Ai fini del presente Accordo:
Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte Contraente:
- le persone fisiche considerate cittadine di detta Parte Contraente conformemente alla sua legislazione;
- le persone giuridiche, comprese le società, le società registrate, le società di persone o altre organizzazioni costituite o organizzate in qualsiasi altra maniera conformemente alla legislazione di detta Parte Contraente, che hanno sede sul territorio di questa Parte;
- le persone giuridiche costituite secondo la legislazione di un Paese terzo, controllate direttamente o indirettamente da cittadini di detta Parte Contraente.
Il termine «investimenti» ingloba ogni tipo di averi e in particolare:
- la proprietà di beni mobili e immobili, nonché qualsiasi altro diritto reale, come servitù, oneri fondiari, pegni mobiliari e immobiliari;
- azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione in società;
- crediti monetari e diritti a qualsiasi prestazione di valore economico;
- diritti d’autore, diritti di proprietà industriale (come brevetti d’invenzione, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza o denominazioni d’origine), sapere tecnologico e clientela;
- concessioni, comprese le concessioni di ricerca, di estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell’autorità in applicazione della legge.
Il termine «territorio» comprende le zone marittime adiacenti allo Stato costiero che può esercitarvi la propria sovranità o la propria giurisdizione a norma del diritto internazionale.