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232.148 OTa-IPI

Ordinanza dell’IPI sulle tasse (OTa-IPI)

del 14 giugno 2016 (Stato 1° luglio 2025)

Approvata dal Consiglio federale il 2 dicembre 2016

L’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI),

visto l’articolo 13 della legge federale del 24 marzo 1995 1 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (LIPI),

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina le tasse che l’IPI riscuote per lo svolgimento dei suoi compiti sovrani; sono fatte salve le convenzioni internazionali applicabili.

Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 2 sugli emolumenti.

Art. 3 Tariffe delle tasse

Le tasse che devono essere versate secondo la LIPI, come pure secondo la legge del 9 ottobre 1992 3 sul diritto d’autore (LDA), la legge del 9 ottobre 1992 4 sulle topografie (LTo), la legge del 28 agosto 1992 5 sulla protezione dei marchi (LPM), la legge del 5 ottobre 2001 6 sul design (LDes), la legge del 25 giugno 1954 7 sui brevetti (LBI), la legge del 20 marzo 2009 8 sui consulenti in brevetti (LCB) e sulla base delle rispettive ordinanze, sono stabilite nell’allegato.

Per la trattazione di richieste speciali e la prestazione di servizi l’IPI può riscuotere una tassa; sono determinanti il dispendio di tempo e gli esborsi. La tariffa oraria è definita al numero 7 dell’allegato.

Il Consiglio dell’IPI può adeguare le tariffe all’aumento dell’indice nazionale dei prezzi al consumo all’inizio di un esercizio finanziario dell’IPI, sempre che dal 1° gennaio 2017 o dall’ultimo adeguamento l’aumento sia pari o superiore al 5 per cento.

Art. 4 Pagamento

Le tasse devono essere pagate entro il termine stabilito dall’IPI.

Sono fatte salve le disposizioni degli atti normativi di cui all’articolo 3 capoverso 1.

Art. 5 Modi di pagamento

Le tasse devono essere pagate in franchi svizzeri:

  1. mediante pagamento o bonifico su un apposito conto dell’IPI;
  2. mediante qualsiasi altro tipo di pagamento dichiarato ammesso dall’IPI.

Art. 6 Dati inerenti al pagamento

Per ogni pagamento devono essere indicati il nome della persona che lo effettua, nonché i dati che permettono di determinare facilmente l’oggetto del pagamento. Anziché descrivere la tassa è possibile indicare il codice corrispondente secondo l’allegato.

Se i dati necessari mancano, l’IPI invita la persona che ha effettuato il pagamento a comunicare per scritto l’oggetto del pagamento. Se essa non dà seguito a questo invito entro il termine stabilito dall’IPI, il pagamento è considerato non avvenuto.

Art. 7 Data e validità del pagamento

È considerato giorno del pagamento quello in cui il conto dell’IPI è stato accreditato.

Il termine di pagamento è osservato se, prima della sua scadenza, l’importo dovuto è versato alla Posta Svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell’IPI.

Art. 8 Pagamento mediante autorizzazione di addebito

In caso di pagamento mediante un modo di pagamento autorizzato dall’IPI in base a un’autorizzazione di addebito, quale una carta di credito o un ordine di addebito, è considerato giorno del pagamento quello in cui l’IPI riceve l’autorizzazione di addebito per la tassa specifica. Qualora l’autorizzazione riguardi una tassa per la quale l’IPI non ha ancora emesso una fattura, è considerato giorno del pagamento quello in cui è emessa la fattura.

Il pagamento è valido unicamente se la somma, all’occorrenza dedotta la commissione riscossa dal fornitore di servizi finanziari, è accreditata su un conto dell’IPI.

Se, in seguito a un reclamo della persona che ha effettuato il pagamento, l’IPI è obbligato a rimborsare tutta o parte della tassa al fornitore di servizi finanziari, il pagamento è considerato non avvenuto. Se concede alla persona che deve effettuare il pagamento un nuovo termine per procedere al pagamento della tassa, l’IPI può richiedere una tassa speciale di elaborazione; quest’ultima ammonta al 10 per cento della somma dovuta, al minimo però a 50 franchi.

L’IPI può esigere che le autorizzazioni di addebito siano trasmesse elettronicamente. Pubblica i dettagli tecnici in una forma adeguata.

Art. 9 Pagamento tempestivo

Se la tassa non è pagata nella sua totalità entro il termine stabilito, il pagamento è considerato non avvenuto. L’IPI non accetta pagamenti parziali; ove l’equità lo richieda, può ignorare somme mancanti di entità esigua senza pregiudicare i diritti della persona debitrice.

La persona che deve effettuare il pagamento deve comprovare la tempestività del pagamento.

Art. 10 Riduzione delle tasse in caso di comunicazione per via elettronica

Se la comunicazione ha luogo per via elettronica, l’IPI può accordare una riduzione delle tasse.

La riduzione non deve essere superiore al 40 per cento della tassa inizialmente dovuta e può ammontare al massimo a 200 franchi.

