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194.2

Legge federale
che promuove l’informazione riguardante
la piazza imprenditoriale svizzera

del 5 ottobre 2007 (Stato 1° gennaio 2021)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 54 della Costituzione federale 1 ;
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 2007 2 ,

decreta:

Art. 1 Scopo

La Confederazione può promuovere l’insediamento sostenibile e a lungo termine di imprese estere in Svizzera. Sulla base di un programma di marketing può prendere misure a tal fine, sola o congiuntamente con Cantoni o terzi.

Art. 2 Misure

Fra le misure rientrano in particolare:

  1. pubblicazioni;
  2. seminari per investitori e altre manifestazioni promozionali;
  3. attività di marketing in fiere specializzate e relazioni pubbliche;
  4. informazioni a singole imprese.

La Confederazione segue l’evoluzione dei principali mercati esteri e dei gruppi bersaglio. Mette a disposizione dei Cantoni i risultati delle sue osservazioni.

La Confederazione e i Cantoni coordinano le loro rispettive misure.

Art. 3 Mandato

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) 3 può delegare la promozione dell’informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera a uno o più terzi (mandatari). Tale mandato è assegnato mediante una convenzione di prestazioni, di diritto pubblico.

Il mandato di promuovere l’informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera secondo la presente legge non è considerato una commessa pubblica ai sensi dell’articolo 9 della legge federale del 21 giugno 2019 4 sugli appalti pubblici. 5

La convenzione di prestazioni può essere conclusa per quattro anni al massimo. Per determinarne la durata il DEFR tiene conto in particolare delle esigenze di pianificazione del mandatario.

Art. 4 Indennità e aiuti finanziari

Per adempiere la convenzione di prestazioni sono accordati al mandatario indennità e aiuti finanziari nei limiti dei crediti stanziati.

Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, la legge del 5 ottobre 1990 6 sui sussidi è applicabile.

Art. 5 Obblighi del mandatario

Il mandatario è tenuto a:

  1. gestire la promozione dell’informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera in modo appropriato, conveniente sotto il profilo dei costi e con spese e oneri amministrativi minimi;
  2. prendere in considerazione l’offerta economicamente più vantaggiosa nella scelta delle misure;
  3. attuare le misure di stretta intesa con i servizi cantonali e le organizzazioni federali che operano in settori analoghi, in particolare nel settore della promozione della Svizzera;
  4. prevedere un sistema di valutazione;
  5. 7 rispettare nei confronti di terzi le disposizioni della legge federale del 21 giugno 20198 sugli appalti pubblici e della relativa ordinanza, nella misura in cui queste siano applicabili.

Il DEFR stabilisce nella convenzione di prestazioni tutti gli altri pertinenti obblighi del mandatario.

Art. 6 Tutela giurisdizionale

Il Tribunale amministrativo federale giudica su azione le controversie concernenti le convenzioni di prestazioni.

Per il resto si applicano le disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.

Art. 7 Finanziamento

L’Assemblea federale stabilisce ogni quattro anni, con decreto federale semplice, l’importo massimo per la promozione dell’informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera secondo la presente legge.

Art. 8 Diritto previgente: abrogazione

La legge federale del 16 dicembre 2005 9 che promuove l’informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera è abrogata.

Art. 9 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Sempreché il termine di referendum scada inutilizzato, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008. Altrimenti, l’entrata in vigore è determinata dal Consiglio federale. Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 2008