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Protocollo concernente la cooperazione tecnica e scientifica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Senegal Conchiuso a Berna il 16 agosto 1962

RU 1965 754

Traduzione1

Entrato in vigore il 13 agosto 1964

(Stato 13 agosto 1964)

Visto l’articolo 1 dell’accordo sul commercio, la protezione degli investimenti e la cooperazione tecnica, firmato oggi fra i due Paesi, è stato convenuto quanto segue:

  1. Per attuare le finalità dell’articolo 1 dell’accordo le Parti compileranno di comune intesa, dei programmi di cooperazione tecnica e scientifica.
  2. Le autorità elvetiche agevoleranno, nel quadro della legislazione e della prassi, la realizzazione delle proposte fatte dal Governo senegalese nei settori tecnici e scientifici.
  3. Dette autorità esamineranno, nel quadro della legislazione e della prassi, l’invio in Senegal di periti e specialisti, onde contribuire allo sviluppo della sua economia.
  4. Le autorità svizzere accoglieranno, nei limiti delle possibilità, i borsisti, scelti di comune intesa fra i due Governi, e consentiranno loro di compiere degli studi nelle scuole superiori e nei technicum come anche degli alunnati nelle amministrazioni, le industrie, le banche o altri stabilimenti svizzeri.
  5. Dette autorità accoglieranno, nel quadro della legislazione e della prassi e previo accordo fra i competenti servizi delle Parti, gli specialisti senegalesi in viaggio di studi in Svizzera.
  6. Ciascun Governo assumerà un’equa parte delle spese d’esecuzione dei progetti di cooperazione tecnica attuati in virtù del presente testo.
  7. Nel quadro del presente testo, il Governo senegalese s’obbliga2:a.ad addossarsi i dazi d’entrata sui prodotti ed oggetti d’origine pubblica o privata e di fabbricazione svizzera od estera, forniti dalla Svizzera gratuitamente per l’esecuzione dei progetti basati sul presente protocollo;ad applicare il regime d’ammissione temporanea al materiale importato ma non incorporato in detti progetti;b.ad esentare, per tutta la durata della loro opera, periti e specialisti elvetici, dalle imposte e dagli altri oneri fiscali gravanti le aliquote d’onorari e d’emolumenti versate dal Governo svizzero;c.ad ammettere in franchigia di dazi e diritti il mobilio e gli effetti personali di detti periti e specialisti, e delle loro famiglie, importati all’atto dell’entrata in funzione in Senegal.
  8. I programmi compilati sulla base del presente testo verranno realizzati sotto l’egida del Delegato del Consiglio federale alla cooperazione tecnica e del competente Ministero della Repubblica del Senegal.

Fatto in Berna, il 16 agosto 1962, in due esemplari originali, in lingua francese.

(Seguono le firme)

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