Art. 11 Disposizioni transitorie

Le modalità di pagamento e l’ammontare delle tasse dovute per un evento antecedente il 1° gennaio 2017 si fondano sul diritto previgente.

La disposizione transitoria di cui al capoverso 1 si applica per analogia anche in caso di successive modifiche delle modalità di pagamento e dell’ammontare delle tasse.

Art. 11a9 Disposizione transitoria della modifica del 23 giugno 2022

L’ammontare della tassa di proroga per le registrazioni di marchi la cui validità scade prima del 1° luglio 2024 è stabilito secondo il diritto anteriore.

Art. 12 Abrogazione di un altro atto normativo

Il regolamento del 28 aprile 1997 10 sulle tasse dell’Istituto federale della proprietà intellettuale è abrogato.

Art. 13 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Allegato11

(art. 3 cpv. 1 e 2, nonché 6 cpv. 1)

Tariffe delle tasse

1. Tasse riscosse in materia di marchi e indicazioni geografiche

Articolo

Descrizione

Codice

Fr.

Art. 28 cpv. 3

Art. 18 cpv. 1

LPM12

OPM13

Tassa di deposito

1000

450.–

Art. 18 cpv. 2

OPM

Soprattassa per ogni classe supplementare

1100

100.–

Art. 18a

OPM

Tassa per la procedura d’esame accelerata

1200

400.–

Art. 31 cpv. 2

LPM

Tassa di opposizione

1300

800.–

Art. 10 cpv. 2

Art. 26 cpv. 4

LPM

OPM

Tassa di proroga

1400

550.–

Art. 26 cpv. 5

OPM

  1. Soprattassa in caso di pagamento dopo la scadenza della registrazione

1450

50.–

Art. 17a

OPM

Tassa per il proseguimento della procedura

1500

100.–

Art. 45 cpv. 2

Art. 47 cpv. 4

LPM

OPM

Tassa nazionale per la richiesta di una registrazione internazionale

1600

100.–

Art. 50f lett. c

LPM

Tassa per la domanda di rifiuto degli effetti di una registrazione internazionale in Svizzera

1650

800.–

Art. 50f lett. d

LPM

Tassa per la domanda di concessione di un periodo di transizione

1660

800.–

Art. 45 cpv. 2
Art. 8 cpv. 7

LPM
PM14

Tassa individuale per la designazione della Svizzera

  1. per tre classi

1700

400.–

  1. per ogni classe supplementare

1730

50.–

Tassa individuale per il rinnovo

1760

500.–

Art. 35a cpv. 3

LPM

Tassa di cancellazione

1800

800.–

Art. 50b cpv. 3

Art. 14

LPM

O-DOP/ IGP15

Tasse riscosse in relazione al registro delle indicazioni geografiche:

  1. Tassa d’iscrizione

1900

4000.–

  1. Tassa di opposizione

1930

2000.–

  1. Tassa per la modifica dell’elenco degli obblighi

1960

800.–

2. Tasse riscosse in materia di design

Articolo

Descrizione

Codice

Fr.

Art. 17 cpv. 1

ODes16

Tassa di registrazione

Art. 19 cpv. 2

Art. 17 cpv. 2 lett. a

LDes17

ODes

  1. Tassa di base per il primo periodo di protezione (1°–5° anno)
  1. per un design depositato separatamente oppure
  2. per il primo design di un deposito cumulativo

3000

200.–

  1. per ogni design supplementare di un deposito cumulativo

3100

100.–

  1. ma al massimo

3200

700.–

Art. 17 cpv. 2 lett. b

ODes

  1. Tassa per la pubblicazione per ogni ulteriore raffigurazione, dalla seconda

3300

20.–

Art. 21 cpv. 3

ODes

Tassa per il rinnovo della protezione

  1. per il secondo periodo (6°–10° anno), il terzo periodo (11°–15° anno), il quarto periodo (16°–20° anno) e il quinto periodo (21°–25° anno) per ogni periodo di protezione:
  1. per un design depositato separatamente oppure
  2. per il primo design di un deposito cumulativo

3400

200.–

  1. per ogni design supplementare di un deposito cumulativo

3500

100.–

  1. ma al massimo

3600

700.–

Art. 21 cpv. 3

ODes

  1. Soprattassa in caso di pagamento dopo la scadenza del periodo di protezione

3650

50.–

Art. 31 cpv. 2

LDes

Tassa per il proseguimento della procedura

3700

100.–

3. Tasse riscosse in materia di brevetti d’invenzione

Articolo

Descrizione

Codice

Fr.

