Ai fini del presente Accordo:
Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente:
- ogni persona fisica che, secondo la legislazione di detta Parte, ha la cittadinanza della medesima;
- ogni persona giuridica costituita o organizzata altrimenti conformemente alla legislazione di questa Parte contraente e che esercita importanti attività economiche sul territorio di questa stessa Parte contraente;
- ogni persona giuridica, che non è costituita secondo la legislazione di questa Parte contraente:(i)qualora più del 50 per cento del suo capitale sociale appartiene a persone di questa Parte contraente,(ii)qualora persone di questa Parte contraente hanno la facoltà di nominare una maggioranza dei suoi amministratori o sono legittimati altrimenti a dirigere le sue attività.
Il termine «investimenti» comprende ogni tipo di averi e in particolare:
- la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari nonché usufrutti;
- le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
- i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione con un valore economico;
- i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti di invenzione, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il know-how e la clientela;
- le concessioni, comprese le concessioni di prospezione, estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonché altri diritti simili conferiti per legge o per contratto.
Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e ingloba in particolare gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i dividendi, i canoni e gli onorari.
Il termine «territorio» si riferisce al territorio di ogni Parte contraente sul quale questo Stato può esercitare i diritti di sovranità o una giurisdizione conformemente al diritto internazionale.