Ai fini del presente Accordo:
- il termine «impresa» designa ciascuna entità costituita o organizzata conformemente alla legislazione applicabile, con o senza scopo di lucro, di proprietà o sotto il controllo del settore privato o del settore pubblico, compresa qualsiasi società di capitali, società di persone, società fiduciaria (trust), impresa individuale, succursale, joint venture o associazione;
- il termine «investimento» designa ogni genere di valore patrimoniale e in particolare:(a)un’impresa,(b)la proprietà di beni mobili e immobili, nonché qualsiasi altro diritto reale quali servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari,(c)le quote sociali, le azioni e altre forme di partecipazione a un’impresa,(d)le obbligazioni, i titoli di prestiti, i prestiti e altre forme di credito,(e)i crediti monetari o i diritti a qualsiasi prestazione in relazione a un’impresa e aventi valore economico,(f)i diritti di proprietà intellettuale, il know-how tecnico e la clientela,(g)i diritti conferiti per legge o per contratto, quali le concessioni, le licenze, le autorizzazioni e i permessi, comprese le concessioni di prospezione, coltivazione, estrazione o sfruttamento di risorse naturali;
- il termine «investimento di un investitore di una Parte» designa un investimento posseduto o controllato, direttamente o indirettamente, da un investitore di siffatta Parte;
- il termine «investitore di una Parte» designa:(a)una persona fisica avente la cittadinanza di detta Parte o un diritto di residenza permanente concesso da tale Parte conformemente alla propria legislazione,(b)una persona giuridica o qualsiasi altra entità, escluse le succursali, costituita o organizzata conformemente alla legislazione applicabile di detta Parte e che esercita importanti attività economiche sul territorio di quest’ultima,
- la quale effettua o ha effettuato un investimento sul territorio di un’altra Parte.