Ogni avente diritto di voto può, presentando un’iniziativa conformemente alle disposizioni qui appresso, chiedere la modifica della presente Costituzione, nonché l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di leggi.
L’iniziativa può rivestire la forma di proposta generica o, se non chiede la revisione totale della Costituzione, di progetto elaborato. Può concernere una sola materia. Se non soddisfa questa esigenza, le diverse materie su cui verte devono essere trattate separatamente.
L’iniziativa non può contenere nulla di contrario al diritto federale né, eccetto che ne chieda la modifica, alla presente Costituzione.
Qualora l’iniziativa rivesta la forma della proposta generica, il Gran Consiglio, se l’approva, elabora un progetto corrispondente e lo sottopone alla Landsgemeinde per l’accettazione o il rifiuto. Se il Gran Consiglio non approva la proposta generica, sottopone l’iniziativa alla Landsgemeinde con un eventuale controprogetto. Se la Landsgemeinde approva l’iniziativa o il controprogetto, il Gran Consiglio elabora un progetto nel senso della decisione della Landsgemeinde e glielo sottopone per l’accettazione o il rifiuto.
L’iniziativa in forma di progetto elaborato dev’essere sottoposta alla Landsgemeinde. Il Gran Consiglio può contrapporle un controprogetto che dev’essere sottoposto al voto simultaneamente all’iniziativa.
Le iniziative devono essere presentate per scritto al Gran Consiglio per esame e parere entro il 31 maggio. Devono essere sottoposte alla prima Landsgemeinde ordinaria seguente; i progetti che il Gran Consiglio elabora in seguito a una votazione preliminare ai sensi del capoverso 4 devono essere sottoposti alla prima Landsgemeinde ordinaria che segue la votazione preliminare. A maggioranza dei due terzi dei suoi membri, il Gran Consiglio può prorogare questi termini di due anni al massimo allorché circostanze speciali lo esigano, quali l’elaborazione di nuove leggi, l’elaborazione d’importanti revisioni della Costituzione o di leggi o l’elaborazione d’importanti controprogetti.
La procedura ulteriore per l’esercizio del diritto d’iniziativa può essere disciplinata mediante atto normativo del Gran Consiglio.