Il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica del Congo-Brazzaville si obbligano a cooperare e aiutarsi vicendevolmente per quanto concerne lo sviluppo dei loro paesi, segnatamente nel campo economico e tecnico, promovendo anche gli investimenti d’ogni genere, in conformità della loro legislazione e delle loro possibilità.
0.946.292.721
Accordo concernente il commercio, la protezione degli investimenti e la cooperazione tecnica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Congo-Brazzaville Conchiuso il 18 ottobre 1962 Approvato dall’Assemblea federale il 18 giugno 1963
RU 1964 641; FF 1963 I 237 ediz. franc. FF 1963 I 233 ediz. ted.
Traduzione1
Entrato in vigore l’11 luglio 1964
(Stato 6 agosto 1964)
Il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica del Congo-Brazzaville,
desiderosi di stringere vieppiù i legami d’amicizia e di sviluppare quanto più largamente la cooperazione economica e tecnica e gli scambi commerciali tra i due paesi,
hanno convenuto:
Art. 1 Cooperazione economica e tecnica
Art. 2 Trattamento della nazione più favorita
a. Le due alte Parti contraenti convengono d’accordarsi vicendevolmente in tutti i loro rapporti economici, compreso il campo doganale, il trattamento della nazione più favorita. b. I due Governi s’asterranno, nell’ambito delle disposizioni vigenti nei loro paesi, da ogni misura discriminativa per quanto concerne gli scambi vicendevoli di merci, di servizi, di capitali e di pagamenti.
Questo trattamento, per altro, non si riferisce ai vantaggi, alle concessioni e alle esenzioni tariffali che ciascuna delle alte Parti contraenti accorda o accorderà:
- ai paesi limitrofi, nel traffico di confine;
- ai paesi che con essa partecipano a un’unione doganale o a una zona di libero scambio già istituite o istituibili.
Art. 3 Ordinamento delle importazioni in Svizzera
Il Governo della Confederazione Svizzera continua ad accordare all’importazione in Svizzera dei prodotti d’origine e provenienza congolese, segnatamente a quelli menzionati nell’elenco C, qui allegato, il presente ordinamento liberale.
Art. 4 Ordinamento delle importazioni nel Congo-Brazzaville
Il Governo della Repubblica del Congo-Brazzaville autorizza l’importazione dei prodotti originari e provenienti dalla Confederazione Svizzera e in particolare di quelli menzionati nell’elenco S, qui allegato, nell’ambito dei valori indicati per ciascuna posta. Esso accorderà parimente ai prodotti svizzeri le liberazioni delle importazioni o i contingenti complessivi aperti all’importazione dei prodotti esteri. Nell’ambito dell’ordinamento dei contingenti complessivi, le merci svizzere saranno trattate come quelle originarie di altri paesi.
Art. 5 Informazioni commerciali
I servizi competenti dei due Governi si comunicano vicendevolmente, per tempo, ogni utile informazione concernente gli scambi commerciali, segnatamente le statistiche d’importazione e d’esportazione e lo stato dell’impiego dei contingenti indicati nell’accordo. Ogni esame del traffico delle merci e della bilancia commerciale tra i due paesi si fonda, per le due Parti, sulla statistica delle importazioni.
Art. 6 Ordinamento dei pagamenti
I pagamenti tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Congo-Brazzaville, compreso lo scambio delle merci nell’ambito del presente accordo, sono operati in divise convertibili.
Art. 7 Protezione degli investimenti
Gli investimenti, i beni, i diritti e gli interessi appartenenti direttamente o indirettamente ai cittadini e alle fondazioni, associazioni o società dell’una delle alte Parti contraenti godranno, sul territorio dell’altra Parte, d’un trattamento giusto ed equo, almeno uguale a quello riconosciuto da ciascuna di esse ai propri cittadini o, se sia più favorevole, al trattamento concesso ai cittadini e alle fondazioni, associazioni o società della nazione più favorita. Ciascuna Parte si obbliga ad autorizzare il libero trasferimento del reddito del lavoro o dell’attività esercitata sul suo territorio dai cittadini e dalle fondazioni, associazioni o società dell’altra Parte, e il libero trasferimento degli interessi, dividendi, diritti e altre entrate, ammortamenti e, in caso di liquidazione parziale o totale, del provento della stessa. Nel caso d’espropriazione o nazionalizzazione di beni, diritti o interessi spettanti direttamente o indirettamente a cittadini, fondazioni, associazioni o società dell’una Parte o di altri provvedimenti diretti o indiretti di spoglio degli stessi per opera dell’altra Parte, questa dovrà prevedere il pagamento di un’indennità effettiva e adeguata, conformemente al diritto internazionale pubblico. L’ammontare di questa indennità, da stabilirsi al momento dell’espropriazione, della nazionalizzazione o dello spoglio sarà pagato in moneta trasferibile, e senza ritardo ingiustificato, all’avente diritto ovunque risieda. I provvedimenti d’espropriazione, di nazionalizzazione o di spoglio non dovranno nondimeno essere discriminativi nè contrari a una obbligazione specifica.
