Ai fini del presente Accordo:
- Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente:(i)le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte, hanno la cittadinanza della medesima;(ii)gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di persone o altre organizzazioni costituite o organizzate altrimenti conformemente alla legislazione di detta Parte contraente, che hanno sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di questa stessa Parte;(iii)gli enti giuridici, costituiti secondo la legislazione di qualsiasi Paese, direttamente o indirettamente controllati da cittadini di questa Parte contraente o da enti giuridici aventi sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di detta Parte.
- Il termine «investimenti» comprende ogni tipo di averi e in modo particolare, ma non esclusivo:(i)la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale, come ipoteche, pegni, usufrutti e diritti simili;(ii)le azioni, quote sociali e obbligazioni di una società;(iii)i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico;(iv)i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti, disegni e modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il know-how e la clientela;(v)le concessioni di diritto pubblico, comprese le concessioni di prospezione, estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonché ogni altro diritto conferito, conformemente alla legge, per legge, per contratto o per decisione dell’autorità in applicazione della legge.
- Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e comprende in modo particolare ma non esclusivo, gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i dividendi , i canoni e altre remunerazioni.
- Il termine «territorio» comprende il mare territoriale come pure le zone marittime situate oltre il mare territoriale dello Stato interessato e designate in base alla legislazione nazionale e conformemente al diritto internazionale, come zone su cui lo Stato può esercitare diritti in relazione al fondo marino, al sottosuolo marino e al le risorse naturali.