L’Ufficio federale di giustizia esercita l’alta vigilanza sull’esecuzione e sul fallimento. A questo scopo gestisce il servizio incaricato dell’alta vigilanza in materia di LEF. Tale servizio è autorizzato ad adempiere autonomamente i compiti seguenti:2
- emanare istruzioni, circolari e raccomandazioni destinate alle autorità cantonali di vigilanza, agli uffici d’esecuzione e fallimenti nonché agli organi d’esecuzione esterni all’ufficio, per l’applicazione corretta e uniforme della LEF;
- 3 i compiti conferitigli dal regolamento del 5 giugno 19964 sui formulari e registri da impiegare in tema d’esecuzione e di fallimento e sulla contabilità;
- eseguire ispezioni delle autorità cantonali di vigilanza, degli uffici d’esecuzione e fallimenti nonché degli organi d’esecuzione esterni all’ufficio;
- 5 i compiti conferitigli dal Dipartimento federale di giustizia e polizia secondo l’articolo 14 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 giugno 20106 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento.