Il presente contratto normale di lavoro si applica su tutto il territorio della Confederazione Svizzera, fatta eccezione del Canton Vallese.
Il contratto normale di lavoro è applicabile ai rapporti di lavoro tra i centri locali di raccolta del latte, le aziende connesse che lo lavorano e i loro dipendenti. Sono considerati centri locali di raccolta del latte le aziende che raccolgono il latte di consumo direttamente dalle aziende agricole di una zona di approvvigionamento limitata e che lo lavorano, in tutto o in parte, in locali connessi o lo consegnano ad altre aziende per la lavorazione o la vendita.
Il contratto normale di lavoro non è applicabile:
- ai caseifici sugli alpeggi;
- agli apprendisti;
- ai lavoratori a tempo parziale il cui orario di lavoro giornaliero è inferiore a tre ore;
- al coniuge e ai figli del titolare o gerente dell’azienda;
- ai lavoratori che effettuano servizio sostitutivo;
- ai gerenti delle latterie, nella misura in cui sono salariati.