Ai fini del presente Accordo:
Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente:
- le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte, hanno la cittadinanza della medesima;
- gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di persone o altre organizzazioni, costituiti o organizzati altrimenti conformemente alla legislazione di detta Parte contraente e che hanno sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di questa stessa Parte contraente;
- gli enti giuridici, costituiti secondo la legislazione di un qualsiasi Paese, direttamente o indirettamente controllati da cittadini di quella Parte contraente o da enti giuridici aventi sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di quella stessa Parte.
Il termine «investimenti» comprende ogni tipo di averi e in particolare:
- la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale, come servitù, ipoteche, pegni immobiliari e mobiliari;
- le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
- i crediti monetari e i diritti a qualsiasi attività di valore economico;
- i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti di invenzione, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il know-how e la clientela;
- le concessioni, comprese le concessioni di ricerca, di estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell’autorità, conformemente alla legge.
Il termine «territorio» designa il territorio di ciascuna Parte contraente, incluse le zone marittime adiacenti allo Stato costiero che può, in conformità del diritto internazionale, esercitare su di esse la sua sovranità o la sua giurisdizione.