La presente ordinanza disciplina l’investimento e la custodia dei beni amministrati da un mandatario nell’ambito di una curatela o di una tutela.
Non si applica agli importi a libera disposizione ai sensi dell’articolo 409 CC.
Nella presente ordinanza si intende per:
- interessato: una persona fisica per la quale l’autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) ha istituito una curatela o una tutela;
- banca: una banca ai sensi della legge dell’8 novembre 19342 sulle banche;
- mandatario: il curatore o il tutore;
- assicurazione: un’impresa di assicurazione che sottostà alla sorveglianza secondo la legge del 17 dicembre 20043 sulla sorveglianza degli assicuratori;
- gestore patrimoniale: una banca o un istituto finanziario che dispone dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di gestore patrimoniale secondo la legge del15 giugno 20184 sugli istituti finanziari.