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0.975.257.2

Accordo
tra la Confederazione Svizzera e la Mongolia concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

RU 2001 2475

Traduzione1

Concluso il 29 gennaio 1997

Entrato in vigore mediante scambio di note il 9 settembre 1999

(Stato 9 settembre 1999)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Mongolia,

animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati,

nell’intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra Parte,

consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica dei due Stati,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente,

  1. le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte, hanno la cittadinanza della medesima;
  2. gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di persone o altre organizzazioni costituite o organizzate altrimenti conformemente alla legislazione di detta Parte Contraente, che hanno sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di questa stessa Parte;
  3. gli enti giuridici costituiti secondo la legislazione di un Paese terzo, controllate direttamente o indirettamente da cittadini di detta Parte Contraente o da enti giuridici che hanno sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di questa stessa Parte:

Il termine «investimenti» comprende ogni tipo di averi e in particolare:

  1. la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale come oneri fondiari, pegni immobiliari e usufrutti;
  2. le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
  3. i crediti monetari, comprese le obbligazioni e altri titoli di credito nonché i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico;
  4. i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale, i procedimenti tecnici, il know-how e la clientela;
  5. le concessioni commerciali e altri diritti concernenti l’esercizio di attività economiche, comprese le concessioni di prospezione, estrazione o sfruttamento di risorse naturali, conferiti per legge o per contratto.

Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e ingloba segnatamente, ma non esclusivamente, gli utili, gli interessi, i dividenti, i canoni e gli onorari.

Art. 2 Campo di applicazione

Il presente Accordo si applica agli investimenti effettuati sul territorio di una Parte contraente, conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti, da investitori dell’altra Parte contraente, prima o dopo l’entrata in vigore dello stesso.

Art. 3 Promozione, autorizzazione

Ciascuna Parte contraente promuove, nella misura del possibile, gli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell’altra Parte contraente e li autorizza in conformità delle proprie leggi e regolamenti.

Ammesso un investimento sul suo territorio, ciascuna Parte contraente rilascia le necessarie autorizzazioni, comprese quelle per l’esecuzione di contratti di licenza, di assistenza tecnica, commerciale o amministrativa. Ogniqualvolta risulti necessario, ciascuna Parte contraente provvede a rilasciare le autorizzazioni per le attività di consulenti o di altre persone qualificate di cittadinanza straniera.

Art. 4 Protezione, trattamento

Ciascuna Parte Contraente protegge sul suo territorio gli investimenti effettuati conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti da investitori dell’altra Parte Contraente e non ostacola con misure ingiustificate o discriminatorie, la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento, l’incremento o l’alienazione di detti investimenti.

Ciascuna Parte contraente accorda sul proprio territorio un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell’altra Parte contraente. Tale trattamento dev’essere perlomeno uguale a quello che essa riconosce agli investimenti effettuati sul proprio territorio dai propri investitori, oppure, qualora fosse più favorevole, a quello da essa concesso agli investimenti effettuati sul suo territorio dagli investitori della nazione più favorita.

Se una Parte Contraente accorda particolari privilegi agli investitori di uno Stato terzo in virtù di un accordo istitutivo di una zona di libero scambio, un’unione doganale, un mercato comune o un’organizzazione regionale analoga o in virtù di un accordo per evitare la doppia imposizione, detta Parte Contraente non è tenuta ad accordare tali privilegi agli investitori dell’altra Parte Contraente.

Art. 5 Libero trasferimento

Ciascuna Parte contraente sul cui territorio sono stati effettuati investimenti da investitori dell’altra Parte contraente, garantisce a questi ultimi il trasferimento senza restrizione degli importi relativi a detti investimenti, segnatamente:

  1. redditi;
  2. rimborsi di prestiti;
  3. importi destinati alla copertura dei costi di gestione;
  4. emolumenti e altri pagamenti derivanti dai diritti enumerati all’articolo 1 capoverso (2), lettere c), d), ed e) del presente Accordo;
  5. capitali supplementari necessari al mantenimento o allo sviluppo dell’investimento;
  6. proventi della vendita o della liquidazione totale o parziale dell’investimento, compresi eventuali plusvalori;
  7. reddito delle persone fisiche.

I trasferimenti sono effettuati senza indugio in moneta liberamente convertibile al tasso di cambio applicabile il giorno del trasferimento, conformemente alle regole di cambio in vigore.

Art. 6 Espropriazione, indennizzo

Nessuna delle Parti contraenti prende, direttamente o indirettamente, provvedimenti di espropriazione, di nazionalizzazione, né provvedimenti analoghi o equivalenti nei confronti degli investimenti di investitori dell’altra Parte contraente, tranne che per ragioni di interesse pubblico e a condizione ch’essi non siano discriminatori, che siano conformi alle prescrizioni legali e implichino un indennizzo effettivo e adeguato. L’ammontare dell’indennizzo, interessi compresi, è fissato in moneta d’origine dell’investimento e pagato senza indugio all’avente diritto, indipendentemente dal luogo di domicilio o di sede di costui.

Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subìto perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza o rivolta sopraggiunti sul territorio dell’altra Parte contraente fruiscono, da parte di quest’ultima, di un trattamento conforme all’articolo 4, capoverso (2) del presente Accordo per quanto concerne la restituzione, l’indennizzo, la compensazione o altro regolamento.

Art. 7 Principio di surrogazione

Se una Parte contraente ha accordato una garanzia finanziaria qualsiasi contro i rischi non commerciali per un investimento effettuato da un investitore sul territorio dell’altra Parte contraente, quest’ultima riconosce i diritti della prima Parte contraente secondo il principio di surrogazione nei diritti dell’investitore se un pagamento è stato fatto dalla prima Parte contraente in virtù di questa garanzia.

Art. 8 Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente

Per trovare una soluzione amichevole alle controversie tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente e senza pregiudicare il contenuto dell’articolo 9 del presente Accordo, le parti interessate procedono a consultazioni.

Se tali consultazioni non giungono ad alcuna soluzione entro sei mesi dalla domanda della loro apertura, l’investitore può sottoporre, per composizione, a sua scelta la controversia:

  1. al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti (ICSID), istituito dalla Convenzione per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati aperta alla firma a Washington il 18 marzo 19652;
  2. a un tribunale arbitrale ad hoc costituito, salvo accordo contrario delle parti alla controversia, conformemente alle Regole d’arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL).

Ciascuna Parte contraente acconsente a sottoporre all’arbitrato internazionale una controversia relativa a un investimento.

La Parte contraente che è parte alla controversia non può, in nessun momento della procedura di composizione o dell’esecuzione della sentenza, eccepire il fatto che l’investitore ha ottenuto, in virtù di un contratto di assicurazione, un indennizzo a copertura totale o parziale del danno subìto.

Una società che è stata incorporata o costituita conformemente alle leggi in vigore sul territorio della Parte contraente e che, prima dell’insorgere della controversia, era controllata da cittadini o da società dell’altra Parte contraente, è considerata, ai sensi della Convenzione di Washington e conformemente al suo articolo 25 paragrafo 2 lettera b, come una società dell’altra Parte contraente.

Nessuna delle Parti contraenti intenta un’azione per via diplomatica per una controversia sottoposta all’arbitrato internazionale, salvo che l’altra Parte contraente rifiuti di conformarsi alla sentenza emessa da un tribunale arbitrale.

Art. 9 Controversie tra Parti contraenti

Le controversie tra Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente Accordo sono composte per via diplomatica.

Se le due Parti contraenti non giungono a una composizione entro sei mesi dall’insorgere della controversia, quest’ultima è sottoposta, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, a un tribunale arbitrale composto di tre membri. Ciascuna Parte contraente designa un arbitro. I due arbitri così designati nominano un presidente, che deve essere cittadino di uno Stato terzo.

Se una Parte contraente non ha designato il proprio arbitro e non ha dato seguito all’invito rivoltole dall’altra Parte di procedere entro due mesi a tale designazione, l’arbitro è nominato, a richiesta di quest’ultima Parte, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.

Se i due arbitri non giungono a un accordo sulla scelta del presidente nei due mesi successivi alla loro designazione, quest’ultimo è nominato, a richiesta dell’una o dell’altra Parte contraente, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.

Se, nei casi previsti nei paragrafi (3) e (4) del presente articolo, il Presidente della Corte internazionale di giustizia è impedito di esercitare questo mandato o è cittadino di una Parte contraente, le nomine sono fatte dal Vicepresidente o, se quest’ultimo fosse impedito o fosse cittadino di una Parte contraente, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una Parte contraente.

Salvo disposizione contraria delle Parti contraenti, il tribunale stabilisce la propria procedura.

Ciascuna parte contraente sopporta le spese dell’arbitro da essa designato nonché quelle della sua rappresentanza nella procedura arbitrale. Le spese del presidente e le rimanenti spese sono suddivise in parti uguali dalla Parti contraenti.

Le decisioni del tribunale sono definitive e vincolanti per le Parti contraenti.

Art. 10 Altri obblighi

Se disposizioni legislative di una Parte contraente o norme di diritto internazionale accordano agli investimenti degli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, esse prevalgono su quest’ultimo nella misura in cui siano più favorevoli.

Ciascuna Parte contraente si conforma a tutti gli obblighi assunti nei confronti degli investimenti effettuati sul suo territorio da investitori dell’altra Parte contraente.

Art. 11 Disposizioni finali

Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui i due Governi si sono reciprocamente notificati l’adempimento delle formalità costituzionali richieste per la messa in vigore di accordi internazionali; esso rimane in vigore per un periodo di dieci anni. Se non è denunciato per scritto sei mesi prima della scadenza di tale periodo, è considerato rinnovato di volta in volta per una durata di due anni alle stesse condizioni.

In caso di denuncia, le disposizioni degli articoli 1–10 del presente Accordo si applicano ancora per un periodo di dieci anni agli investimenti effettuati prima della denuncia. Fatto a Berna, il 29 gennaio 1997, in due originali, ciascuno dei quali in lingua francese, mongola e inglese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze d’interpretazione, prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Jean-Pascal Delamuraz

Per il
Governo della Mongolia:

Mendsaikhany Enkhsaikhan