Ai fini del presente Accordo:
La modifica della forma in cui gli averi sono investiti o reinvestiti non ne inficia la qualità d’investimento. I redditi trattenuti in vista di essere reinvestiti nonché i proventi di una liquidazione, come definiti di seguito, sono considerati investimenti.
Il termine «investimenti» comprende ogni tipo di averi materiali o immateriali sul territorio di uno Stato contraente detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da un investitore dell’altro Stato contraente e in particolare ma non esclusivamente:
- la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale come oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari, usufrutti e diritti simili;
- i titoli di partecipazione, le azioni e obbligazioni di società o qualsiasi altra forma di partecipazione a tali società, come pure i titoli emessi da una Parte contraente o da un suo investitore;
- i crediti monetari e i diritti su qualsiasi bene o a qualsiasi prestazione contrattuale di valore economico;
- i diritti di proprietà intellettuale e industriale, compresi i diritti d’autore, i marchi di commercio, i brevetti di invenzione, i modelli industriali e i procedimenti tecnici, il know-how, i segreti commerciali, i nomi commerciali e la clientela;
- i diritti conferiti per legge o per contratto di diritto pubblico, come pure le licenze e concessioni rilasciate regolarmente, compresi i diritti di ricerca, esplorazione, estrazione o sfruttamento di risorse naturali, come pure qualsiasi diritto legato all’esercizio di attività economiche o commerciali o alla fornitura di servizi.
Il termine «investitore» designa, per quanto concerne lo Stato del Kuwait:
- le persone fisiche che, secondo la legislazione dello Stato del Kuwait, hanno la cittadinanza del medesimo;
- qualsiasi ente, con o senza personalità giuridica, costituito conformemente alla legislazione dello Stato del Kuwait e con sede nello stesso, quali le imprese industriali, le società cooperative, le società di persone, le società di capitali, le fondazioni, le imprese commerciali, le ditte, le succursali, i fondi, le organizzazioni e le associazioni economiche nonché organizzazioni analoghe, indipendentemente dal fatto che siano o meno a garanzia limitata, come pure ogni impresa costituita quale persona giuridica al di fuori della sovranità dello Stato del Kuwait e di proprietà o sotto il controllo del Governo dello Stato del Kuwait o di un suo cittadino o di un’impresa costituita in virtù della sua legislazione;
- il Governo dello Stato del Kuwait, nel caso in cui agisca direttamente o indirettamente per il tramite dell’Autorità kuwaitiana d’investimento (KIA, Kuwait Investment Authority) o da sue agenzie all’estero, come pure da fondi di sviluppo, organismi amministrativi o istituzioni statali analoghe con sede nel Kuwait.
Il termine «investitore» designa, per quanto concerne la Svizzera:
- le persone fisiche che, secondo la legislazione della Svizzera, hanno la cittadinanza della medesima;
- gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di persone o altre organizzazioni costituite o organizzate altrimenti conformemente alla legislazione della Svizzera, che hanno sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul suo territorio;
- gli enti giuridici, non costituiti secondo la legislazione svizzera, ma che sono effettivamente controllati da persone fisiche o enti giuridici, rispettivamente secondo le lettere (a) e (b) del presente paragrafo.
I termini «proprietà» o «controllo» designano parimenti i diritti esercitati per il tramite di filiali o succursali, indipendentemente dal luogo in cui queste hanno sede.
Il termine «redditi» designa gli introiti da un investimento e comprende in particolare, ma non esclusivamente, utili, interessi, proventi di capitale, dividendi, canoni, onorari di assistenza amministrativa e tecnica, come pure qualsiasi altro reddito corrente, indipendentemente dal fatto che sia pagato in contanti, in natura o in altra forma.
Il termine «territorio» designa il territorio di uno Stato contraente conformemente al diritto internazionale, comprese le zone che si estendono oltre il mare territoriale e designate dalla legislazione di questo Stato contraente quali zone su cui detto Stato contraente può esercitare diritti di sovranità o una giurisdizione in conformità del diritto internazionale.
Il termine «moneta liberamente convertibile» designa qualsiasi moneta che il Fondo monetario internazionale definisce a un determinato momento come liberamente utilizzabile conformemente al suo Statuto 2 e ai relativi allegati.
Il termine «senza indugio» designa il tempo normalmente richiesto per l’esecuzione delle formalità necessarie relative al trasferimento di pagamenti. Questo lasso di tempo inizia il giorno in cui è inoltrata la domanda di trasferimento e non deve durare in nessun caso più di un mese.
Il termine «liquidazione» designa qualsiasi alienazione effettuata allo scopo di rinunciare completamente o in parte a un investimento.