La presente ordinanza disciplina gli aspetti tecnici e organizzativi relativi alla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica.
Disciplina in particolare:
- i requisiti tecnici delle interfacce attraverso le quali i dati sui pubblici ufficiali sono trasmessi da altri sistemi al Registro svizzero dei pubblici ufficiali (RegPU);
- la realizzazione di documenti elettronici e l’apposizione di verbali;
- la rappresentazione della firma elettronica del pubblico ufficiale e la procedura per la firma;
- la forma e il contenuto della conferma d’ammissione;
- il richiamo in linea e l’apposizione della conferma d’ammissione;
- l’emissione e l’apposizione del sigillo elettronico del RegPU;
- l’apposizione dell’eventuale sigillo elettronico cantonale supplementare;
- l’oggetto della verifica eseguita dal sistema di validazione.