modo da costituire una discriminazione arbitraria o ingiustificata negli scambi fra le Parti contraenti né una limitazione occulta delle transazioni commerciali, il presente Accordo non vieta alle Parti di adottare misure giustificate dal punto di vista della tutela:

  1. della morale pubblica;
  2. della salute o della vita di persone, animali e vegetali nonché dell’ambiente;
  3. della proprietà intellettuale;

Il presente Accordo non impedisce alle Parti contraenti di applicare misure giustificate dall’articolo XXI del GATT 1994.

Art. 12 Cooperazione economica

Le Parti contraenti si adoperano per favorire e promuovere la cooperazione economica in settori di interesse comune.

Tale cooperazione economica avrà fra gli altri scopi quello di:

  1. consolidare e diversificare i legami economici fra le Parti contraenti;
  2. contribuire allo sviluppo delle loro economie;
  3. diversificare le fonti di approvvigionamento e i mercati;
  4. agevolare la collaborazione fra operatori economici al fine di promuovere le joint venture, le concessioni di licenze e altre forme di cooperazione;
  5. accelerare le trasformazioni strutturali in seno alle rispettive economie e consolidare la posizione della Repubblica di Armenia in materia di politica commerciale;
  6. agevolare la partecipazione delle piccole e medie imprese agli scambi e alla cooperazione;
  7. sviluppare e rafforzare la cooperazione nel settore della proprietà intellettuale, segnatamente mediante l’istituzione di modalità appropriate di assistenza tecnica fra le rispettive autorità delle Parti contraenti; a tal fine, le Parti coordinano le loro iniziative con le competenti organizzazioni internazionali.

Art. 13 Comitato misto

È istituito un comitato misto incaricato di provvedere all’applicazione dell’Accordo. Il Comitato è composto di rappresentanti delle Parti contraenti; esso opera di comune accordo e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario, tuttavia almeno una volta all’anno, alternativamente in Svizzera e nella Repubblica di Armenia. È presieduto, a turno, dal rappresentante della Parte contraente che ospita la riunione.

Il Comitato misto ha in particolare il compito di:

  1. osservare l’applicazione dell’Accordo, segnatamente per quanto concerne l’interpretazione e l’esecuzione delle disposizioni in esso contenute, nonché la possibilità di estenderne il campo d’applicazione;
  2. esaminare e promuovere gli strumenti e le modalità che meglio si prestano all’instaurazione di contatti diretti fra le imprese situate sul territorio delle Parti contraenti;
  3. fungere da forum per consultazioni volte alla risoluzione di problemi che potrebbero sorgere fra le Parti contraenti;
  4. esaminare questioni che concernono gli scambi fra le Parti contraenti;
  5. valutare i progressi compiuti nello sviluppo degli scambi e della cooperazione fra le Parti contraenti;
  6. scambiare informazioni e previsioni commerciali nonché informazioni ai sensi dell’articolo 8 (Trasparenza);
  7. fungere da forum per consultazioni ai sensi dell’articolo 9 (Perturbazioni del mercato);
  8. fungere da forum per le consultazioni su problemi bilaterali e l’evoluzione internazionale nell’ambito dei diritti di proprietà intellettuale; tali consultazioni possono parimenti svolgersi fra i periti delle Parti contraenti;
  9. sviluppare la cooperazione economica conformemente all’articolo 12;
  10. formulare e in seguito sottoporre alle autorità delle Parti contraenti emendamenti al presente Accordo al fine di tenere conto delle nuove evoluzioni nonché delle raccomandazioni in merito all’esecuzione del presente Accordo e all’estensione del suo campo d’applicazione ai sensi dell’articolo 14 (Revisione dell’Accordo ed estensione del campo d’applicazione).12

Art. 14 Revisione dell’Accordo ed estensione del campo d’applicazione

Le Parti contraenti convengono di riesaminare le disposizioni del presente Accordo su domanda di una di esse.

Le Parti contraenti si dichiarano disposte a sviluppare e approfondire le relazioni instaurate in virtù del presente Accordo e a estenderle a settori non coperti da quest’ultimo, quali i servizi e gli investimenti. Ogni Parte contraente può sottoporre al Comitato misto domande motivate a tal fine.

Art. 15 Applicazione territoriale

Il presente Accordo si applica parimenti al Principato del Liechtenstein fintanto che rimarrà in vigore l’accordo bilaterale del 29 marzo 1923 13 tra la Confederazione Svizzera e il Principato.

Art. 16 Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del mese seguente la data alla quale le due Parti contraenti si saranno notificate, per via diplomatica, che le condizioni costituzionali o altri requisiti legali per l’entrata in vigore del presente Accordo sono adempiuti.

Art. 17 Validità e denuncia

Il presente Accordo è concluso per un periodo di cinque anni. È rinnovato automaticamente per un nuovo periodo di cinque anni, a meno che una Parte notifichi per scritto all’altra, almeno sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni in corso, la sua volontà di porvi fine.

Ogni Parte contraente si riserva il diritto di sospendere il presente Accordo, totalmente o in parte e con effetto immediato, se i principi fondamentali che lo sottendono non sono rispettati o se è constatata una violazione grave delle sue disposizioni essenziali.

In fede di che , i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna, il 19 novembre 1998, in due esemplari originali, in francese, in armeno e in inglese. In caso di divergenze, prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Pascal Couchepin

Per il Governo
della Repubblica di Armenia:

Vartan Oskanian

Accordo di commercio e di cooperazione economica tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Armenia | Lexipedia | Lexipedia