Art. 138 cpv. 1 lett. c

Art. 17acpv. 1 lett. a

Art. 49 cpv. 1

Art. 118 cpv. 1 lett. a

Art. 124 cpv. 1 lett. c

LBI18

OBI19

OBI

OBI

OBI

Tassa di deposito

2000

200.–

Art. 17acpv. 1 lett. b

Art. 31a

Art. 53a cpv. 1

Art. 61a cpv. 2

OBI

OBI

OBI

OBI

Tassa di rivendicazione per ogni rivendicazione a contare dall’undicesima

2030

50.–

Art. 53 cpv. 1

Art. 57 cpv. 2

Art. 59 cpv. 2

OBI

OBI

OBI

Tassa di ricerca

2060

500.–

Art. 17a cpv. 1 lett. c

Art. 61a

OBI

OBI

Tassa di esame

2100

500.–

Art. 63 cpv. 2

OBI

Tassa per la procedura d’esame accelerata

2150

200.–

Art. 73 cpv. 2

OBI

Tassa di opposizione

2200

800.–

Art. 17a cpv. 1 lett. e

Art. 18

Art. 18a cpv. 3

Art. 118 cpv. 2

Art. 118a

OBI

OBI

OBI

OBI

OBI

Tasse annuali

  1. per il 4° anno a contare dal deposito

2340

100.–

  1. per il 5° anno a contare dal deposito

2350

120.–

  1. per il 6° anno a contare dal deposito

2360

140.–

  1. per il 7° anno a contare dal deposito

2370

160.–

  1. per l’8° anno a contare dal deposito

2380

180.–

  1. per il 9° anno a contare dal deposito

2390

220.–

  1. per il 10° anno a contare dal deposito

2400

260.–

  1. per l’11° anno a contare dal deposito

2410

300.–

  1. per il 12° anno a contare dal deposito

2420

340.–

  1. per il 13° anno a contare dal deposito

2430

400.–

  1. per il 14° anno a contare dal deposito

2440

460.–

  1. per il 15° anno a contare dal deposito

2450

520.–

  1. per il 16° anno a contare dal deposito

2460

600.–

  1. per il 17° anno a contare dal deposito

2470

680.–

  1. per il 18° anno a contare dal deposito

2480

760.–

  1. per il 19° anno a contare dal deposito

2490

860.–

  1. per il 20° anno a contare dal deposito

2500

960.–

Art. 18 cpv. 3

OBI

Soprattassa

2550

50.–

Art. 46a cpv. 2

LBI

Tassa di proseguimento della procedura

2600

100.–

Art. 15 cpv. 2

OBI

Tassa di reintegrazione

2650

500.–

Art. 96 cpv. 3

OBI

Tassa per il trattamento di una dichiarazione di rinuncia parziale

2700

500.–

Art. 133 cpv. 2

Art. 121 cpv. 1

LBI

OBI

Tassa di trasmissione

2800

100.–

Art. 140h cpv. 1

Art. 140z

LBI

LBI

Tassa di deposito per certificati protettivi complementari

2900

2500.–

Art. 140q

Art. 127b cpv. 3

LBI

OBI

Tassa per la richiesta di proroga della durata di protezione di certificati protettivi complementari

2905

1500.–

Art. 140h cpv. 1

Art. 140z

Art. 140q

Art. 127l

LBI

LBI

LBI

OBI

Tasse annuali per certificati protettivi complementari

2910

  1. per il 1° anno

1060.–

  1. per il 2° anno

1160.–

  1. per il 3° anno

1260.–

  1. per il 4° anno

1360.–

  1. per il 5° anno

1460.–

  1. per il 6° anno

1560.–

Art. 127l cpv. 5

OBI

Soprattassa

2950

50.–

Art. 140r cpv. 2

Art. 127n cpv. 3

LBI

OBI

Richiesta di revoca della proroga della durata di protezione di certificati protettivi complementari

2960

800.–

Art. 140w

Art. 127v cpv. 2

LBI

OBI

Tassa per certificati protettivi complementari per medicinali pediatrici

2970

3000.–

4. Tasse riscosse in virtù della legge sui consulenti in brevetti

Articolo

Descrizione

Codice

Fr.

Art. 12 cpv. 1

Art. 19 cpv. 1

LCB20

LCB

Tassa per l’iscrizione nel registro dei consulenti in brevetti

5000

200.–

5. Tasse riscosse in materia di diritto d’autore

Articolo

Descrizione

Codice

Fr.

Art. 13 cpv. 1

LIPI

Tasse per decisioni prese in relazione alla sorveglianza sulle società di gestione

  1. per ogni periodo di 5 minuti iniziato

4000

15.–

Ricorso a esperti esterni

4100

spese

6. Tasse riscosse in materia di topografie

Articolo

Descrizione

Codice

Fr.

Art. 14 cpv. 2

LTo21

Tassa per il deposito della domanda d’iscrizione

4500

450.–

7. Tasse diverse di cancelleria

Descrizione

Codice

Fr.

Autenticazione da parte della Cancelleria federale

5100

spese

Copie, nonché trattazione di richieste speciali e prestazione di servizi giusta l’articolo 3 capoverso 2, secondo il tempo impiegato

  1. per ogni periodo di cinque minuti iniziato

5200

15.–

Soprattassa per richieste urgenti

5300

fino al 50 % della tassa dovuta

Procedura per la distruzione di piccoli invii

5400

120.–

Procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii

5500

80.–