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172.220.111.342.1

Ordinanza del DDPS sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS (Ordinanza sulle indennità di volo del DDPS)

del 15 febbraio 2019 (Stato 1° gennaio 2025)

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS),
d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze,

visti gli articoli 48 capoverso 2 e 115 lettera e dell’ordinanza del 3 luglio 2001 1 sul personale federale (OPers),

ordina:

Sezione 1 Campo d’applicazione

Art. 1

La presente ordinanza disciplina le indennità per i seguenti impiegati nel DDPS, ad eccezione degli alti ufficiali superiori (art. 2 cpv. 1 lett. c OPers):2

  1. piloti militari di professione;
  2. operatori di bordo di professione;
  3. operatori FLIR di professione;
  4. 3 fotografi di bordo di professione;
  5. 4 esploratori paracadutisti di professione;
  6. 5 membri del distaccamento d’esplorazione dell’esercito 10 (DEE 10) con istruzione militare in caduta libera;
  7. 6 insegnanti specialisti con licenza di istruttori di paracadutismo nel servizio specialistico paracadutisti;
  8. membri dell’equipaggio che a bordo dell’aeromobile contribuiscono all’adempimento dell’ordine di volo;
  9. piloti da trasporto civili del Servizio dei trasporti aerei della Confederazione (STAC);
  10. piloti collaudatori;
  11. ingegneri addetti alle prove in volo;
  12. 7 ingegneri del servizio di volo dell’Ufficio federale di topografia (swisstopo).

Sezione 2 Membri del servizio di volo militare

Art. 2 Indennità

I piloti militari di professione, i piloti da trasporto civili dello STAC, gli operatori di bordo di professione, gli operatori FLIR di professione, i fotografi di bordo di professione, gli esploratori paracadutisti di professione, i membri del DEE 10 con istruzione militare in caduta libera nonché gli insegnanti specialisti con licenza di istruttori di paracadutismo nel servizio specialistico paracadutisti ricevono un’indennità conformemente all’allegato 1 per il particolare impegno, per il frequente impiego nel servizio di volo e per il maggiore rischio. 8

L’indennità dei piloti militari di professione conformemente all’allegato 1 assegnati alle classi di stipendio 30 e 31 è ridotta del 10 per cento. 9

I piloti militari di professione che esercitano una funzione al di fuori del DDPS non hanno alcun diritto all’indennità di cui al capoverso 1. 10

I membri dell’equipaggio che a bordo dell’aeromobile contribuiscono all’adempimento dell’ordine di volo ricevono un’indennità per ogni minuto di volo conformemente all’allegato 3.

Art. 3 Durata del diritto all’indennità

Hanno diritto all’indennità conformemente all’allegato 1:

  1. i piloti militari di professione dopo aver concluso con successo la scuola per piloti delle Forze aeree;
  2. i piloti da trasporto civili dello STAC dall’inizio dell’impiego;
  3. gli esploratori paracadutisti di professione dopo il periodo di prova;
  4. i membri del DEE 10 con istruzione militare in caduta libera nonché gli insegnanti specialisti con licenza di istruttori di paracadutismo nel servizio specialistico paracadutisti a partire dal mese in cui sorge l’obbligo di lancio;
  5. gli altri aventi diritto dopo l’ottenimento del brevetto.11

L’indennità, in quanto parte integrante della continuazione del pagamento dello stipendio, continua a essere versata durante il prepensionamento secondo l’articolo 34 a OPers.

Sezione 3 Personale dell’Ufficio federale dell’armamento (armasuisse) e di swisstopo12

Art. 4 Indennità per i piloti collaudatori

I piloti collaudatori ricevono un’indennità conformemente all’allegato 2 per il particolare impegno in relazione con il servizio di volo e il rischio supplementare inerente ai voli di collaudo.

Art. 5 Indennità per gli ingegneri addetti alle prove in volo e per gli altri membri dell’equipaggio

Gli ingegneri addetti alle prove in volo e gli altri membri dell’equipaggio ai sensi dell’articolo 1 lettere i e f ricevono, per ogni minuto di volo, un’indennità commisurata alle esigenze, conformemente all’allegato 3.

Art. 613 Indennità per gli ingegneri del servizio di volo di swisstopo

Gli ingegneri del servizio di volo di swisstopo ricevono un’indennità conformemente all’allegato 1 per il particolare impegno in relazione con il servizio di volo.

Sezione 4 Disposizioni comuni

Art. 7 Assicurazione

Le indennità sono assicurate conformemente all’articolo 88 a capoverso 1 OPers.

Art. 814 Sospensione dal servizio di volo

Chi è temporaneamente sospeso dal servizio di volo per motivi medico-aeronautici, o è assente dal servizio per malattia, infortunio o congedo di maternità, oppure è sospeso definitivamente dal servizio di volo per motivi medico-aeronautici o a causa della diminuzione della capacità di prestazione fisica o psichica, ma continua a essere impiegato presso l’Amministrazione federale, ha diritto all’indennità secondo l’articolo 2 capoverso 1 e gli articoli 4 e 6 per la stessa durata per la quale ha diritto alla prestazione che il datore di lavoro versa agli impiegati in caso di impedimento al lavoro secondo l’articolo 29 capoverso 1 della legge del 24 marzo 2000 15 sul personale federale.

Se, dopo il compimento del 55° anno di età, gli impiegati secondo l’articolo 1 lettere a–g, i e j sono sospesi definitivamente dal servizio di volo per motivi medico-aeronautici, dopo la scadenza del termine secondo il capoverso 1 l’indennità di cui all’allegato 1 è versata nella misura del 60 per cento fintanto che queste persone rimangono impiegate nell’Amministrazione federale. L’indennità è tuttavia esclusa dalla compensazione del rincaro e dagli aumenti reali dello stipendio.

Se, dopo il compimento del 55° anno di età, i piloti collaudatori sono sospesi definitivamente dal servizio di volo per motivi medico-aeronautici, dopo la scadenza del termine secondo il capoverso 1 l’indennità di cui all’allegato 2 è versata nella misura del 60 per cento fintanto che queste persone rimangono impiegate nell’Amministrazione federale. L’indennità è tuttavia esclusa dalla compensazione del rincaro e dagli aumenti reali dello stipendio.

Le indennità secondo i capoversi 2 e 3 sono decurtate in funzione dell’importo di eventuali prestazioni dell’assicurazione militare, dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, dell’assicurazione per l’invalidità o di un’altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Gli impiegati annunciano senza indugio per scritto il loro diritto a tali prestazioni al datore di lavoro e all’Aggruppamento difesa, a armasuisse o a swisstopo.

Art. 8a16 Assunzione dei costi

L’Aggruppamento Difesa, armasuisse e swisstopo si assumono i costi delle indennità da loro versate.

Sezione 5 Disposizioni finali

Art. 9 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del DDPS del 15 maggio 2003 17 sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS è abrogata.

Art. 10 Disposizioni transitorie

Nel caso di un’eventuale riduzione dello stipendio complessivo, comprese le indennità, i diritti acquisiti nominali sono garantiti per la durata di due anni. Non sono considerate indennità le indennità previste dall’articolo 22 dell’ordinanza del 5 dicembre 1994 18 sul servizio di volo militare.

Gli impiegati che allo scadere della garanzia dei diritti acquisiti secondo il capoverso 1 hanno già compiuto 57 anni non subiscono riduzioni dello stipendio complessivo, comprese le indennità.

Art. 10a19 Disposizione transitoria della modifica del 21 marzo 2022

L’articolo 8 capoversi 2 e 3 nel tenore della modifica del 21 marzo 2022 si applica anche agli impiegati di cui all’articolo 1 lettere a–e e f–j che sono stati definitivamente sospesi dal servizio di volo tra il 1° gennaio 2020 e l’entrata in vigore della presente modifica.

Art. 10b20 Disposizioni transitorie della modifica del 16 agosto 2024

I seguenti impiegati ricevono un’indennità ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 per una durata massima di cinque anni dopo l’entrata in vigore della modifica del 16 agosto 2024:

  1. alti ufficiali superiori ai quali prima dell’entrata in vigore di tale modifica veniva versata un’indennità ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1, fino all’attribuzione di una funzione o di un comando secondo l’articolo 26 capoverso 5 OPers;
  2. piloti militari di professione ai quali prima dell’entrata in vigore di tale modifica è stata comunicata per scritto l’assegnazione di una funzione in un grado di alto ufficiale superiore;
  3. piloti militari di professione che prima dell’entrata in vigore di tale modifica esercitavano una funzione in un grado di alto ufficiale superiore e la cui promozione diventa esecutiva soltanto dopo l’entrata in vigore di tale modifica.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2019.

Allegato 121

(art. 2, 3 e 6)

Indennità per i membri del servizio di volo militare e per gli ingegneri del servizio di volo di swisstopo

L’indennità annuale conformemente all’articolo 2 capoverso 1 e all’articolo 6 ammonta a:

Fr.

  1. Piloti militari di professione
  1. dal primo al terzo anno

29 576

  1. dal quarto al sesto anno

40 530

  1. dal settimo al nono anno

51 484

  1. a partire dal decimo anno

62 831

  1. Operatori di bordo di professione
  1. dal primo al terzo anno

26 290

  1. dal quarto al sesto anno

37 244

  1. a partire dal settimo anno

48 657

  1. Operatori FLIR di professione

23 772

  1. Ingegneri del servizio di volo di swisstopo

20 053

  1. Fotografi di bordo di professione

12 297

  1. Esploratori paracadutisti di professione

13 755

  1. 6bis. Membri del DEE 10 con istruzione militare in caduta libera

13 755

  1. 6ter. Insegnanti specialisti con licenza di istruttori di paracadutismo nel servizio specialistico paracadutisti

13 755

  1. Piloti da trasporto civili dello STAC
  1. dal primo al terzo anno

15 511

  1. dal quarto al sesto anno

21 044

  1. a partire dal settimo anno

40 216

Allegato 2

(art. 4 e 8)

Indennità per i piloti collaudatori

L’indennità annuale conformemente all’articolo 4 ammonta a:

Fr.

  1. nel primo e nel secondo anno

54 770

  1. nel terzo e nel quarto anno

65 723

  1. nel quinto e nel sesto anno

76 677

  1. nel settimo e nell’ottavo anno

87 630

  1. a partire dal nono anno

104 039

Allegato 3

(art. 2 e 5)

Indennità per gli ingegneri addetti alle prove in volo e per gli altri membri dell’equipaggio

L’indennità per ogni minuto di volo per gli ingegneri addetti alle prove in volo e per gli altri membri dell’equipaggio nel servizio di volo delle Forze aeree o di armasuisse ammonta a:

Fr.

1.

2.72

  1. Per voli con aeromobili, sistemi, armi o equipaggiamenti non regolarmente ammessi alla circolazione.
  2. Per voli di valutazione, voli di accettazione, voli di verifica, voli ai limiti dell’inviluppo, voli fotografici e voli con aeromobili da combattimento.

2.

0.75

Per voli con aeromobili regolarmente ammessi alla circolazione:

  1. nell’ambito di prove o di compiti aeronautici di armasuisse, compresi i sorvoli finalizzati all’approntamento e all’esercizio di aeromobili su piazze esterne;
  2. nell’ambito dell’esercizio di volo delle Forze aeree, per esempio in qualità di membro dell’equipaggio nella funzione di meccanico accompagnatore.