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173.713.150

Ordinanza dell’Assemblea federale
sui posti di giudice presso il
Tribunale penale federale

del 13 dicembre 2013 (Stato 1° aprile 2024)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 41 capoverso 3 della legge del 19 marzo 2010 1 sull’organizzazione delle autorità penali;
visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati dell’11 febbraio 2013 2 ;
visto il parere del Consiglio federale del 10 aprile 2013 3 ,

decreta:

Art. 14 Posti di giudice

L’organico del Tribunale penale federale comprende:

  1. al massimo e complessivamente 16 posti di giudice ordinario a tempo pieno nelle corti penali e nelle corti dei reclami penali;
  2. 5 al massimo e complessivamente 4 giudici non di carriera nelle corti penali e nelle corti dei reclami penali;
  3. 6 al massimo 4 posti di giudice ordinario a tempo pieno nella Corte d’appello;
  4. al massimo 10 giudici non di carriera nella Corte d’appello.

Art. 2 Modifica del diritto vigente

... 7

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza dell’Assemblea federale entra in vigore il 1° gennaio 2014.

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