Art. 8 Clausola arbitrale per la protezione degli investimenti
Le controversie, fra le alte Parti contraenti, circa l’interpretazione o l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 7, che non siano potute risolvere in maniera sodisfacente nel termine di sei mesi per la via diplomatica, saranno sottoposte, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte designerà un arbitro. I due arbitri nomineranno un superarbitro, il quale dovrà essere cittadino d’un terzo Stato. Ove una Parte ometta di designare il suo arbitro, ancorchè l’altra Parte l’abbia invitata a farlo nel termine di due mesi, esso sarà nominato, a richiesta di quest’ultima, dal presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Se i due arbitri non riescano, entro due mesi dalla loro designazione, a mettersi d’accordo sulla scelta del superarbitro, questo sarà nominato, a richiesta di una Parte, dal presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Ove, nei casi previsti nei capoversi 2 e 3, il presidente della Corte Internazionale di Giustizia sia impedito, o sia cittadino di una Parte, le nomine saranno fatte dal vicepresidente. Se questo è impedito oppure cittadino di una Parte, le nomine saranno fatte dal membro più anziano della Corte, che non sia cittadino di alcuna delle Parti. Salvo disposizione contraria delle Parti, il tribunale stabilisce la sua procedura. Le decisioni del tribunale sono obbligatorie per le Parti.
Art. 9 Commissione mista
A richiesta dell’una o dell’altra Parte contraente, sarà adunata una commissione mista. Essa veglia sull’applicazione del presente accordo, cerca d’accomodare ogni difficoltà che sorgesse nell’applicazione dello stesso, s’intende circa ogni disposizione diretta a migliorare le relazioni economiche tra i due paesi.
Art. 10 Applicazione dell’accordo al Liechtenstein
Il presente accordo è applicabile al Principato del Liechtenstein, fin tanto che questo sarà legato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale.
Art. 11 Entrata in vigore e prorogazione
Il presente accordo avrà effetto fino al 31 dicembre 1964. Esso sarà tacitamente prorogato di anno in anno, sempre che l’una o l’altra Parte contraente non lo disdica per iscritto tre mesi prima della scadenza. Esso è provvisoriamente applicabile a contare dal giorno della firma ed entrerà in vigore un mese dopo che l’ultima delle due Parti contraenti avrà notificato all’altra il compimento delle formalità di ratificazione che le sono proprie. In caso di disdetta, le disposizioni degli articoli 7 e 8 rimarranno applicabili ancora per dieci anni agli investimenti attuati prima della stessa. Fatto a Berna, in due esemplari, il 18 ottobre 1962.
Per il Governo Svizzero: O. Long | Per il Governo congolese: G. Bicoumat |
Elenco C2
Prodotti congolesi che secondo l’ordinamento svizzero possono essere liberamente importati in Svizzera3.
Legno grezzo,
Legno lavorato (Legno segato, scortecciato o sgrossato ecc.),
Caffè,
Cacao,
Palmisti,
Olii di palme,
Arachidi,
Olio d’arachidi,
Banane,
Ananassi,
Mangostane,
Pere dette avocado,
Pomeli,
Arance,
Caucciù naturale,
Prodotti minerali diversi: ferro, rame, piombo, zinco, ecc. oro, diamanti, ecc.
Estratti diversi,
Avorio,
Semi di «Ongokéa»
Copale,
Gomme naturali diverse,
Panelli,
Tabacco,
Pelli e cuoi di bovini, antilopi, rettili, iguamidi (lucertole), cocodrilli (caimani), pantere,
Legno compensato,
Lavori d’intreccio, da stuoiaio e da panieraio.
Elenco S
Importazione di prodotti svizzeri nella Repubblica del Congo4
Numero d’ordine | Designazione della merce | Contingenti annuali in 1000 fr. sv. |
|---|---|---|
1 | Latte medicinale, latte concentrato, sterilizzato, pastorizzato | 300 |
2 | Formaggio | 100 |
3 | Prodotti chimici diversi, di cui prodotti farmaceutici e sostanze coloranti | 200 + s. b.5 |
4 | Prodotti tessili diversi, di cui tessuti di cotone stampati e fazzoletti da naso | 300 |
5 | Calzature | 100 |
6 | Materiale meccanico ed elettrico d’equipaggiamento, diverso | 200 + s. b.6 |
7 | Macchine da cucire per uso domestico | 100 |
8 | Macchine per scrivere, macchine calcolatrici, registratori di cassa | 100 |
9 | Apparecchi cinematografici (proiettori e camere), apparecchi fotografici e accessori, fonografi, lettori di suono, motori, giradischi, cambiadischi, ecc. | 50 |
10 | Apparecchi elettrici e strumenti diversi, compresi gli apparecchi radiofonici e gli strumenti di geodesia | 100 |
11 | Prodotti per orologeria, di cui orologi, movimenti finiti e forniture per riparazioni | 200 |
12 | Diversi, compresi i pezzi di ricambio | 250 |
Totale: | 2000 |