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120.52 OMPAH

Ordinanza sulle misure di polizia amministrativa dell’Ufficio federale di polizia e sul sistema d’informazione HOOGAN (OMPAH)

del 4 dicembre 2009 (Stato 1° gennaio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 24 a capoversi 7 e 8 nonché 30 della legge federale del 21 marzo 1997 1 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI), 2

ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

  1. l’esecuzione di misure di polizia amministrativa, sulla base della LMSI, da parte dell’Ufficio federale di polizia (fedpol);
  2. il sistema d’informazione HOOGAN di fedpol;
  3. 3 ...

Art. 24

Sezione 2 Misure di polizia amministrativa contro il materiale di propaganda

Art. 3

Fedpol decide in merito al sequestro e alla confisca di materiale di propaganda ai sensi dell’articolo 13 e LMSI dopo aver consultato il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC). 5

L’autorità che mette al sicuro il materiale di propaganda lo trasmette senza indugio al SIC e informa quest’ultimo sulle circostanze della messa al sicuro e sulle persone e le società coinvolte.

Fedpol confisca il materiale se l’incitamento alla violenza è concreto e serio.

Fedpol distrugge il materiale confiscato, salvo che possa essere impiegato a scopi d’istruzione.

Sezione 3 Misure di polizia amministrativa contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive

Art. 4 Comportamento violento

Un comportamento violento e atti violenti sono considerati tali segnatamente se una persona prima, durante o dopo una manifestazione sportiva ha commesso o incitato a commettere:6

  1. 7 reati contro la vita e l’integrità della persona ai sensi degli articoli 111–113, 117, 122, 123, 125 capoverso 2, 126 capoverso 1, 129, 133 e 134 del Codice penale (CP)8;
  2. danneggiamenti ai sensi dell’articolo 144 CP;
  3. coazione ai sensi dell’articolo 181 CP;
  4. incendio intenzionale ai sensi dell’articolo 221 CP;
  5. esplosione ai sensi dell’articolo 223 CP;
  6. 9 uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi ai sensi dell’articolo 224 CP;
  7. 10 pubblica istigazione a un crimine o alla violenza ai sensi dell’articolo 259 CP;
  8. 11 sommossa ai sensi dell’articolo 260 CP;
  9. 12 violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari ai sensi dell’articolo 285 CP;
  10. 13 impedimento di atti dell’autorità ai sensi dell’articolo 286 CP.

È inoltre considerato comportamento violento minacciare la sicurezza pubblica trasportando o utilizzando armi, esplosivi, polvere da sparo o pezzi pirotecnici in impianti sportivi, in loro prossimità o nel viaggio di andata e ritorno verso e da impianti sportivi.

Art. 5 Prova del comportamento violento

Sono considerate prove di un comportamento violento:

  1. sentenze giudiziarie o denunce della polizia pertinenti;
  2. dichiarazioni attendibili o registrazioni visive della polizia, dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)14, del personale addetto alla sicurezza o delle federazioni e delle società sportive;
  3. divieti di accedere a stadi pronunciati dalle federazioni o dalle società sportive;
  4. comunicazioni di un’autorità straniera competente in materia.

Le dichiarazioni ai sensi del capoverso 1 lettera b sono messe per scritto e firmate.

Art. 6 Competenza e obbligo di comunicazione

I Cantoni nonché le autorità e gli uffici di cui all’articolo 13 LMSI sono tenuti a comunicare spontaneamente a fedpol informazioni e conoscenze relative ad atti di violenza commessi in occasione di manifestazioni sportive.

Inoltre i Cantoni comunicano a fedpol:

  1. le decisioni, le revoche e le modifiche delle misure seguenti:1.il divieto di accedere a stadi,2.15il divieto di accedere a un’area determinata,3.16l’obbligo di presentarsi,4.il fermo preventivo di polizia;
  2. le violazioni delle misure di cui alla lettera a;
  3. 17 le aree da loro vietate, allegando le relative piantine.

Fedpol stabilisce la scala delle piantine di cui al capoverso 2 lettera c. 18

Art. 7 Divieto limitato di lasciare la Svizzera

A fedpol compete la decisione di un divieto limitato di lasciare la Svizzera.

La decisione definisce esattamente la durata del divieto e i Paesi di destinazione interessati.

Una manifestazione sportiva inizia con il primo e termina con l’ultimo evento ufficiale che ne fanno parte.

Si deve presumere che una persona parteciperà ad atti violenti in occasione di manifestazioni sportive in un determinato Paese, segnatamente se:

  1. ha partecipato ad atti violenti in Svizzera;
  2. è già nota in base alle informazioni fornite dai servizi di polizia stranieri sulla sua partecipazione ad atti violenti all’estero; oppure
  3. è membro di un gruppo che ha già partecipato ad atti violenti in Svizzera o all’estero.

Per decidere un divieto limitato di lasciare la Svizzera devono inoltre sussistere indizi sull’intenzione della persona o del gruppo in questione di recarsi all’estero per seguire la manifestazione sportiva.

Elementi concreti e attuali tali da giustificare un divieto limitato di lasciare la Svizzera, non preceduto né da un divieto di accedere a un’area determinata né da un obbligo di presentarsi per aver commesso atti di violenza in occasione di manifestazioni sportive, sussistono se una persona:19

  1. secondo le informazioni fornite da servizi di polizia stranieri ha commesso atti violenti all’estero;
  2. è membro di un gruppo che ha già più volte partecipato ad atti violenti in Svizzera o all’estero; e
  3. risulta certo che essa o il gruppo sono intenzionati a recarsi all’estero per seguire una determinata manifestazione sportiva.

Il divieto limitato di lasciare la Svizzera, oltre a essere registrato nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL), è comunicato all’UDSC, alle autorità di polizia dei Cantoni nonché alle competenti autorità doganali e di polizia straniere. 20

Art. 7a22 Divieto di accedere agli stadi, divieto di accedere a un’area determinata e obbligo di presentarsi21

Fedpol può raccomandare agli organizzatori di manifestazioni sportive di pronunciare divieti di accedere agli stadi contro persone che hanno dimostrato un comportamento violento all’interno o all’esterno dello stadio in occasione di una manifestazione sportiva. Le raccomandazioni sono rilasciate indicando i dati necessari di cui all’articolo 24 a capoverso 3 LMSI.

Può chiedere alle autorità di polizia dei Cantoni di pronunciare un divieto di accedere a un’area determinata o un obbligo di presentarsi. 23

Sezione 4 Sistema d’informazione HOOGAN

Art. 8 Dati

Nel sistema d’informazione elettronico HOOGAN sono registrati i dati delle persone che hanno avuto un comportamento violento in occasione di manifestazioni sportive in Svizzera o all’estero e contro cui è stata pronunciata una misura di cui all’articolo 6 capoverso 2 lettera a oppure un divieto limitato di lasciare la Svizzera di cui all’articolo 7. 24

In HOOGAN sono inoltre registrate le manifestazioni sportive, come pure gli avvenimenti a esse collegati e le aree vietate dai Cantoni. 25

Art. 9 Diritti d’accesso

Le seguenti autorità possono accedere a HOOGAN esclusivamente per gli scopi seguenti:

