Ai fini del presente Accordo:
- Il termine «investitore» designa:i)le persone fisiche considerate cittadine di una o dell’altra Parte Contraente conformemente ai rispettivi ordinamenti giuridici;ii)le persone giuridiche, comprese le società registrate, le società di persone o altre organizzazioni, incorporate, costituite o comunque organizzate secondo la legge di una delle Parti Contraenti e in cui i cittadini di una o dell’altra Parte Contraente hanno, direttamente o indirettamente, un interesse prevalente.
- il termine «investimenti» comprende ogni tipo di averi e in particolare:i)la proprietà di beni mobili e immobili, nonché qualsiasi altro diritto reale, in particolare pegni immobiliari e manuali;ii)azioni, quote sociali e altri tipi di partecipazione in società;iii)crediti monetari e diritti a qualsiasi prestazione di valore economico associato ad un investimento;iv)diritti di proprietà industriale (come brevetti di invenzione, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza o denominazioni d’origine), diritti d’autore, know-how e clientela;v)diritti conferiti dalla legge, comprese le concessioni di ricerca, estrazione o sfruttamento di risorse naturali nonché altri diritti conferiti per contratto o per decisione dell’autorità conformemente alla legge.