Rientrano nel seguente accordo i pagamenti polacchi di capitale ed interessi, con scadenza a contare dal 1° maggio sino al 31 dicembre 1981, inerenti a crediti commerciali garantiti dalla Confederazione svizzera, concessi mediante contratti stipulati innanzi il 1° gennaio 1981 e comportanti pagamenti scaglionati su un periodo maggiore di un anno, nonché quelli, inerenti agli stessi crediti, con scadenza innanzi il 1° maggio ma non ancora effettuati.
I creditori svizzeri addebiteranno alla Bank Handlowy i pagamenti di cui sopra, secondo le stipulazioni contrattuali tra i creditori svizzeri e il debitore polacco. I pagamenti scaduti nel 1981 prima della firma del presente accordo, e non ancora effettuati, verranno pure addebitati alla banca con effetto retroattivo al giorno di scadenza originariamente stabilito.