Sono considerati come pagamenti d’assicurazione e di riassicurazione nel senso del presente Accordo, i pagamenti tra la Svizzera e l’Italia concernenti:
- qualsiasi credito o debito derivante da contratti d’assicurazione conchiusi conformemente alle prescrizioni legali vigenti nei due paesi;
- qualsiasi credito o debito derivante da contratti di riassicurazione o di retrocessione, conchiusi da compagnie d’assicurazione o di riassicurazione dei due paesi;
- le anticipazioni fatte in Italia dalle compagnie svizzere d’assicurazione autorizzate ad esercitare la loro attività in Italia ai loro rappresentanti in questo paese, per gli affari della loro gestione italiana e la restituzione nella Svizzera di queste anticipazioni, come pure le anticipazioni fatte nella Svizzera dalle compagnie d’assicurazione italiane autorizzate ad esercitare la loro attività nella Svizzera ai loro rappresentanti in questo paese per gli affari della loro gestione svizzera e la restituzione in Italia di queste anticipazioni;
- gli utili conseguiti alla fine di ogni esercizio dai rappresentanti in Italia di compagnie svizzere d’assicurazione diretta, come pure gli utili conseguiti alla fine di ogni esercizio dai rappresentanti nella Svizzera di compagnie italiane di assicurazione diretta;
- le prestazioni delle assicurazioni sociali di diritto pubblico, come le pensioni per invalidità e vecchiaia, le rendite e pensioni per infortuni sul lavoro, in modo speciale le prestazioni dell’Istituto nazionale svizzero d’assicurazione contro gli infortuni a Lucerna, come pure, conformemente al N. 1 qui sopra, le prestazioni derivanti da assicurazioni complementari private.
Nella definizione contenuta nel N. 1 del presente articolo, sono compresi in modo speciale:
- Non sono compresi nella definizione contenuta nel N. 1 del presente articolo i pagamenti che, per loro natura, sono destinati a restare nel paese nel quale sono fatti e non devono formare oggetto di trasferimento nell’altro paese, come, per esempio, le indennità dovute in caso d’incendio di immobili.