Ai fini del presente Accordo:
il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente,
- le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte, hanno la cittadinanza della medesima;
- gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di persone o altre organizzazioni costituite o organizzate altrimenti conformemente alla legislazione di detta Parte Contraente, che hanno sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di questa stessa Parte;
- gli enti giuridici costituiti secondo la legislazione di un Paese terzo, controllate direttamente o indirettamente da cittadini di detta Parte Contraente o da enti giuridici che hanno sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di questa stessa Parte:
Il termine «investimenti» comprende ogni tipo di averi e in particolare:
- la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale come oneri fondiari, pegni immobiliari e usufrutti;
- le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
- i crediti monetari, comprese le obbligazioni e altri titoli di credito nonché i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico;
- i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale, i procedimenti tecnici, il know-how e la clientela;
- le concessioni commerciali e altri diritti concernenti l’esercizio di attività economiche, comprese le concessioni di prospezione, estrazione o sfruttamento di risorse naturali, conferiti per legge o per contratto.
Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e ingloba segnatamente, ma non esclusivamente, gli utili, gli interessi, i dividenti, i canoni e gli onorari.