Il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica del Cile,
fondandosi sulle raccomandazioni approvate durante l’ultima adunata dei rappresentanti del Governo cileno e dei Governi dei Paesi creditori europei, del Canada, degli Stati Uniti d’America del Nord e del Giappone, tenuta il 17, 18 e 19 aprile 1972 a Parigi, allo scopo di fornire un aiuto finanziario al Cile onde alleviarne la bilancia dei pagamenti,
hanno designato i loro rappresentanti:
il Governo della Confederazione Svizzera,
il signor Fritz Rothenbühler, ambasciatore, Delegato agli accordi commerciali;
il Governo della Repubblica del Cile,
il signor Miguel Riosesco Espinoza, ambasciatore del Cile a Berna, che rappresenta parimente la Cassa Autonoma d’Ammortamento del Debito Pubblico (dappresso: «Cassa»), incaricata, nella sua Legge Organica, d’agire, in questa circostanza, in rappresentanza e in nome del Governo cileno e delle Corporazioni debitrici cilene, di conchiudere accordi con i creditori e di firmare i rispettivi contratti,
i quali hanno convenuto quanto segue:
Art.
1
Cadono sotto le disposizioni del presente Accordo i pagamenti cileni (capitale e interessi), scaduti o scadenti tra il 1° novembre 1971 e il 31 dicembre 1972, per crediti commerciali garantiti dalla Confederazione Svizzera, che sono stati oggetto di un contratto conchiuso innanzi il 1° gennaio 1971 e prevedono pagamenti graduati su un periodo superiore a un anno.
Il pagamento delle scadenze, di cui al numero 1 del presente articolo, avviene secondo le norme contrattuali convenute tra creditori svizzeri e debitori cileni. I pagamenti scaduti prima della data della firma del presente Accordo e non ancora trasferiti vanno eseguiti immediatamente dopo la firma.
Art.
2
Il Governo svizzero accorda alla Cassa, per le scadenze definite nell’articolo 1 del presente Accordo, un credito pari al 70 per cento dei pagamenti eseguiti ai creditori svizzeri. Questo credito non può eccedere l’importo di 20 milioni di franchi svizzeri.
Art.
3
Il Governo cileno si obbliga a garantire il libero trasferimento dei pagamenti concernenti i crediti commerciali menzionati nell’articolo 1 del presente Accordo.
Art.
4
Il Governo svizzero si obbliga a mettere a disposizione della Cassa, nella misura dei pagamenti eseguiti ai creditori svizzeri, il credito previsto nell’articolo 2 del presente Accordo. A tale scopo, sarà aperto un conto «C» presso la Banca nazionale svizzera a Zurigo, in favore della Cassa.
Art.
5
La Cassa si obbliga a rimunerare l’importo del capitale iscritto nel suddetto conto di credito «C» al saggio del 5 per cento, a contare dal giorno della bonificazione. Gli interessi saranno pagati il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno e per la prima volta il 30 settembre 1973.
Art.
6
La Cassa si obbliga a rimborsare il credito accordato dal Governo svizzero, in applicazione dell’articolo 2 del presente Accordo, in 13 semestralità uguali, tenendo conto che il primo pagamento avverrà il 1° gennaio 1975.
Art.
7
Il pagamento degli interessi e degli ammortamenti avviene in franchi svizzeri liberi alla Banca nazionale svizzera, in Zurigo, che agisce per conto della Confederazione Svizzera.
Art.
9
Il presente Accordo entrerà in vigore non appena le due Parti avranno vicendevolmente notificato la loro approvazione conformemente alla legislazione interna.
Fatto a Berna, il 28 luglio 1972, in due esemplari, in lingua francese e spagnuola, i due testi facenti parimente fede.
(Si omettono le firme).