  1. i servizi seguenti di fedpol:1.26il settore Tifoseria violenta: per gestire HOOGAN, per pronunciare divieti limitati di lasciare la Svizzera, per scambiare informazioni come previsto dalla legge nonché per analizzare e valutare la situazione,2.la Centrale operativa di fedpol: per identificare le persone in relazione alla violenza in occasione di manifestazioni sportive,3.27il consulente per la protezione dei dati di fedpol: per trattare le richieste d’informazione e di cancellazione dei dati registrati in HOOGAN;
  2. 28 i collaboratori delle autorità di polizia dei Cantoni responsabili di prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive: per pronunciare divieti di accedere a un’area determinata, obblighi di presentarsi e fermi preventivi di polizia, per analizzare e valutare la situazione e per trasmettere dati personali agli organizzatori di manifestazioni sportive in Svizzera;
  3. i servizi delle autorità di polizia dei Cantoni: per identificare le persone in relazione alla violenza in occasione di manifestazioni sportive;
  4. 29 i collaboratori dell’UDSC impiegati per il controllo delle persone: per applicare i divieti limitati di lasciare la Svizzera e i divieti di entrata;
  5. 30 ...
  6. 31 i servizi specializzati per i controlli di sicurezza relativi alle persone (servizi specializzati CSP) secondo l’articolo 31 capoverso 2 della legge del 18 dicembre 202032 sulla sicurezza delle informazioni per lo svolgimento delle procedure di cui all’articolo 1 capoverso 1 dell’ordinanza dell’8 novembre 202333 sui controlli di sicurezza relativi alle persone.

Per accedere a HOOGAN può essere concesso un diritto d’accesso integrale o limitato. L’accesso integrale consente di leggere, inserire, modificare e cancellare i dati. L’accesso limitato consente unicamente di leggere i dati attivi al momento della consultazione concernenti un caso concreto. 34

Beneficiano dell’accesso integrale:

  1. il settore Tifoseria violenta;
  2. i collaboratori delle autorità di polizia dei Cantoni e dei Comuni responsabili di prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive nonché i collaboratori dell’UDSC impiegati per il controllo delle persone;
  3. 35 i servizi specializzati CSP.36

Beneficiano dell’accesso limitato:

  1. la Centrale operativa di fedpol;
  2. 37 il consulente per la protezione dei dati di fedpol;
  3. le autorità di polizia dei Cantoni;
  4. 38 i collaboratori dell’UDSC impiegati per il controllo delle persone.

L’accesso limitato delle autorità di polizia dei Cantoni e dell’UDSC funziona per mezzo di un’interfaccia in RIPOL. 39

I campi di dati e i diritti di trattamento sono elencati nell’allegato. 40

Le autorità di cui al capoverso 1 garantiscono il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza delle informazioni. 41

Il capo del settore Tifoseria violenta di fedpol o il suo supplente decide in merito alle richieste d’accesso individuali delle autorità di cui al capoverso 1. 42

La responsabilità per HOOGAN è assunta dal settore Tifoseria violenta. 43

Art. 10 Utilizzazione e trasmissione dei dati da parte di organizzatori di manifestazioni sportive

Gli organizzatori di manifestazioni sportive sono autorizzati a trasmettere i dati registrati in HOOGAN ai responsabili della sicurezza di tali manifestazioni unicamente con il consenso dell’autorità che ha fornito i dati e soltanto per eseguire misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive.

I responsabili della sicurezza sono autorizzati a trattare i dati unicamente in relazione alla manifestazione sportiva designata dall’autorità. A questo scopo sono autorizzati a trattare i dati in sistemi elettronici d’identificazione delle persone.

Dopo la manifestazione sportiva i responsabili della sicurezza e, se del caso, gli organizzatori della manifestazione cancellano immediatamente i dati. L’autorità che ha fornito i dati è informata entro 24 ore della cancellazione.

Fedpol disciplina nel regolamento sul trattamento dei dati l’utilizzazione e il trattamento dei dati da parte degli organizzatori di manifestazioni sportive e dei responsabili della sicurezza.

Art. 11 Trasmissione dei dati ad autorità straniere

Fedpol è autorizzato a trasmettere dati personali alle autorità di polizia e agli organi di sicurezza stranieri responsabili della sicurezza durante manifestazioni sportive.

Fedpol registra la trasmissione ad autorità straniere.

Quando trasmette informazioni e dati personali fedpol informa il destinatario sull’attendibilità e l’attualità dei dati.

