Il Governo svizzero e il Governo dell’India s’impegnano a favorire, nel limite del possibile, la cooperazione fra i due Paesi nel campo tecnico e scientifico.
0.974.242.3
Accordo di cooperazione tecnica e scientifica tra la Confederazione Svizzera e il Governo dell’India Conchiuso il 27 settembre 1966
RU 1966 1555
Traduzione1
Entrato in vigore il 27 settembre 1966
(Stato 27 settembre 1966)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo dell’India,
desiderosi di stringere vieppiù i vincoli d’amicizia e deliberati a sviluppare la cooperazione tecnica tra i due Paesi,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Art. 2
Le disposizioni del presente accordo s’applicano a tutti i progetti di cooperazione tecnica che sono o saranno oggetto di convenzioni fra i due Paesi.
Art. 3
Nel quadro delle rispettive legislazioni nazionali e conformemente al diritto internazionale e alle prassi in uso, le Parti contraenti possono stabilire d’intesa i programmi concernenti i progetti precisi di cooperazione tecnica.
Art. 4
A domanda del Governo dell’India, il Governo svizzero esaminerà la possibilità di inviare periti e collaboratori in India per cooperare alla realizzazione di progetti di sviluppo.
Art. 5
Il Governo svizzero concederà, nella misura del possibile, delle borse di studio e di formazione professionale o tecnica ai candidati raccomandati dal Governo dell’India. Da parte sua, il Governo dell’India si sforzerà di occupare i beneficiari di dette borse, una volta ritornati in India, in modo tale da sfruttare pienamente le nozioni acquisite in Svizzera.
Art. 6
I progetti di cooperazione tecnica e la loro realizzazione saranno oggetto di accordi tra il Delegato del Consiglio federale alla cooperazione tecnica, dal lato svizzero, e un rappresentante dei Governo dell’India.
Art. 7
Nell’ambito della cooperazione tecnica, ogni Parte contraente assumerà una parte equa delle spese, laddove quelle pagabili in moneta indiana saranno, per principio, assunte dal Governo dell’India.
Le Parti Contraenti s’impegnano:
- da parte svizzera:a.a pagare gli stipendi e le spese d’assicurazione del personale messo a disposizione dal Governo svizzero;b.ad assumere le spese di viaggio dalla Svizzera in India e ritorno per detto personale;c.ad assumere le spese d’acquisto e di trasporto fino in India del materiale e degli altri articoli che non vengono fabbricati in India nella qualità e con le caratteristiche richieste;d.ad assumere le spese di soggiorno, medicinali, onorari medici, e acquisto di libri indispensabili come anche le altre spese di formazione e di viaggio in Svizzera e ritorno in India dei cittadini indiani raccomandati dal Governo dell’India e accettati dal Governo svizzero, nel quadro della cooperazione tecnica. Le autorità competenti del Governo dell’India e del Governo svizzero stabiliranno, se necessario, chi pagherà le spese di viaggio in Svizzera.
- da parte indiana:a.a pagare gli stipendi del personale indiano designato;b.a fornire il materiale e l’attrezzatura ottenibili nel Paese;c.a mettere a disposizione gli uffici e gli altri locali necessari come anche le prestazioni di servizio da parte del personale indiano incaricato d’assumere i lavori di segreteria e di traduzione, ove questo sia possibile;d.ad assumere le spese di viaggio e a versare un’indennità giornaliera per gli spostamenti e i viaggi di servizio in India dei periti svizzeri, nel quadro delle prestazioni accordate ai funzionari di grado I del Governo dell’India;e.ad assumere le spese di trasporto, del materiale e dell’attrezzatura trasferiti da un progetto all’altro, nella misura in cui entrambi sono realizzati in India;f.a pagare gli stipendi dei borsisti e dei praticanti invitati in Svizzera sotto gli auspici della cooperazione tecnica svizzera, alle rispettive famiglie, se ne hanno una.
Art. 8
Il Governo dell’India elabora la procedura per permettere al Governo svizzero d’essere esente dal pagamento di imposte, tasse e altri oneri fiscali, gravanti normalmente in India il materiale e l’attrezzatura importati in India dal Governo svizzero, nel quadro della realizzazione di programmi e progetti di cooperazione tecnica.
Art. 9
Il Governo dell’India accorderà ai periti svizzeri inviati in India, nel quadro della realizzazione di programmi e progetti di cooperazione tecnica, i seguenti privilegi:
- abitazioni gratuite adeguate per le famiglie e convenientemente ammobiliate, giusta le condizioni stabilite per i funzionari di grado I del Governo dell’India o, in caso d’impossibilità, versamento di un contributo per la pigione di RS. 25/– al giorno; i rappresentanti dei due Governi decidono ogni volta cosa s’intenda per «abitazione adeguata» e «convenientemente ammobiliata». Nel caso che venga pagato un contributo per la pigione a un perito svizzero nel luogo in cui risiede in India, detto contributo gli sarà versato anche quand’egli fosse in trasferta, in congedo per malattia o in vacanza ordinaria;
- esonero dal pagamento dell’imposta indiana sul reddito, sugli stipendi e le indennità versate ai periti da parte del Governo svizzero;
- franchigia doganale, accordata in applicazione delle disposizioni sui bagagli dei viaggiatori (non turisti) e di quelle concernenti il trasferimento di residenza, per i periti svizzeri il cui soggiorno in India duri almeno dodici mesi;
- franchigia doganale per l’importazione degli effetti personali e delle suppellettili seguenti, da parte dei periti svizzeri, alla condizione che detti oggetti non siano stati importati in applicazione delle disposizioni sui bagagli dei viaggiatori (non turisti) né di quelle concernenti il trasferimento di residenza:1.un’automobile o motocicletta personale,2.un apparecchio radio o radiogrammofono o magnetofono,3.un refrigeratore e/o un congelatore d’uso domestico,4.due condizionatori d’aria,5.apparecchi ed accessori elettrici di piccole dimensioni,6.l’attrezzatura e gli accessori professionali,
- a condizione che questi articoli siano riesportati al momento in cui i periti svizzeri lasceranno l’India a missione compiuta. Nel caso in cui uno di detti articoli debba essere venduto o ceduto in India, i periti svizzeri devono prima chiedere al Governo dell’India il consenso, che potrà essere accordato a condizioni da stabilire e subordinato al pagamento dei diritti doganali determinati secondo le disposizioni applicabili;
- franchigia d’importazione di beni di consumo, fino a concorrenza delle seguenti somme:1.RS. 3000/– per anno, se il perito vive solo,2.RS. 5000/– per anno, se il perito è accompagnato dalla famiglia (qualunque sia il numero dei figli).
- Autorizzando dette importazioni, il Governo dell’India potrà inoltre sottoporle a determinate condizioni:
- servizi medici gratuiti nella misura accordata ai funzionari di grado I del Governo dell’India;
- rilascio gratuito dei visti di entrata e di uscita chiesti dalle autorità svizzere o dai loro rappresentanti in India per i periti e i membri della loro famiglia;
- rilascio di un certificato d’identità che assicuri l’assistenza delle Autorità indiane ai periti svizzeri nello svolgimento dei loro compiti.
Art. 10
Qualora il perito svizzero danneggi un terzo nel corso o nel quadro dei compiti affidategli in virtù del presente Accordo, il Governo dell’India se ne assumerà la responsabilità in luogo e in sostituzione del perito svizzero. Il Governo dell’India avrà diritto al rimborso, da parte del Governo svizzero, del compenso pagato se il perito svizzero ha agito con premeditazione o negligenza.
Art. 11
I rappresentanti dei due Governi prenderanno contatto periodicamente per analizzare i risultati ottenuti nella realizzazione dei progetti di cooperazione che sono oggetto dei presente accordo.
Art. 12
Il presente accordo entra in vigore il giorno della firma. Esso resterà in vigore per un periodo di tre anni e sarà in seguito rinnovato tacitamente di anno in anno. Detto accordo può essere disdetto, in ogni tempo, da una Parte contraente, mediante notificazione scritta all’altra Parte con un preavviso di sei mesi. Fatto a Nuova Delhi, il 27 settembre 1966, in sei esemplari originali, in lingua hindi, francese e inglese, tutti testi facendo parimente fede. In caso di discordanza, prevarrà il testo inglese.
Per il Etienne Serra | Per il S. G. Ramachandran |