Fedpol avverte il destinatario che:

  1. le informazioni e i dati personali possono essere utilizzati soltanto per lo scopo per cui sono stati trasmessi;
  2. si riserva il diritto di esigere informazioni sull’uso che ne è stato fatto.

Art. 12 Durata di conservazione e cancellazione dei dati

I dati personali e le informazioni concernenti una singola misura sono cancellati trascorsi tre anni dalla scadenza della misura.

Se durante questi tre anni è registrata una nuova misura contro la medesima persona, la durata di conservazione della prima registrazione è prorogata di tre anni a partire dalla data di registrazione della seconda misura.

I dati concernenti una singola misura sono tuttavia cancellati al più tardi dopo dieci anni.

Art. 13 Disposizioni organizzative

La sicurezza dei dati è retta:

  1. 44 dagli articoli 1–4 e 6 dell’ordinanza del 31 agosto 202245 sulla protezione dei dati;
  2. 46 dall’ordinanza dell’8 novembre 202347sulla sicurezza delle informazioni.

Fedpol disciplina in un regolamento sul trattamento dei dati:

  1. le misure organizzative e tecniche intese a evitare il trattamento non autorizzato dei dati;
  2. la verbalizzazione automatica dei dati introdotti;
  3. le esigenze tecniche che devono essere soddisfatte dai terminali degli utenti.

Sezione 5 ...

Art. 14a2848

Sezione 6 Entrata in vigore

Art. 29

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.

Allegato49

(art. 9 cpv. 6)

Campi di dati e diritti di trattamento

L

=

leggere

A

=

aggiornare

E

=

eliminare

R-attivo

=

soltanto le persone e le sottocategorie di oggetti contro cui è pendente una misura al momento della consultazione

H

=

Settore Tifoseria violenta

CSI

=

Centro servizi informatici DFGP

UDSC

=

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini

E

=

Polizia municipale

F

=

Posti di confine

R

=

Polizia cantonale.

Accesso integrale - HOOGAN Sistema operativo

Accesso limitato a HOOGAN via RIPOL

Servizio

fedpol H

fedpol H

UDSC, Cantoni, servizi specializzati CSP

fedpol H

fedpol H, CSI

Cantoni

Unità
organizzative
E, F, R

Scopo trattamento

fedpol Analisi
preliminare − −>

fedpol Garanzia
della qualità − −>

Utente − −>

Amministratore
− −>

Amministratore
tecnico − −>

Collaboratore
responsabile − −>

Utente via RIPOL

Amministratore
utenti RIPOL

Settore dei dati

Campi di dati

Diritti di trattamento

Persona

Generalità, indirizzo,
misure, violazioni delle
misure, evento legato a

lla
persona, relazione

inserire provvisoriamente

LAE

-

-

-

-

LAE

-

-

verificare

-

LA

-

-

-

-

-

-

inserire

-

LA

-

-

-

-

-

-

rifiutare

-

LA

-

-

-

-

-

-

eliminare

-

LAE

-

-

-

-

-

-

archiviare

-

LAE

-

LAE

-

-

-

-

Manifestazioni

Evento

inserire

LAE

LAE

-

-

-

LAE

-

-

eliminare

-

LAE

-

-

-

-

-

-

Rapporto concernente una
manifestazione sportiva

inserire provvisoriamente

-

-

-

-

-

LAE

-

-

verificare

-

LA

-

-

-

-

-

-

inserire

-

LA

-

-

-

-

-

-

rifiutare

-

LA

-

-

-

-

-

-

eliminare

-

LAE

-

LAE

-

-

-

-

Persona / Manifestazione

Tutti i campi di dati

Dati operativi

L

LA

L

L

-

L

R-attivo

-

Funzione

Gestione dei dati di base

-

-

-

LAE

LAE

-

-

-

Amministrazione utenti

-

-

-

-

-

-

-

LAE